CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1:[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata dal Giudice monocratico del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2) cod. pen.. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché erroneamente il Tribunale non aveva pronunziato l'assoluzione dell'imputato ed aveva omesso di fornire motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. L'applicazione della disposizione di cui sopra impone di includere la doglianza formulata dal ricorrente in quelle non più proponibili, a voler tacere della sua marcata genericità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 2:3 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.