Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1963

Cassazione n. 25711/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/02/1963 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto» Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato, con cui non si è rideterminata la pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8/11/2019, irrevocabile il 7/1/2021, escludendo l'aumento per la recidiva reiterata, erroneamente ritenuta nonostante [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai in precedenza stata dichiarata recidiva - sono manifestamente infondate alla luce delle argomentazioni del Giudice a quo assolutamente conformi all'orientamento consolidato di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel provvedimento in esame, rileva che la censura circa la recidiva reiterata ed infraquinquennale era già stata sollevata con esito negativo davanti ai Giudici di merito.

Aggiunge, inoltre, che la doglianza attiene ad una pena illegittima, ma non illegale e come tale rimuovibile in sede esecutiva.

E', invero, principio consolidato che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (si veda per tutte Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879: nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata, in sede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, rientrando quella in concreto irrogata, per specie e quantità, nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato contestato).

Come specificato da Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera e altro, che ben delinea i poteri del giudice dell'esecuzione incidenti sul giudicato, e, in ultimo, anche da Sez.

U., n. 47182 del 31/03/2022, Savirti, è pena illegale, inflitta quindi in violazione del principio di legalità della pena di cui agli artt. 1 cod. pen. e 25 Cost., la pena che non trovi fondamento in una norma di legge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P .

Q .

IM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/02/1963 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto» Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato, con cui non si è rideterminata la pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 8/11/2019, irrevocabile il 7/1/2021, escludendo l'aumento per la recidiva reiterata, erroneamente ritenuta nonostante [OSCURATO:PERSONA] non fosse mai in precedenza stata dichiarata recidiva - sono manifestamente infondate alla luce delle argomentazioni del Giudice a quo assolutamente conformi all'orientamento consolidato di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel provvedimento in esame, rileva che la censura circa la recidiva reiterata ed infraquinquennale era già stata sollevata con esito negativo davanti ai Giudici di merito. Aggiunge, inoltre, che la doglianza attiene ad una pena illegittima, ma non illegale e come tale rimuovibile in sede esecutiva. E', invero, principio consolidato che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (si veda per tutte Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879: nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata, in sede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, rientrando quella in concreto irrogata, per specie e quantità, nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato contestato). Come specificato da Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera e altro, che ben delinea i poteri del giudice dell'esecuzione incidenti sul giudicato, e, in ultimo, anche da Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savirti, è pena illegale, inflitta quindi in violazione del principio di legalità della pena di cui agli artt. 1 cod. pen. e 25 Cost., la pena che non trovi fondamento in una norma di legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P . Q . IM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ma
Sentenza Cassazione n. 25711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris