CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17237/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sebastiano,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArcangelo Guzzo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.353/2024 depositata il 18/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23469/2024Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 17237/2026Data pubblicazione 01/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 28/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]