CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 1945
Cassazione n. 06953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1945 avverso la sentenza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Rovigo, in data 08/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 2. Il ricorso è fondato. 3. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). 4. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Rovigo non ha applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, così come previsto dall'art. 222, cod. strada. 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Piccialli i [OSCURATO:PERSONA] oggi, Z_ e 2