CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108-36387/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità, oltre la generica censura sulla negazione delle circostanze attenuanti innominate. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore del danneggiamento ad opera degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti è avvenuta sulla base delle indicazioni ricevute dalle due funzionarie comunali (pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni) presenti ai fatti, non necessita di ulteriori apporti probatori. Tale precisa indicazione identificativa è stata ripetuta anche nel corso della rinnovata istruttoria di secondo grado. A fronte di tali dati di identificazione - del tutto inequivoci - la difesa neanche introduce una ipotesi alternativa da verificare, consegue la assoluta genericità del motivo di ricorso. 1.2. Parimenti inammissibile è la doglianza riferita alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi di positiva valutazione sul punto e attese le modalità dell'offesa alle cose e la personalità del reo, già gravato da precedenti penali per reati connotati dalla violenza, segnali inequivoci della assenza di qualsivoglia controspinta criminosa. 1.4. Quanto alla rilevanza del tempo decorso successivamente alla decisione impugnata, irrilevante essendo la data di deposito pei motivi di ricorso, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, va qui ribadito che in tale segmento temporale il procedimento penale versa in una fase di pendenza «condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla decisione (come il decorso del tempo), in quanto la parte eserciti validamente (v. Sez. U n.33542 del 27.6.2001, Cavalera, Rv. 219531) il potere di impugnazione conferito 108-36387/2021 dall'ordinamento, mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale. Ove ciò non accada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona, con la conseguenza che il tempo decorso tra la emissione del dispositivo e l'esercizio della facoltà di impugnazione diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819, ove si precisa che è consentito proporre come motivo unico di ricorso per cassazione l'intervenuta prescrizione solo se, essendo maturato l'effetto estintivo prima della decisione impugnata, sia riconoscibile un vizio della decisione stessa, consistente nella omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere es