Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22024/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, RobertoPatscot che chiesto l’inammissibilità del ricorso.Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano si riporta ai motivi introduttivi del ricorsounitamente ai motivi aggiunti agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso stesso e perl'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, con sentenza del27/10/2021 emessa nel giudizio abbreviato, ha dichiarato – per quanto qui di rilievo – EzelinoGennari colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1a), 2a), 2b), 2c), 3a), 3b), 3c), 3d), 4a), 5a),5b), 5c), 5d), 5e), 6a), 6b), 6c), 7a), 8a), 8b), 10a), 10b), 11), e, ritenuta la continuazione trai reati e considerato più grave la bancarotta fraudolenta di cui al capo a), lo ha condannato allapena di anni otto e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie fallimentari.

Il G.U.P. hadichiarato non doversi procedere in relazione ai delitti di cui ai capi 1b), 1c), 9a), 9b) perintervenuta prescrizione.1.1.

L’imputazione di cui al capo 11) ha a oggetto il reato di cui all’art. 416 cod. pen.; glialtri capi hanno riguardo a plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentalee reati fiscali di cui al D. Lgs. n. 74/2000.1.2.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato ladecisione di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo 10b)perché estinto per prescrizione, e lo ha assolto dal delitto sub 8b) perché il fatto non sussiste,rideterminando la pena in anni sette e mesi quattro di reclusione.1.3.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente ha dato vita a un sistemafraudolento oggetto della fattispecie associativa di cui al capo 11) - basato sulla creazione esuccessiva dismissione di cooperative di lavoro e servizi aventi a oggetto sociale attività dipulizia, igiene ambientale e facchinaggio, raggruppate in consorzi – finalizzato all’evasionefiscale, ad un vantaggio competitivo sleale per le aziende coinvolte e alla massimizzazione deiprofitti per gli ideatori e i principali attori del sistema, ritenuti essere [OSCURATO:PERSONA] e la figliaVania, in cui erano coinvolti anche i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Uomo, i quali hannodefinito separatamente la propria posizione.1.3.1.

Secondo tale impostazione, il cuore del meccanismo risiedeva nella creazione enell’utilizzo di cooperative fittizie formalmente costituite come entità di lavoro e servizi, ma inrealtà “scatole vuote”, prive di una reale struttura operativa e finalità mutualistica e, indefinitiva, prive di alcuna attività economica reale.

L’amministrazione formale delle cooperativedi cui ai capi di imputazione era affidata, per conto del ricorrente, ritenuto l’amministratore difatto, a soggetti prestanome, remunerati con un compenso mensili.

Il meccanismo fraudolentoprevedeva che la gestione del personale, l’organizzazione, la struttura amministrativa fosse incapo ai consorzi, i quali fornivano ai committenti il personale necessario per la esecuzione dellesuccessivo abbattimento dell’imponibile mediante esposizione di costi fittizi, ossia utilizzandofatture false emesse dalle cooperative fittizie, così generando un ingente risparmio in dannodell’Erario.

I proventi in tal modo acquisiti venivano poi distratti dalle casse sociali dellecooperative e ripartiti tra gli ideatori del sistema attraverso prelevamenti in contanti, emissionedi assegni circolari senza giustificazione e pagamenti a terzi estranei all’attività.

In particolare,i proventi dell’illecita attività descritta confluivano dapprima nelle società immobiliari di EzelinoGennari e della figlia, e in seguito nei due trust di cui essi erano beneficiari, [OSCURATO:PERSONA] edEzelino [OSCURATO:PERSONA], costituiti rispettivamente nel 2010 e nel 2014.1.3.2.

In tale contesto, in cui la documentazione contabile veniva occultata o non tenutaaffatto, il sistema messo in piedi dal [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che, dopo qualche anno di attività, unavolta svuotate di ogni consistenza patrimoniale, le società venissero abbandonate al fallimento,e sostituite dalla costituzione di nuove cooperative fittizie, secondo uno schema che garantivacontinuità dell’attività illecita e l’impunità dei gestori.2.

Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoMaria [OSCURATO:PERSONA], che formula sette motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti perla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Vizi della motivazione con riguardo all’attribuzione del ruolo di amministratore di fattodi tutte le cooperative di cui ai capi di imputazione, poiché la Corte di appello non avrebbeindividuato specifici elementi indiziari con riferimento all’attività asseritamente svolta daGennari con riferimento a ogni singola contestazione.2.2.

