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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20621/2026

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lla Corte d'appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudiziodi rinvio - disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza diannullamento n. 9933 del 2025 del 10 aprile 2025 della sentenza di altra sezione della Cortedi appello di Napoli del 18 marzo 2021 - in parziale riforma della sentenza di condanna delTribunale di Napoli del 2 ottobre 2017, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], haassolto l’imputato in ordine al reato di bancarotta documentale, con nessuna variazionedella pena.2.

Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,l’inosservanza di norme penali sostanziali e processuali e vizio di motivazione nellarideterminazione della pena a seguito della assoluzione del ricorrente per il reato dibancarotta documentale per non aver commesso il fatto.Ad avviso della difesa, dopo il ridimensionamento del fatto per l’intervenutaassoluzione del ricorrente dal reato di bancarotta documentale la pena non poteva rimanereinvariata, configurandosi una pena illegale.Si deduce, inoltre, che la Corte di appello di Napoli non abbia dato conto del percorsoargomentativo logico - deduttivo seguito nella determinazione della pena in concretoapplicata.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

Il motivo di doglianza non merita accoglimento giacché il Giudice del rinvio hacorrettamente determinato la misura della pena irrogata al ricorrente dopo averlo assolto dalreato di bancarotta documentale.Infatti, eliminata l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1 l. fall., la penaoriginariamente irrogata dalla sentenza annullata anche in relazione al delitto di bancarottafraudolenta (non interessata dalla pronuncia di annullamento) non poteva essereulteriormente ridotta per le ragioni correttamente evidenziate dalla sentenza impugnata,ovvero per avere il Giudice di primo grado già concesso le attenuanti generiche nellamassima estensione e secondo un giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, conconseguente irrogazione della pena nella misura di anni due di reclusione.Detta pena, tenuto conto del minimo edittale previsto per il reato di bancarottafraudolenta di cui al comma 1 dell’art. 216 l fall., per il quale il ricorrente ha riportatocondanna definitiva, non è ulteriormente riducibile, venendosi a configurare, in casocontrario, l’illegalità di una pena inferiore.Nel caso di specie, il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597,comma 4, cod. proc. pen., pur correttamente invocato, non è stato violato.La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che «se è accolto l'appello dell'imputatorelativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la penacomplessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».L’istituto, come è noto, è finalizzato ad evitare all’imputato appellante di doversopportare conseguenze a lui sfavorevoli per effetto dell’esercizio del potere diimpugnazione in quanto il rischio di una decisione peggiorativa inciderebbe sull’effettività deldiritto di difesa e della garanzia del doppio grado di giurisdizione.Ciò nondimeno deve tuttavia evidenziarsi che il principio in questione postula, in ognicaso, che la pena sia determinata in maniera legale.Pertanto va affermato che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza delgiudice di appello che pur a seguito di una pronuncia parzialmente assolutoria per uno deireati in continuazione non diminuisca la pena inflitta dal giudice di primo grado perché nonulteriormente riducibile.Nella sentenza impugnata, pertanto, non sono riscontrabili i vizi denunciati con ilmotivo di ricorso.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudiziodi rinvio - disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza diannullamento n. 9933 del 2025 del 10 aprile 2025 della sentenza di altra sezione della Cortedi appello di Napoli del 18 marzo 2021 - in parziale riforma della sentenza di condanna delTribunale di Napoli del 2 ottobre 2017, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], haassolto l’imputato in ordine al reato di bancarotta documentale, con nessuna variazionedella pena.2. Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,l’inosservanza di norme penali sostanziali e processuali e vizio di motivazione nellarideterminazione della pena a seguito della assoluzione del ricorrente per il reato dibancarotta documentale per non aver commesso il fatto.Ad avviso della difesa, dopo il ridimensionamento del fatto per l’intervenutaassoluzione del ricorrente dal reato di bancarotta documentale la pena non poteva rimanereinvariata, configurandosi una pena illegale.Si deduce, inoltre, che la Corte di appello di Napoli non abbia dato conto del percorsoargomentativo logico - deduttivo seguito nella determinazione della pena in concretoapplicata.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Il motivo di doglianza non merita accoglimento giacché il Giudice del rinvio hacorrettamente determinato la misura della pena irrogata al ricorrente dopo averlo assolto dalreato di bancarotta documentale.Infatti, eliminata l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1 l. fall., la penaoriginariamente irrogata dalla sentenza annullata anche in relazione al delitto di bancarottafraudolenta (non interessata dalla pronuncia di annullamento) non poteva essereulteriormente ridotta per le ragioni correttamente evidenziate dalla sentenza impugnata,ovvero per avere il Giudice di primo grado già concesso le attenuanti generiche nellamassima estensione e secondo un giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, conconseguente irrogazione della pena nella misura di anni due di reclusione.Detta pena, tenuto conto del minimo edittale previsto per il reato di bancarottafraudolenta di cui al comma 1 dell’art. 216 l fall., per il quale il ricorrente ha riportatocondanna definitiva, non è ulteriormente riducibile, venendosi a configurare, in casocontrario, l’illegalità di una pena inferiore.Nel caso di specie, il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597,comma 4, cod. proc. pen., pur correttamente invocato, non è stato violato.La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che «se è accolto l'appello dell'imputatorelativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la penacomplessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».L’istituto, come è noto, è finalizzato ad evitare all’imputato appellante di doversopportare conseguenze a lui sfavorevoli per effetto dell’esercizio del potere diimpugnazione in quanto il rischio di una decisione peggiorativa inciderebbe sull’effettività deldiritto di difesa e della garanzia del doppio grado di giurisdizione.Ciò nondimeno deve tuttavia evidenziarsi che il principio in questione postula, in ognicaso, che la pena sia determinata in maniera legale.Pertanto va affermato che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza delgiudice di appello che pur a seguito di una pronuncia parzialmente assolutoria per uno deireati in continuazione non diminuisca la pena inflitta dal giudice di primo grado perché nonulteriormente riducibile.Nella sentenza impugnata, pertanto, non sono riscontrabili i vizi denunciati con ilmotivo di ricorso.3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]