CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 31919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11/02/2026, il Tribunale di sorveglianza di Milanoha ammesso XXXXXXXXXXXXX alla misura alternativa dell’affidamentoterapeutico territoriale ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/90, delegando l’UEPE diXXXXXXXper il periodo di pena residua e rimettendo a contestuale separatodecreto la formulazione di articolate prescrizioni.Il condannato doveva espiare una pena residua di anni quattro e mesi due direclusione ed € 1.944,00 di multa, in relazione a titoli esecutivi per i reati disequestro di persona, estorsione in concorso, lesioni personali e rapina inconcorso.Il Tribunale di sorveglianza ha positivamente apprezzato che costui, affettoda disturbo da uso di cocaina e in carico al SERD dal 2024, aveva partecipatocon regolarità agli appuntamenti programmati, aveva dato adesione alprogramma terapeutico, manifestando consapevolezza critica della propriacondizione di dipendenza ed esprimendo la volontà di ridurre e interrompere ilconsumo di sostanze.Il SERD aveva attestato che il programma terapeutico territoriale in corsoera idoneo ai fini della sua riabilitazione e che l’interruzione per l’eventualecarcerazione sarebbe stata di pregiudizio alla continuità dello stesso.I Carabinieri territorialmente competenti avevano verificato l’idoneità deldomicilio e veniva, altresì, documentata una concreta opportunità di lavoro constipula di contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni dicuoco e addetto all’approvvigionamento scorte presso un’impresa di ristorazione.Infine il Tribunale di sorveglianza dava atto dell’assenza di contatti o divincoli di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generalepresso la Corte di appello di Milano, che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo ha censurato, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc. pen., la violazione dell’art. 94 d.P.R. n. 309/90 e la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Il Tribunale, pur avendo riepilogati le gravi condotte commesse dalcondannato fino ad un periodo abbastanza recente (il 2021), aveva omesso diesporre le ragion per le quali sarebbe venuta meno la pericolosità sociale delcondannato e di acquisire un’aggiornata relazione dell’UEPE sulla personalità delsoggetto e sul pericolo di recidiva, come peraltro aveva richiesto la pubblicaaccusa (sebbene tale richiesta non risulti attestata dal verbale).Era, pertanto, mancato il compiuto accertamento sull’attuale pericolo direcidivanza ed erano stati considerati erroneamente decisive le relazioni sulprogramma già avviato per il recupero dalla tossicodipendenza, condizione chenon risultava collegata con nessuna delle gravi condotte illecite da lui commesse,e la documentazione relativa alla concreta opportunità lavorativa.2.2. Con un secondo motivo, il Procuratore Generale territoriale halamentato la mancanza di motivazione e la contraddittorietà dell’ordinanzarispetto al contenuto degli atti presenti al fascicolo, ai sensi dell’art. 606, comma1 lett. e), cod. proc. pen.Nonostante la gravità dei precedenti penali a carico del condannato, ilTribunale di sorveglianza aveva svolto considerazioni meramente apparentisull’efficacia ed idoneità del programma terapeutico prospettato dal SERD, senzaalcuna valutazione di quanto veniva segnalato circa la rilevante positività percocaina e circa la discontinuità con la quale egli presenziava agli appuntamenti.Il provvedimento era carente di un’adeguata verifica dell’incidenza dellecircostanze rappresentate dal SERD sul giudizio di recupero sociale e non avevapreso in considerazione l’eventuale strumentalità della richiesta.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte con lequali ha richiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L'art. 94, comma 1, d.P.R. n. 309/90 prevede che, «se la pena detentivadeve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente oalcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad essointenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidatoin prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeuticasulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitarialocale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116» dellostesso d.P.R.In sostanza la disposizione richiede, ai fini dell'ammissione al beneficio,oltre al fatto che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente oalcoldipendente, anche che questi abbia in corso un programma di recupero oche ad esso intenda sottacersi e che alla domanda sia allegata una certificazionerilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privataaccreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza, laprocedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti,psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente incorso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.Il Tribunale di sorveglianza valuta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 94quarto comma del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309, verificando se ilprogramma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, siaidoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commettaulteriori reati (Sez. 1, n. 15963 del 21/03/2013, Rv. 255690 - 01); l’attualepericolosità sociale del condannato deve essere valutata in relazione alpregiudizio che possa comportare alla sua collaborazione per l’attuazione delprogramma (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01;Sez. 1, n. 46810 del 06/11/2012, Barbagallo, Rv. 253855 – 01).Sicché la legittimità del provvedimento impugnato deriva dal fatto che lamotivazione contenga lo svolgimento della complessa valutazione rimessa alTribunale di sorveglianza, quale giudice del merito, circa il probabileconseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessatocon un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 D.P.R. n. 309del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità delcondannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivoreinserimento sociale (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, Magnone, Rv. 275328 –01; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; Sez. 1,n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013,Sansonna, Rv. 255158).La verifica sull’idoneità del programma si correla alla valutazionedell’applicazione di ogni necessaria prescrizione, da articolarsi in ampiezza edintensità proporzionata alla ritenuta pericolosità del condannato e all’efficacia dipresidio di ausilio al percorso riabilitativo e di dissuasione rispetto alla ricadutanell’illecito. Anche su questo fronte il compito del giudice di legittimità èverificarne l’astratta adeguatezza e la proporzione rispetto alla pericolosità delcondannato.Infine va ricordato che, quando il condannato sia comunque consideratopericoloso dal Tribunale di sorveglianza ma non constino legami con la criminalitàorganizzata, i margini di apprezzamento nel merito sono più ampi e l’autoritàgiudiziaria può valutare la concedibilità del beneficio anche a fronte di precedentimanifestazioni di elevata intensità delinquenziale rendendo molto più penetrantie intensi i presidi prescrizionali.3. Alla luce di queste premesse devono essere esaminati congiuntamente idue motivi di ricorso, che sono fra loro strettamente connessi.Il Procuratore Generale territoriale lamenta che il provvedimentoimpugnato, pur richiamandola, non ha valutato la gravità delle condotte dellequali il condannato è stato ritenuto responsabile (fra queste vi era unaspedizione punitiva organizzata in danno di soggetto adescato, sequestrato,picchiato e minacciato con armi per debiti legati agli stupefacenti), non ha datoconto di alcun processo di revisione critica e non ha disposto che si svolgesse unadeguato periodo di osservazione sulla personalità da parte dell’UEPE.La censura non è fondata, visto che, come lo stesso impugnante evidenzia,il Tribunale di sorveglianza ha avuto ben presenti le condotte del condannatonella loro gravità, ma le ha ritenute strettamente collegate alla condizione ditossicodipendenza. Su quest’ultimo profilo, cioè il legame tra latossicodipendenza e i reati commessi, il Procuratore Generale impugnanteafferma apoditticamente che esso non sussisterebbe, esprimendo un giudizioimmotivato di mero dissenso, a fronte di una chiara contraria affermazionecontenuta nel provvedimento impugnato, che andava semmaiargomentatamente e compiutamente confutata.Il Tribunale di sorveglianza, con apprezzamento di merito insindacabile inquesta sede, ha, pertanto, ritenuto che lo stato di tossicodipendenza sia statopropellente o comunque occasione dell’insorgere degli intendimenti criminali poiconcretizzatisi nei comportamenti descritti nei titoli esecutivi e ha apprezzato ilprogramma di recupero come adeguato strumento orientativo di un percorso dirisocializzazione.Il Procuratore Generale territoriale lamenta, in particolare con il secondomotivo, che la motivazione sul punto sarebbe apparente perché il Tribunale disorveglianza non ha tenuto conto di quanto già era emerso dalla relazione delSERD; e cioè che il programma terapeutico era del tutto generico, che,comunque, a settembre dell’anno precedente in seguito ad esame tossicologicosul condannato era stata riscontrata un’importante positività per cocaina e che inprecedenza nel 2018 il condannato aveva chiesto una prima presa in carico e poiaveva abbandonato il percorso riabilitativo prima di commettere degli altri reati.Sulla base di questi elementi non valutati il ricorrente ritiene che ilprovvedimento sia carente di una verifica circa la strumentalità della nuovaistanza di affidamento in prova in casi particolari.Il Tribunale di sorveglianza ha, invece, adeguatamente motivato circa lasussistenza dei presupposti senza pretermettere le risultanze negative sulcomportamento pregresso del condannato e ha considerato gli esiti dei controllitossicologici «positivi in passato ma coerenti con il quadro clinico e oggetto dimonitoraggio attivo».La strumentalità è stata esclusa perché sono stati apprezzati positivamentegli esiti dei colloqui al SERD sul comportamento regolare tenuto di recente, sullaconsapevolezza della sua condizione e del percorso e sull’idoneità del programmaterapeutico, stigmatizzato come del tutto generico dal ricorrente senza tuttaviafornire specifici argomenti per contrastare l’opposto giudizio di merito svoltoargomentatamente dal Tribunale di sorveglianza.Inoltre, il provvedimento impugnato mostra l’insussistenza degli elementiche possono giustificare, secondo la giurisprudenza di legittimità già soprarichiamata, il rigetto dell’istanza di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309/90.Non sono emerse irregolarità nelle condotte tenuto dopo la commissionedei reati; è stata accertata la condizione abitativa e familiare e il precedentepenale della sua convivente non è stato apprezzato come di particolare gravità;la tossicodipendenza del condannato è stata accertata nell’attualità e ilprogramma terapeutico già avviato è stato ritenuto suscettibile di subirepregiudizio dall’interruzione per carcerazione; non sono stati rilevati altri carichipendenti; è stata apprezzata come seria e idonea la documentata opportunitàlavorativa.Il Tribunale ha svolto il doveroso apprezzamento su tutte le informazionisulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioniprovenienti dagli organi deputati (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402-01) e, pertanto, ben poteva ritenere superfluo ogni ulteriore approfondimento.In assenza di legami attuali con esponenti della criminalità organizzata e difrequentazioni con persone gravate da precedenti di polizia (circostanza noncontestata dal ricorrete), il diniego del beneficio si sarebbe giustificato in ragionedell’attuale pericolosità del condannato, che, come tale, dovrebbe risultareincompatibile con la sua necessaria collaborazione allo svolgimento delprogramma terapeutico (così, ad esempio, Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018,Massimino, Rv. 274665 – 01, che ritiene legittimo il diniego quando vi sianoelementi in ordine all’attualità dei legami del condannato con le associazionicriminali, già accertati in precedenti procedimenti).Se tuttavia, come nel caso di specie, la collaborazione ad un programmaterapeutico sia già in atto, il Tribunale di sorveglianza deve verificare in concretose, a fronte del percorso intrapreso, vi siano altri elementi che rivelino ragioni dipericolosità fronteggiabili solo con il trattamento intramurario.Tali elementi non sono emersi e pur tuttavia il rischio che la pericolosità giàespressa con le precedenti condotte possa avere ulteriori occasioni dimanifestazione, incidendo anche sul percorso riabilitativo, è stato preso in esamedall’autorità giudiziaria procedente che ha completato il dispositivo diconcessione del beneficio con un’articolata serie di prescrizioni fortementelimitative (sui rapporti con i servizi, sulla dimora, sugli spostamenti e i viaggi,sulle frequentazioni, sul lavoro e sulla riparazione del danno da reato) ecertamente idonee all’esercizio di un controllo costante sul comportamento delcondannato, finalizzato ad intervenire se del caso con una tempestiva revocaladdove ve ne fosse bisogno.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare sorretto da adeguatamotivazione, immune da vizi, sicché il ricorso deve essere respinto.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.