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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17845/2026

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Antonia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Fanelli-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n.316/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21920/2023Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 17845/2026Data pubblicazione 04/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di lege, a favore di ciascuna parte controricorrente.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Antonia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiuseppe Fanelli-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n.316/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21920/2023Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 17845/2026Data pubblicazione 04/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agliaccessori di lege, a favore di ciascuna parte controricorrente.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino
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