CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 12868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23764/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura alle liti in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Azienda medesima sita in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 73. - ricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. - Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'A.S.L. Roma 3, già A.U.S.L. RM D, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Sardegna, n. 50. - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA, n. 1939/2020, pubblicata il 10 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 aprile 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società cessionaria dei crediti dell'[OSCURATO:PERSONA], con atti a rogito del [OSCURATO:PERSONA] dell'anno 2010), ha condannato la A.S.L. Roma 3 al pagamento degli interessi ex decreto legislativo n. 231/2002, in luogo di quelli legali, sulle sorti già determinate nella sentenza appellata, con decorrenza dalla data della domanda. 2. La Corte d'appello ha affermato che: la prova del credito non poteva discendere dalle fatture, che non costituivano un valido elemento di prova, per cui non poteva essere riconosciuto il credito di euro 6.795,13, discendente dalle fatture nn. 4, 6, 8, 10, 11 e 12 del 2010; vi era la prova che il contratto era stato concluso in epoca successiva a quella dell'accreditamento, ragione per la quale spettavano gli interessi ex decreto legislativo n. 231/2002; gli atti di cessione del credito del 15 luglio 2010 e del 21 ottobre 2010 non avevano il contenuto minimo della costituzione in mora rappresentato dall'intimazione del pagamento al debitore e, quindi, la decorrenza degli interessi andava stabilita a partire dalla data della domanda. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. 6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. debba essere considerata non costituita ritualmente in questa fase di legittimità, in quanto il controricorso è stato notificato alla controparte in data 22 ottobre 2020, giusta ricevuta di accettazione in atti, senza il rispetto, dunque, del termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.. 1.1 Specificamente, l'art. 370 cod. proc. civ., nel disciplinare il controricorso, prevede che, in mancanza della notificazione nel termine (complessivamente di quaranta giorni) da esso stabilito, il controricorrente «non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale», con regola pacificamente intesa nel senso il controricorso notificato e depositato oltre i predetti termini è inammissibile e che da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscere il contenuto dell'atto e per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo alla discussione orale (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23921; Cass., 11 febbraio 2022, n. 4428). 2. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1, 2, 4, 5, 11 del decreto legislativo n. 231/2002 e degli artt. 3, 8 bis, 8 quater, 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, non essendo applicabile la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di accreditamento sanitario sul presupposto della natura pubblicistica del rapporto giuridico che sorgeva tra operatore privato accreditato e l'[OSCURATO:PERSONA] derivante dalla concessione ex lege di pubblico servizio; non era corretto, peraltro, l'inquadramento degli accordi ex art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 nell'ipotesi di contratto a favore di terzi, nè l'accreditamento era un atto dovuto da parte della Regione; l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 231/2002 alla fattispecie in esame discendeva anche dal tenore testuale delle disposizioni in esso contenute e dalla loro corretta e conforme interpretazione letterale e sistematica, prevedendo la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, precisi limiti oggettivi (pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale) e soggettivi (pubblica amministrazione); in particolare l'[OSCURATO:PERSONA], quantomeno per le transazioni concluse fino al 1 gennaio 2013, doveva ritenersi avere la natura di ente pubblico economico (e in quanto tale non rientrante nella nozione di [OSCURATO:PERSONA]) e non di ente strumentale della regione; anche l'[OSCURATO:PERSONA], in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non poteva essere qualificata come imprenditore; in ultimo le disposizioni del decreto legislativo n. 231/2002 non trovavano applicazione nel caso in esame perchè il contratto era stato concluso prima dell'8 agosto 2002 (art. 11) e specificamente in forza di provvedimento di accreditamento di cui alla DGR Lazio n. 2591 del 19 dicembre 2000. 2.1 n motivo è infondato. 2.2 Questa Corte, in proposito, ha affermato che «Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nel riaffermare il principio, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2006, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile "ratione temporis" in tema di interessi dovuti per il servizio reso » (Cass., 2 luglio 2019, n. 17665, richiamata dalla Corte territoriale). Già questa Corte aveva affermato che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate e non aveva riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana, con il quale era stabilito l'ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento (Cass., 11 ottobre 2016, n. 20391). Riguarda, invece, una diversa fattispecie, il principio statuito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e prima ancora dalla sentenza di questa Corte 10 aprile 2019, n. 9991, (richiamata dall'Azienda ricorrente), secondo il quale «Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla nove//azione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo. Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla nove//azione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo» (Cass., Sez. U., 20 novembre 2020, n. 26496). 2.3 Ciò posto, la Corte d'appello ha affermato, con un accertamento in fatto che non è stato minimamente censurato dall'Azienda ricorrente, che il decreto del Commissario ad acta n. 38/2010 e lo schema di accordo del 16 giugno 2010, davano la prova della conclusione del contratto in epoca successiva a quella dell'accreditamento, ragione per la quale spettavano gli interessi ex decreto legislativo n. 231/2002. D'altra parte, a fronte di ciò, l'Azienda ricorrente, si è limitata a richiamare la D.G.R. n. 2591 del 19 dicembre 2000, che costituiva il momento del cosiddetto «accreditamento provvisorio», che, per i principi sopra richiamati, non configura un contratto avente forma scritta a pena di nullità, sussumibile nella «transazione commerciale» di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del decreto legislativo n. 231/2002, con il quale l'Azienda sanitaria assume l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire le prestazioni di cura erogate ai cittadini. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, assumendo rilevanza l'inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., perchè tardivo ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Azienda ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello