CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 8 maggio 2023 dal Tribunale di Brescia, che aveva confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta semplice documentale (capo 1) e per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento (capo 2) e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di appello relativo al capo 2) era inammissibile per la sua genericità; - che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato in quanto non occorre la sussistenza del dolo per fondare la responsabilità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2