CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1999
Cassazione n. 33423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/04/1999 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Genova con sentenza 18 febbraio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LAROUSSI Ibrahim, che ha anche depositato memoria ad ulteriore illustrazione dei motivi già proposti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori 'nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Al proposito, le pretese contraddittorietà delle descrizioni dei testi escussi risultano assolutamente secondarie e non inficiano la credibilità delle stesse e l'individuazione dell'imputato 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione delle riconosciute attenuanti in regime di prevalenza risulta inammissibile sussistendo in ordine a tali profili una motivazione adeguata, logica e congrua che comunque valorizza il grave danno psicologico causato all'anziana vittima. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa del