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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27282/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 5 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 29 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod.pen.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale in relazione agli artt. 157, comma 8 bis, 161, comma 4 cod.proc.pen. con conseguente violazione degli artt. 178, lett. c) e 185 cod.proc.pen.

In particolare, riteneva nulla la notifica del verbale di udienza, ritualmente effettuata presso il difensore di fiducia, poiché il domicilio era stato precedentemente eletto - e risultava dallo stesso verbale - presso il primo difensore di fiducia, poi revocato.

Il ricorso è inammissibile Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, ma che si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen (vedi Sez.U, Sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01; vedi anche Sez.6, Sentenza n. 490 del 02/12/2016, Mercuri, Rv. 268809 - 01: "La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello").

Pertanto, poiché le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso del giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rileva bili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (come avvenuto nel caso in esame), il motivo di ricorso è manifestamente infondato All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di ccdpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 5 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 29 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale in relazione agli artt. 157, comma 8 bis, 161, comma 4 cod.proc.pen. con conseguente violazione degli artt. 178, lett. c) e 185 cod.proc.pen. In particolare, riteneva nulla la notifica del verbale di udienza, ritualmente effettuata presso il difensore di fiducia, poiché il domicilio era stato precedentemente eletto - e risultava dallo stesso verbale - presso il primo difensore di fiducia, poi revocato. Il ricorso è inammissibile Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, ma che si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen (vedi Sez.U, Sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01; vedi anche Sez.6, Sentenza n. 490 del 02/12/2016, Mercuri, Rv. 268809 - 01: "La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello"). Pertanto, poiché le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso del giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rileva bili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (come avvenuto nel caso in esame), il motivo di ricorso è manifestamente infondato All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di ccdpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 27282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris