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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 03993/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del 06 maggio 2021 della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del 28 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione; Considerato che i motivi, proposti per violazione di legge e vizio di motivazione - con i quali il ricorrente, con particolare riferimento alla sussistenza di profili di colpa, lamenta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'imputazione -, sono meramente assertivi e si risolvono in una rilettura alternativa delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del 06 maggio 2021 della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del 28 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione; Considerato che i motivi, proposti per violazione di legge e vizio di motivazione - con i quali il ricorrente, con particolare riferimento alla sussistenza di profili di colpa, lamenta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'imputazione -, sono meramente assertivi e si risolvono in una rilettura alternativa delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris