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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17645/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi dichiarare il ricorso inammissibile;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17 dicembre 2025, giudicando in sede di rinvio aseguito della sentenza di annullamento della Sesta Sezione della Corte del 15maggio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestroprobatorio emesso il 19 novembre 2024 dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cuiall’art. 617-bis cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva diapparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interromperecomunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) ed ha dichiaratol’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per quanto riguardail sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (indebitapercezione di erogazioni pubbliche).2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alla confermadel decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di [OSCURATO:PERSONA] data 19 novembre 2024 ed eseguito il successivo 21 novembre 2024, in quantoadottato in violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonchédell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. 1 CEDU.Si deduce, in primo luogo, la mera apparenza della motivazione del decretogenetico di sequestro, che risulterebbe del tutto carente sia sotto il profilo dellaqualificazione dei beni sottoposti a vincolo, sia con riferimento alla concreta finalitàprobatoria perseguita.

In particolare, il provvedimento del Pubblico Ministero nonchiarisce se il video registratore digitale (DVR) e le cinque telecamere disorveglianza sequestrate debbano considerarsi corpo del reato ovvero cosepertinenti al reato, né esplicita in che modo tali beni risultino funzionaliall’accertamento dei fatti per cui si procede, risolvendosi in formule generiche emeramente assertive.Si contesta, inoltre, che il Tribunale abbia respinto le doglianze difensivetravisando gli atti (richiamando un inesistente decreto di “convalida” delsequestro) e abbia tentato di integrare la motivazione tramite rinvii ad attisuccessivi o contestuali (una comunicazione di notizia di reato non megliospecificata).

Tali atti, secondo la difesa, non dimostrerebbero il fumus commissidelicti dei reati ipotizzati, rendendo il sequestro esplorativo e quindi illegittimo;infine, si ritiene erroneo il richiamo alla giurisprudenza sui moduli prestampati,poiché, nel caso concreto, mancherebbero gli elementi essenziali richiesti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2.

In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazioneè ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano lamancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento,ma non l’illogicità manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710 – 01; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2,n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).2.1.

In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato averificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astrattaconfigurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificareulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concretafondatezza dell'accusa (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv.206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01).2.2.

Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, siapur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpodel reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita; taleobbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez.U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01).2.3.

Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali deldecreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro,trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01).2.4.

Con la sentenza di annullamento con rinvio del 15 maggio 2025, laSesta Sezione di questa Corte aveva rilevato la carenza motivazionale delprovvedimento allora impugnato, sia in ordine alla puntuale individuazione delfumus del reato per il quale il sequestro probatorio delle telecamere installate neiluoghi di lavoro era stato disposto, sia con riguardo alla specifica indicazione delleesigenze investigative poste a fondamento dell’adozione della misura.In particolare, non risultava chiarito se il sequestro trovasse giustificazionenel fumus del reato di cui all’art. 617-bis cod. pen., attinente alle intercettazionitelefoniche, ovvero in quello di cui all’art. 316-ter cod. pen., o ancora nel reato dicui all’art. 615-bis cod. pen., avente ad oggetto l’interferenza illecita nella vitaprivata; con riferimento a tale ultima fattispecie, difettava, inoltre, ognispecificazione circa la natura del luogo di lavoro oggetto di videosorveglianza, nonessendo stato precisato se si trattasse di ambiente chiuso, assimilabile al domicilio,ovvero di luogo di lavoro comune.2.5.

Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale, quanto alla sussistenzadel fumus del delitto ipotizzato, dopo avere fatto erroneo riferimento ad un decretodi “convalida” del sequestro probatorio – laddove, nella specie, si trattava didecreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero ed eseguito dallapolizia giudiziaria – si è limitato a richiamare una non meglio individuatacomunicazione di notizia di reato; quanto, invece, alle specifiche finalitàprobatorie, ha operato rinvio ad una nota del Pubblico Ministero depositata il 10dicembre 2025, nonché al decreto genetico di sequestro, dal quale tali finalitàsarebbero già desumibili.Ritiene il Collegio che il vizio di mancanza di motivazione, puntualmenteevidenziato dalla Sesta Sezione con la sentenza del 15 maggio 2025, purrisultando formalmente integrato dal Pubblico Ministero, con riferimento al profilodelle concrete finalità probatorie, mediante la menzionata nota del 10 dicembre2025, non sia stato effettivamente colmato dall’ordinanza impugnata, la quale, suipunti oggetto di specifica censura in sede rescindente, si risolve in una motivazionemeramente apparente.Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e deldecreto di sequestro probatorio del 19 novembre 2024, non essendo i vizimotivazionali riscontrati suscettibili di integrazione in sede di rinvio, conconseguente restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a sequestro.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del19/11/2024.Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro e manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendodi dichiarare il ricorso inammissibile;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, giudicando in sede di rinvio aseguito della sentenza di annullamento della Sesta Sezione della Corte del 15maggio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestroprobatorio emesso il 19 novembre 2024 dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cuiall’art. 617-bis cod. pen. (detenzione, diffusione e installazione abusiva diapparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interromperecomunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) ed ha dichiaratol’incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per quanto riguardail sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (indebitapercezione di erogazioni pubbliche).2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione alla confermadel decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di [OSCURATO:PERSONA] data 19 novembre 2024 ed eseguito il successivo 21 novembre 2024, in quantoadottato in violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonchédell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. 1 CEDU.Si deduce, in primo luogo, la mera apparenza della motivazione del decretogenetico di sequestro, che risulterebbe del tutto carente sia sotto il profilo dellaqualificazione dei beni sottoposti a vincolo, sia con riferimento alla concreta finalitàprobatoria perseguita. In particolare, il provvedimento del Pubblico Ministero nonchiarisce se il video registratore digitale (DVR) e le cinque telecamere disorveglianza sequestrate debbano considerarsi corpo del reato ovvero cosepertinenti al reato, né esplicita in che modo tali beni risultino funzionaliall’accertamento dei fatti per cui si procede, risolvendosi in formule generiche emeramente assertive.Si contesta, inoltre, che il Tribunale abbia respinto le doglianze difensivetravisando gli atti (richiamando un inesistente decreto di “convalida” delsequestro) e abbia tentato di integrare la motivazione tramite rinvii ad attisuccessivi o contestuali (una comunicazione di notizia di reato non megliospecificata). Tali atti, secondo la difesa, non dimostrerebbero il fumus commissidelicti dei reati ipotizzati, rendendo il sequestro esplorativo e quindi illegittimo;infine, si ritiene erroneo il richiamo alla giurisprudenza sui moduli prestampati,poiché, nel caso concreto, mancherebbero gli elementi essenziali richiesti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.2. In materia di sequestro probatorio o preventivo, il ricorso per cassazioneè ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano lamancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento,ma non l’illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226710 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 2,n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).2.1. In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame è chiamato averificare la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astrattaconfigurabilità del reato e di idoneità degli elementi rappresentati a giustificareulteriori indagini, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concretafondatezza dell'accusa (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv.206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01).2.2. Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, siapur concisa, che dia conto delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpodel reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita; taleobbligo sussiste anche quando il bene sequestrato costituisca corpo del reato (Sez.U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. 2, n. 46130 del04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01).2.3. Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali deldecreto genetico individuando autonomamente le finalità probatorie del sequestro,trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero (Sez. 2, n. 49536 del22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01).2.4. Con la sentenza di annullamento con rinvio del 15 maggio 2025, laSesta Sezione di questa Corte aveva rilevato la carenza motivazionale delprovvedimento allora impugnato, sia in ordine alla puntuale individuazione delfumus del reato per il quale il sequestro probatorio delle telecamere installate neiluoghi di lavoro era stato disposto, sia con riguardo alla specifica indicazione delleesigenze investigative poste a fondamento dell’adozione della misura.In particolare, non risultava chiarito se il sequestro trovasse giustificazionenel fumus del reato di cui all’art. 617-bis cod. pen., attinente alle intercettazionitelefoniche, ovvero in quello di cui all’art. 316-ter cod. pen., o ancora nel reato dicui all’art. 615-bis cod. pen., avente ad oggetto l’interferenza illecita nella vitaprivata; con riferimento a tale ultima fattispecie, difettava, inoltre, ognispecificazione circa la natura del luogo di lavoro oggetto di videosorveglianza, nonessendo stato precisato se si trattasse di ambiente chiuso, assimilabile al domicilio,ovvero di luogo di lavoro comune.2.5. Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale, quanto alla sussistenzadel fumus del delitto ipotizzato, dopo avere fatto erroneo riferimento ad un decretodi “convalida” del sequestro probatorio – laddove, nella specie, si trattava didecreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero ed eseguito dallapolizia giudiziaria – si è limitato a richiamare una non meglio individuatacomunicazione di notizia di reato; quanto, invece, alle specifiche finalitàprobatorie, ha operato rinvio ad una nota del Pubblico Ministero depositata il 10dicembre 2025, nonché al decreto genetico di sequestro, dal quale tali finalitàsarebbero già desumibili.Ritiene il Collegio che il vizio di mancanza di motivazione, puntualmenteevidenziato dalla Sesta Sezione con la sentenza del 15 maggio 2025, purrisultando formalmente integrato dal Pubblico Ministero, con riferimento al profilodelle concrete finalità probatorie, mediante la menzionata nota del 10 dicembre2025, non sia stato effettivamente colmato dall’ordinanza impugnata, la quale, suipunti oggetto di specifica censura in sede rescindente, si risolve in una motivazionemeramente apparente.Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e deldecreto di sequestro probatorio del 19 novembre 2024, non essendo i vizimotivazionali riscontrati suscettibili di integrazione in sede di rinvio, conconseguente restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a sequestro. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del19/11/2024.Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro e manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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