Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42012/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eIR« ke Goiacelocro da.idadarido Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte che deposita in udienza insieme alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 febbraio 2018 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa.

Il ricorrente afferma che nel caso di specie sussisterebbe un inadempimento contrattuale non essendo possibile individuare alcun tipo di artifizio o raggiro nella condotta dell'imputato precedente o concomitante la conclusione del contratto.

I giudici del merito avrebbero erroneamente considerato rilevanti le attività successive (trasformazione, spostamento della sede, successiva dichiarazione di fallimento) che fra l'altro proverebbero esclusivamente una situazione di in.. capienza della società di cui il ricorrente era amministratore ma non alcun tipo di inganno perpetrato ai danni della parte civile.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche posto che il riferimento alla entità del danno subito dalla persona offesa risulterebbe erroneo perché non prenderebbe in considerazione il tipo di incidenza che il danno stesso avrebbe avuto sulla capacità patrimoniale della vittima e il riferimento alla intensità del dolo risulterebbe del tutto apodittico. 3.

La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G Mondini ha depositato in data 3 settembre 2021 conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile intervenendo su questione non adeguatamente affrontata nel provvedimento impugnato pur non sussistendo i presupposti per un annullamento in punto responsabilità.

2. La ritenuta ammissibilità del ricorso, consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di truffa.

Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (ex multis Sez. 1, sentenza n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788).

Il reato risulta consumato 1'11 luglio 2013.

Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la più favorevole disciplina introdotta dalla

I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata), è di sette anni e sei mesi, interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia.

2.1. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

2.2. Alla declaratoria di prescrizione consegue la conferma delle statuizioni civili la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che liquida in complessivi euro 3015,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 3015,00 oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 24 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eIR« ke Goiacelocro da.idadarido Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte che deposita in udienza insieme alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 6 febbraio 2018 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa. Il ricorrente afferma che nel caso di specie sussisterebbe un inadempimento contrattuale non essendo possibile individuare alcun tipo di artifizio o raggiro nella condotta dell'imputato precedente o concomitante la conclusione del contratto. I giudici del merito avrebbero erroneamente considerato rilevanti le attività successive (trasformazione, spostamento della sede, successiva dichiarazione di fallimento) che fra l'altro proverebbero esclusivamente una situazione di in.. capienza della società di cui il ricorrente era amministratore ma non alcun tipo di inganno perpetrato ai danni della parte civile. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche posto che il riferimento alla entità del danno subito dalla persona offesa risulterebbe erroneo perché non prenderebbe in considerazione il tipo di incidenza che il danno stesso avrebbe avuto sulla capacità patrimoniale della vittima e il riferimento alla intensità del dolo risulterebbe del tutto apodittico. 3. La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G Mondini ha depositato in data 3 settembre 2021 conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile intervenendo su questione non adeguatamente affrontata nel provvedimento impugnato pur non sussistendo i presupposti per un annullamento in punto responsabilità. 2. La ritenuta ammissibilità del ricorso, consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di truffa. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (ex multis Sez. 1, sentenza n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Il reato risulta consumato 1'11 luglio 2013. Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la più favorevole disciplina introdotta dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata), è di sette anni e sei mesi, interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia. 2.1. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 2.2. Alla declaratoria di prescrizione consegue la conferma delle statuizioni civili la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che liquida in complessivi euro 3015,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 3015,00 oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 24 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 42012/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris