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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 36683/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da 2:22nscolai Lorenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, fatto commesso in data 20/5/2008.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2, comma 3, cod. pen., 589, 157 e 161 cod. pen. rappresentando che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e)cod. proc. pen. e 43 cod. pen.;

3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen.

Vista la memoria in cui la difesa dichiara di rinunciare ai motivi 2° e 3°, insistendo nel coltivare il primo motivo di ricorso.

Considerato che la prima ragione di doglianza è destituita di fondamento: pur condividendosi il calcolo effettuato dal ricorrente in ordine al termine massimo di prescrizione del reato di cui si tratta (anni 12 e mesi 6), la difesa non ha tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso della celebrazione del giudizio, pari a giorni 182: ne consegue che la prescrizione del reato deve essere fissata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

Considerato che, in seguito alla rinuncia parziale al motivo secondo e terzo del ricorso, le ulteriori doglianze difensive risultano inammissibili per carenza di interesse.

Considerato, in ogni caso, che le stesse si appalesano nel merito manifestamente infondate.

Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Il motivo proposto si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro del sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di apporto collaborativo da parte dell'imputato.

La motivazione è rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 D E [OSCURATO:PERSONA] A T A Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] rranti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da 2:22nscolai Lorenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, fatto commesso in data 20/5/2008. Rilevato che la difesa lamenta: 1. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2, comma 3, cod. pen., 589, 157 e 161 cod. pen. rappresentando che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e)cod. proc. pen. e 43 cod. pen.; 3. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen. Vista la memoria in cui la difesa dichiara di rinunciare ai motivi 2° e 3°, insistendo nel coltivare il primo motivo di ricorso. Considerato che la prima ragione di doglianza è destituita di fondamento: pur condividendosi il calcolo effettuato dal ricorrente in ordine al termine massimo di prescrizione del reato di cui si tratta (anni 12 e mesi 6), la difesa non ha tenuto conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso della celebrazione del giudizio, pari a giorni 182: ne consegue che la prescrizione del reato deve essere fissata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Considerato che, in seguito alla rinuncia parziale al motivo secondo e terzo del ricorso, le ulteriori doglianze difensive risultano inammissibili per carenza di interesse. Considerato, in ogni caso, che le stesse si appalesano nel merito manifestamente infondate. Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Il motivo proposto si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro del sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso, i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di apporto collaborativo da parte dell'imputato. La motivazione è rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 D E [OSCURATO:PERSONA] A T A Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] rranti
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