CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 39759/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito ilSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, evidenziando che il giudizio principale è stato già definito con sentenza definitiva di inammissibilità della Corte di Cassazione n. 9437/2025 in data 21/10/2025; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, evidenziando che il presente ricorso è stato proposto precedentemente rispetto all'altro giudizio già definito einsistendo nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L’Aquila, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di L’Aquila ha respinto l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e l’istanza proposta in via subordinata di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. La misura degli arresti domiciliari era stata inizialmente applicata in relazione al delitto di cui agli artt. 624,625 nn.2 e 7 e 61 n .5 , cod . pen ., in relazione a l qual e è intervenuta sentenza di condanna in primo e in secondo grado. La misura è stata aggravata con provvedimento del 1 marzo 2025 a seguito di evasione. 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre deducendo, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione dell’art.275, comma 2 , cod. proc. pen. ritenendo che la motivazione del provvedimento sia manifestamente illogica nella parte in cui si ritiene che la difesa non abbia ap portato elementi di novità rispetto al procedimento conclusosi con ordinanza di rigetto del 5 maggio 2025, in quanto gli argomenti allegati si fondano sugli esiti di un incidente probatorio datato 2 luglio 2025, ossia di data successiva al precedente provvedimentodi rigetto. Secondo la difesa il ricorrente ha dato dimostrazione di chiara resipiscenza non volendo ripunzonare il veicolo e denunciando l’accaduto, ha mostrato affidabilità mai violando le prescrizioni se non nell’unico episodio di evasione, ha scelto per gli arresti domiciliari il domicilio dell’attuale compagna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] deduce, poi, la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura enunciato dall’art.275, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto non si sono valorizzat i il tempo trascorso , pari a cinque mesi , e il comportamento tenuto, indice della possibilità di una positiva prognosi futura. 3. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l Collegio , previa verifica d ’ ufficio del dato inerente al persistente interesse all’impugnazione,dà atto che, con sentenza n.38160 del 21/10/2025 , la Corte di Cassazioneha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di L’Aquila, in data 21 novembre 2024, con la quale il ricorrente era stato condannato, tra l’altro, in relazione al reato di furtorispetto al quale il Tribunale di Teramo si è pronunciato in fase di appello cautelare con l'ordinanza impugnata. 2. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venir meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167– 01 ; Sez. 3 , n. 8361 del 26/01/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285968 - 01 ). Si è chiarito che, in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale e impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art.656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna(Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera,Rv. 272764 - 01) . 3. Condividendo tali principi,il Collegio ritiene che i l ricorso per cassazione sia divenuto inammissibile. L’inammissibilità sopravvenuta alla sua presentazione comporta l'esclusione dal pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. a favore della C assa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 31524 del14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV.272308-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod