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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08151/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11703-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt., eleUivarnente clomiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] .5„Liroili, con domicilio digitale come da pec da registri di Giustizia - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, V.le Gorizia n. 52, presso io studio dell'avv.

A. .[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ControriCOrreete Avverso la sentenza n. 1147/07/2016 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sei. staccata di Pescara, depositata il 2/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16.12.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RGN 11703/2017 Consi0 e reL Federici r

I. I Premesso che: Il contenzioso trae origine dalla notificazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'intimazione di pagamento n. 03220139006433612, conseguente alla cartella di pagamento n. 032200800024009841503 per l'anno d'imposta 2004, emessa e notificata il 14.03.2008 da [OSCURATO:PERSONA] spa alla [OSCURATO:SOCIETA]., della quale la contribuente era stata socia accomandataria. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l'intimazione di pagamento, e con essa la cartella esattoriale, per la nullità delle relative notifiche, nonché per prescrizione della pretesa fiscale nei suoi confronti, per difetto di motivazione degli atti in ordine al calcolo degli interessi, per violazione del diritto di difesa.

Nei giudizi di merito l'Agenzia delle entrate e la concessionaria avevano insistito sulla regolarità delle notifiche e in particolare, per quanto qui d'interesse, per la ritualità della notifica della cartella di pagamento presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando la posizione di obbligato solidale della contribuente, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. (evidentemente in relazione all'art. 2315 cod. civ.). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Chieti, con sentenza n. 320/05/2015, e la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, con la pronuncia n. 1147/07/2016, oggetto del presente ricorso, avevano annullato la cartella e l'intimazione di pagamento.

Il giudice regionale ha evidenziato che la notifica dell'atto prodromico all'intimazione di pagamento doveva essere notificato al socio illimitatamente responsabile e non alla società, atteso che quest'ultima era stata cancellata dal registro delle imprese sin dall'agosto del 2005.

Pertanto, a differenza di quanto preteso dall'Amministrazione finanziaria, ia notificazione non poteva dirsi perfezionata nei riguardi della Torneo ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ratione temporis vigente, perché ormai, cancellata la società, la cartella poteva anche essere indirizzata all'ultimo domicilio sociale, ma pur sempre eseguita nei confronti della soda e non della società estinta.

Né poteva trovare applicazione l'art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, privo di efficacia retroattiva.

L'Agenzia de le entrate ha censurato la sentenza affidandosi ad un unico motivo, col quale ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 2495 e 2313 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod.

RGN 11703/201.7 Cons.

I re rei.

Federici t‹,;-, proc. civ., per non aver tenuto conto del trasferimento delle obbligazioni sociali in capo ai soci illimitatamente responsabili o in capo ai soci -nei limiti dei riscosso dalla liquidazione dell'ente-, nonché della circostanza che la notificazione della cartella era avvenuta presso il domicilio fiscale della società nel termine infrannuale dall'avvenuta cancellazione.

Ha pertanto chiesto la cassazione della pronuncia.

Si è costituita la contribuente, la quale, eccependo l'inammissibilità dei ricorso e contestando nel merito le avverse ragioni, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Si è costituita anche la società concessionaria, aderendo alle difese dell'Agenzia delle entrate.

Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, denegata dall'Agenzia delle entrate in quanto afferente a giudizio su atti di mera riscossione.

Nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che: Deve preliminarmente esaminarsi il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.

Se è vero ce il diniego non risulta impugnato dalla contribuente, agli atti tuttavia non risulta neppure allegata una prova idonea che il provvedimento fosse stato a sua volta notificato alla contribuente.

A tal fine la produzione documentale depositata dalla difesa della ricorrente è del tutto insufficiente, mancano() qualunque riscontro della regolarità della notifica all'indirizzo della contribuente.

Ne discende che in assenza di prova della tempestiva notifica del diniego entro il 31 luglio 2020, come prescritto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, esso va considerato privo di validità.

Va pertanto esaminata la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.

La ricorrente ha allegato la documentazione relativa alla presentazione della dichiarazione di definizione agevolata ai sensi del dl. n. 119 del 2018.

L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sugli importi e sui pagamenti, e dunque sulla regolarità del procedimento attivato (a parte il diniego -non valido- espresso in ordine alla materia per la quale l'Amministrazione finanziaria ne ha contestato la definibilità).

La causa RGN 11703/2017 Cons 44:e rei.

Federici L L I • r estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11703-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt., eleUivarnente clomiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] .5„Liroili, con domicilio digitale come da pec da registri di Giustizia - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, V.le Gorizia n. 52, presso io studio dell'avv. A. .[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ControriCOrreete Avverso la sentenza n. 1147/07/2016 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sei. staccata di Pescara, depositata il 2/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16.12.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RGN 11703/2017 Consi0 e reL Federici r I. I Premesso che: Il contenzioso trae origine dalla notificazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'intimazione di pagamento n. 03220139006433612, conseguente alla cartella di pagamento n. 032200800024009841503 per l'anno d'imposta 2004, emessa e notificata il 14.03.2008 da [OSCURATO:PERSONA] spa alla [OSCURATO:SOCIETA]., della quale la contribuente era stata socia accomandataria. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato l'intimazione di pagamento, e con essa la cartella esattoriale, per la nullità delle relative notifiche, nonché per prescrizione della pretesa fiscale nei suoi confronti, per difetto di motivazione degli atti in ordine al calcolo degli interessi, per violazione del diritto di difesa. Nei giudizi di merito l'Agenzia delle entrate e la concessionaria avevano insistito sulla regolarità delle notifiche e in particolare, per quanto qui d'interesse, per la ritualità della notifica della cartella di pagamento presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando la posizione di obbligato solidale della contribuente, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. (evidentemente in relazione all'art. 2315 cod. civ.). [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Chieti, con sentenza n. 320/05/2015, e la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, con la pronuncia n. 1147/07/2016, oggetto del presente ricorso, avevano annullato la cartella e l'intimazione di pagamento. Il giudice regionale ha evidenziato che la notifica dell'atto prodromico all'intimazione di pagamento doveva essere notificato al socio illimitatamente responsabile e non alla società, atteso che quest'ultima era stata cancellata dal registro delle imprese sin dall'agosto del 2005. Pertanto, a differenza di quanto preteso dall'Amministrazione finanziaria, ia notificazione non poteva dirsi perfezionata nei riguardi della Torneo ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ratione temporis vigente, perché ormai, cancellata la società, la cartella poteva anche essere indirizzata all'ultimo domicilio sociale, ma pur sempre eseguita nei confronti della soda e non della società estinta. Né poteva trovare applicazione l'art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, privo di efficacia retroattiva. L'Agenzia de le entrate ha censurato la sentenza affidandosi ad un unico motivo, col quale ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 2495 e 2313 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. RGN 11703/201.7 Cons. I re rei. Federici t‹,;-, proc. civ., per non aver tenuto conto del trasferimento delle obbligazioni sociali in capo ai soci illimitatamente responsabili o in capo ai soci -nei limiti dei riscosso dalla liquidazione dell'ente-, nonché della circostanza che la notificazione della cartella era avvenuta presso il domicilio fiscale della società nel termine infrannuale dall'avvenuta cancellazione. Ha pertanto chiesto la cassazione della pronuncia. Si è costituita la contribuente, la quale, eccependo l'inammissibilità dei ricorso e contestando nel merito le avverse ragioni, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Si è costituita anche la società concessionaria, aderendo alle difese dell'Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, denegata dall'Agenzia delle entrate in quanto afferente a giudizio su atti di mera riscossione. Nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che: Deve preliminarmente esaminarsi il provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria. Se è vero ce il diniego non risulta impugnato dalla contribuente, agli atti tuttavia non risulta neppure allegata una prova idonea che il provvedimento fosse stato a sua volta notificato alla contribuente. A tal fine la produzione documentale depositata dalla difesa della ricorrente è del tutto insufficiente, mancano() qualunque riscontro della regolarità della notifica all'indirizzo della contribuente. Ne discende che in assenza di prova della tempestiva notifica del diniego entro il 31 luglio 2020, come prescritto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, esso va considerato privo di validità. Va pertanto esaminata la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria. La ricorrente ha allegato la documentazione relativa alla presentazione della dichiarazione di definizione agevolata ai sensi del dl. n. 119 del 2018. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sugli importi e sui pagamenti, e dunque sulla regolarità del procedimento attivato (a parte il diniego -non valido- espresso in ordine alla materia per la quale l'Amministrazione finanziaria ne ha contestato la definibilità). La causa RGN 11703/2017 Cons 44:e rei. Federici L L I • r estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese