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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21722/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite Difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 17 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 19 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato.

La riferita doglianza è assertiva, generica e meramente riproduttiva di un tema già dedotto in appello e adeguatamente affrontato e risolto dai Giudici di merito con motivazione né illogica né incongrua (pagina 8 della sentenza impugnata), incentrata sulla quantità e tipologia di sostanze stupefacenti, sul numero di dosi ricavabili da essa, sulla idoneità della stessa a soddisfare una vasta platea di consumatori e sul collegamento dell'imputato con collaudati canali di rifornimento.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] i re r estensore ente Da nsi le \e>vei—, e rao [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite Difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 17 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 19 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva, generica e meramente riproduttiva di un tema già dedotto in appello e adeguatamente affrontato e risolto dai Giudici di merito con motivazione né illogica né incongrua (pagina 8 della sentenza impugnata), incentrata sulla quantità e tipologia di sostanze stupefacenti, sul numero di dosi ricavabili da essa, sulla idoneità della stessa a soddisfare una vasta platea di consumatori e sul collegamento dell'imputato con collaudati canali di rifornimento. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] i re r estensore ente Da nsi le \e>vei—, e rao [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris