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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18842/2026

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l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgroi, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.244/2022depositata il 30/06/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1511/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 18842/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 09/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgroi, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.244/2022depositata il 30/06/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1511/2023Numero sezionale 668/2026Numero di raccolta generale 18842/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 09/06/2026
Sentenza Cassazione n. 18842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris