CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui è si contesta la quantificazione della pena base risulta manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato, sia allorché ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia quando ha ritenuto esistente la recidiva, la gravità del fatto essendo al riguardo esplicito il penultimo periodo pag. 5 della sentenza; che il trattamento sanzionatorio, specie con riferimento alla quantificazione della pena base, risulta determinato con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche osservando quali fossero le ragioni del diniego ritenute preponderanti rispetto a quella prospettate dal ricorrente; che quanto sopra evidenziato in ordine alla gravità del reato esclude la dedotta "lieve entità" del fatto genericamente invocata in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i