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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04258/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13809/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via P o 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 848/2017 depositata il06/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 13809/18 Rilevato che: con sentenza depositata in data 6.11.2017 n. 848, la Corte di appello di Torino ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza dal dicembre 1999, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico nel quinquennio 2009-2013 (per € 13.824,47), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; la Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado, accoglieva l’appello incidentale del pensionato, riconoscendo che la Cassa fosse tenuta a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute non dalla data della domanda (come statuito dal tribunale), ma dalla data di ciascun prelievo. avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007); violazione dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 (cd.

“decreto salva Italia”), degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - la Cassa si duole dellaviolazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 16 della legge n. 412/91, dell’art. 1224 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la Cassa fosse tenuta a corrispondere gli interessi al pensionato sulle somme dovute con decorrenza, non già dalla domanda giudiziale, bensì dalla data in cui la Cassa aveva posto in pagamento i singoli ratei di pensione su cui aveva effettuato le trattenute oggetto di controversia.

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Infatti, sussiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022, cfr. anche Cass.n. 6301 del 2022), alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato, sulla cui base, si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).

Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.

Le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass.

SS.UU. n. 7155 del 2017).

Il terzo motivo è infondato.

Infatti, la Corte territoriale ha indicato la decorrenza degli interessi legali dalle singole scadenze dei prelievi effettuati dalla Cassa.

Deve, al riguardo, richiamarsi l'oramai consolidato principio secondo cui "La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023/2003; conf. 18558/2014; Cass.n. 2563/2016, vedi da ultimo, Cass. n. 31642/22, 36560/22) Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che "..Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito..."( Cass.SU n. 6928/2018, 35113/22).

Stante quanto sopra, la Corte d’appello ha ben governato i principi di diritto indicati ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13809/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via P o 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 848/2017 depositata il06/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13809/18 Rilevato che: con sentenza depositata in data 6.11.2017 n. 848, la Corte di appello di Torino ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza dal dicembre 1999, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico nel quinquennio 2009-2013 (per € 13.824,47), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; la Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado, accoglieva l’appello incidentale del pensionato, riconoscendo che la Cassa fosse tenuta a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute non dalla data della domanda (come statuito dal tribunale), ma dalla data di ciascun prelievo. avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007); violazione dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 (cd. “decreto salva Italia”), degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - la Cassa si duole dellaviolazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 16 della legge n. 412/91, dell’art. 1224 e dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la Cassa fosse tenuta a corrispondere gli interessi al pensionato sulle somme dovute con decorrenza, non già dalla domanda giudiziale, bensì dalla data in cui la Cassa aveva posto in pagamento i singoli ratei di pensione su cui aveva effettuato le trattenute oggetto di controversia. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Infatti, sussiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022, cfr. anche Cass.n. 6301 del 2022), alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato, sulla cui base, si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020). Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017). Il terzo motivo è infondato. Infatti, la Corte territoriale ha indicato la decorrenza degli interessi legali dalle singole scadenze dei prelievi effettuati dalla Cassa. Deve, al riguardo, richiamarsi l'oramai consolidato principio secondo cui "La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023/2003; conf. 18558/2014; Cass.n. 2563/2016, vedi da ultimo, Cass. n. 31642/22, 36560/22) Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che "..Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito..."( Cass.SU n. 6928/2018, 35113/22). Stante quanto sopra, la Corte d’appello ha ben governato i principi di diritto indicati ed il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
Sentenza Cassazione n. 04258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris