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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01701/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto all'invocata attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, cod. pen. atteso che l'essersi recato presso la stazione dei carabinieri "per chiarire la propria posizione" dopo aver fatto rientro nella propria abitazione, non equivale alla condotta dell'evaso che si costituisca davanti alle forze dell'ordine per mettere fine alla propria evasione e facilitare l'accertamento del reato, essendo chiaramente diversa la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e quindi sostanzialmente corretta la valutazione della Corte di appello in ordine alla "ratio" della norma che giustifica l'attenuante in parola; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022 re estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto all'invocata attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, cod. pen. atteso che l'essersi recato presso la stazione dei carabinieri "per chiarire la propria posizione" dopo aver fatto rientro nella propria abitazione, non equivale alla condotta dell'evaso che si costituisca davanti alle forze dell'ordine per mettere fine alla propria evasione e facilitare l'accertamento del reato, essendo chiaramente diversa la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e quindi sostanzialmente corretta la valutazione della Corte di appello in ordine alla "ratio" della norma che giustifica l'attenuante in parola; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 re estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 01701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris