CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10805/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 7084/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte d cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alla lite estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno intimato avverso il decreto n. 1288/2021 del Tribunale di Bologna depositato il 12 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Bologna ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità pakistana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;che Mahmood ha chiesto la cassazione di tale decreto con ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che il ricorrente ha depositato memoria contenente esplicita rinuncia al ricorso; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole: "E' vera ed autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui fa obbligo al difensore di certificare specificamente la data di rilascio della procura a lui conferita per il ricorso per cassazione, per come interpretato dalla citata sentenza resa a sezioni unite, è stato da Corte cost., sent. n. 13 del 2022, ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione: agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e A del Consiglio, del 26 giugno 2013; agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955); che pur sussistendo l'accertata causa di inammissibilità del ricorso, la sopravvenuta rinuncia allo stesso comporta comunque declaratoria di estinzione del processo per tale ragione; anche qualora, come nella specie, sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione (giurisprudenza costante; cfr., comunque, per tutte: Cass. S.U. n. 3129 del 2005; Cass. S.U. n. 19514 del 2008; Cass. n. 1083 del 2012; Cass. n. 32068 del 2018); che la parte vittoriosa non ha svolto difese; con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sulle spese P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] , COM V: