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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20502/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2019 del TRIBUNALE di TRANI4~~9e-e+le-rrerft+7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35618_22 Ritenuto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 maggio 2019 è stata pronunciata da parte del Tribunale di Trani sentenza di condanna (n. 1187/2019, dep. in data 27 luglio 2019) alla pena complessiva di euro 320,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. e considerato che il difensore dell'imputato ha proposto in data 10 ottobre 2019 appello avverso la suddetta sentenza e che ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. è inappellabile avendo applicato la sola pena dell'ammenda; rilevato che la Corte di Appello di Bari, con provvedimento del 24 luglio 2020, ha ordinato pertanto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione; rilevato che le doglianze lamentate con l'appello, convertito in ricorso per cassazione, sono inammissibili in quanto proposte da soggetto privo della legittimazione, ossia da difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani), iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non abilitato al patrocinio in Cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2019 del TRIBUNALE di TRANI4~~9e-e+le-rrerft+7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35618_22 Ritenuto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 maggio 2019 è stata pronunciata da parte del Tribunale di Trani sentenza di condanna (n. 1187/2019, dep. in data 27 luglio 2019) alla pena complessiva di euro 320,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. e considerato che il difensore dell'imputato ha proposto in data 10 ottobre 2019 appello avverso la suddetta sentenza e che ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod. proc. pen. è inappellabile avendo applicato la sola pena dell'ammenda; rilevato che la Corte di Appello di Bari, con provvedimento del 24 luglio 2020, ha ordinato pertanto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione; rilevato che le doglianze lamentate con l'appello, convertito in ricorso per cassazione, sono inammissibili in quanto proposte da soggetto privo della legittimazione, ossia da difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani), iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non abilitato al patrocinio in Cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il co liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris