CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];171/RG. 43864 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle prove acquisite che hanno ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2) pacificamente integrante il delitto di cui all'art. 334 cod. pen., senza che siano state indicate le ipotizzate contraddittorietà; . ritenuto che la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. pot la personalità dell'imputato í gravato da diversi precedenti, tutti elencati, tali da incidere anche sul trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche su cui il ricorso si limita ad apodittiche censure; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.MLa Consiglier stnsora [OSCURATO:PERSONA] Ni9lajavaglini [OSCURATO:PERSONA] fl FISN7m.