Erronea applicazione dell’art. 65 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, peravere i giudici di merito fondato la affermazione di responsabilità quale amministratore occultodelle cooperative, unitamente alla figlia Vania, sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero dalmedesimo ricorrente durante le indagini.

Se ne deduce la inutilizzabilità per avere omesso ilPubblico Ministero di rendere noti all’indagato le fonti di prove a suo carico, così violandone ildiritto di difensa, per non essere stato posto in condizione di far valere le proprie ragioni, inassenza degli avvisi di legge.

In particolare, si deduce che, durante gli interrogatori, all’imputatovennero contestati reati fiscali e il delitto associativo, mentre non vi fu alcun accenno ai fatti dibancarotta, sebbene all’epoca fosse stato già dichiarato il fallimento della cooperativa FlashService s.c. di cui al capo 1).

Sul punto, la Corte di appello ha reso una motivazione generica.2.3.

Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. conriferimento alle dichiarazioni rese dai coimputati, amministratori di diritto (Fernandez,[OSCURATO:PERSONA]) in merito al ruolo gestorio di fatto svolto dal ricorrente.

Si denuncia che non sarebbestata scrutinata la attendibilità di tali fonti dichiarative, e la mancanza di motivazione in meritoall’interesse diretto degli amministratori formali che hanno riversato ogni responsabilità suEzelino [OSCURATO:PERSONA], patteggiando, per le loro posizioni, pene molto contenute.Quanto al compendio intercettivo, che pure ha costituito una parte significativa delle fontidi prova a carico del ricorrente, si sottolinea come, nelle conversazioni captate, manchi ogniriferimento al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA] (capo 1).Vizio di motivazione è denunciato anche per la parte con cui la Corte di appello haricondotto anche all’imputato elementi di prova circa la gestione della predetta società FlashService che però riguardano esclusivamente il coinvolgimento della figlia Vania.2.4.

Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. inrelazione ai reati fiscali contestati ai capi 2b), 2c), 6b) ai sensi degli artt. 8 e 2 del D. L.vo n.74 del 2000, e con riguardo al riconoscimento della recidiva, nonché in relazione ai reati fiscalidi cui all’art. 5 co. 1 del citato testo di legge, per omessa presentazione delle dichiarazioni dilegge, contestati ai punti 5b), 5c), 5d), 5e).2.4.1.

Sotto il primo profilo, si deduce che la Corte di appello ha erroneamente escluso laapplicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, prevista dall’art. 9 del d. lgs. n.74 del 2000, laddove individua nel ricorrente la duplice veste di amministratore di entrambe lesocietà - la emittente e la utilizzatrice delle fatture false per operazioni inesistenti -evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] abbia in realtà assunto la carica di consigliere di amministrazionedella società emittente ‘[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.’ solo dopo l’emissione e l’utilizzo delle fatture incontestazione, mentre non vi sono prove del ruolo gestorio di fatto, asseritamente svolto nellasocietà utilizzatrice, la quale aveva amministratori di diritto gravati da reati tributari, sui qualidoveva ricadere la responsabilità unica, così come la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ era dotata di soggetti che sioccupavano della gestione del personale, riferendosi le fatture per operazioni inesistenti alleprestazioni di mano d’opera.2.4.2.

Quanto alla mancata applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della prescrizione inrelazione ai reati di cui ai capi 2b), 2c), 6b) con riguardo alle società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. eMagic [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. - per essere stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica, ai sensidell’art. 99 co. 4 cod. pen., incidente sul calcolo del termine prescrizionale - la Corte di appelloavrebbe erroneamente tenuto conto della precedente sentenza per fatto specifico, avente, però,natura di patteggiamento e divenuta irrevocabile nel dicembre 2006, con la conseguenza – sisostiene – che il passaggio in giudicato ha comportato ipso jure l’estinzione del reato e di ognieffetto penale ai sensi dell’art. 445 co. 2 cod. proc. pen..(cita sez. 5 n. 20068/2014).

Cosicchè,stante l’estinzione dei precedenti reati, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare laprescrizione anche nei confronti del ricorrente, come per gli altri imputati.2.4.3.

Analoghe osservazioni valgono con riguardo alla contestazione di omessapresentazione delle dichiarazioni fiscali di legge, ai sensi dell’art. 5 co.1. del D. L.vo n. 74 del2000, contenuta nei capi 3b)– 3c) – 5b)- 5c)- 5d) -5e), poiché, con riguardo alla ‘Italia Servizisoc. coop.’, sono stati individuati un amministratore di diritto e quattro amministratori di fatto,per cui la motivazione in ordine alla responsabilità anche del [OSCURATO:PERSONA] è generica e fondata supresunzioni, risultando carente la prova del dolo specifico e la verifica, sollecitata con l’atto diappello, dell’ammontare dell’imposta evasa.

Quanto alla società ‘Coordinamento servizi soc.Coop.’, la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a inammissibili presunzioni.2.5.

Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. conriferimento a tutti i capi di imputazione relativi alla bancarotta fraudolenta documentale (capi1,2,3,4,5a, 6a, 7a).

Posto che a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la bancarotta fraudolentadocumentale sia c.d. specifica (per sottrazione/distruzione), che generica (per tenuta dellacontabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti della fallita), lasentenza impugnata non ha provato il dolo specifico, restando silente sul punto e, quanto allabancarotta della società [OSCURATO:PERSONA], fornendo una motivazione contraddittoria,laddove imputa al ricorrente – del quale non è provato l’organico inserimento con funzionidirettive - la sottrazione di scritture contabili, delle quali pure si dice che fossero nelladisponibilità dei coimputati.2.6.

Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. conriferimento al delitto associativo sub 11), di cui è stato riconosciuto responsabile con ruolo divertice (quale promotore, organizzatore, ideatore di strategie illecite ed esecutore delle stesse),in relazione al quale non sarebbero stati dimostrati gli elementi costitutivi, in particolare non lostabile vincolo associativo tra i sodali, atteso che, a fronte di una contestazione che va dal 2005al 2019, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Uomo sono intervenuti, come dichiarato in sentenza, solo nel 2014, néla indeterminatezza del programma criminoso, non escludendo l’accordo per la commissione dipiù reati né la predisposizione di mezzi o la sussistenza di una struttura organizzativa il meroconcorso di persone nel reato.

In realtà, entrambe le sentenze di merito individuano elementipropri del concorso di persone, anche per la mancanza di ogni interesse economico dei coniugiDell’Uomo al gruppo delle società immobiliari riferibili ai [OSCURATO:PERSONA].2.7.

Erronea applicazione degli articoli 132 e 133 cod. pen. e dell’art. 99 cod. pen. nelladeterminazione della pena (con esclusione delle circostanze attenuanti generiche) e dellarecidiva che ha inciso sulla prescrizione sul trattamento sanzionatorio.3.Si è costituita la parte civile [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente alla rifusione delle spese come da nota depositata.4.

Ha depositato motivi aggiunti il difensore dell’imputato, rappresentando che entrambi igiudici di merito non avrebbero ritenuto la recidiva specifica e reiterata, in quanto non ve ne èmenzione nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, ciò che rileva ai fini dellaprescrizione dei reati tributari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente alla recidiva, che deve essere esclusa, con conseguentedeclaratoria di prescrizione per i delitti contestati ai capi 2b), 2c), 6b), 6c), 8a) e 10a), e rinvioal giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente airesidui reati.

Nel resto il ricorso è infondato.2.

In principio, è opportuno ricordare che è principio pacifico in sede di legittimità che sonoinammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculipercepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato suscelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsia ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezzae l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenzadella motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074).2.1.

D’altronde, la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con laconseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo,ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione aglialtri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare daaltri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n.15658del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340) Si è affermato,infatti, che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni erisultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando cheogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011Rv. 250900; Sez.6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105).2.1.1.

Come ha avuto modo di ripetere anche la Corte Edu, l’obbligo di motivazione noncomporta, in generale, una risposta dettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti (C.eur.

Dir.

Uomo, 19 aprile 1994, Van de Hurk c.

Olanda), né è necessario motivareanaliticamente su eccezioni o argomenti manifestamente infondati (C.E.D.U. 09/03/1999, SAImmeuble [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia; C.E.D.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric n. 50321/99, Latournerie c.difesa è sufficiente dare una risposta, sì specifica ed esplicita, ma comunque globale (C.E.D.U.,09/12/1994, [OSCURATO:PERSONA]-Torija et [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna; C. eur.

Dir.

Uomo, 19/02/1998, Higgings c.della decisione di primo grado nella misura in cui la stessa sia motivata in fatto ed in diritto(C.E.D.U. 21/01/1999, ric. n. 30544/96, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna).2.1.2.

Va, altresì, ricordato che si è in presenza di una "doppia conforme", per cui lasentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè, la motivazione deve essereapprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), e che in ordinea tale situazione processuale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specificodi maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilitàe ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (exmultis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv.272018).

La c.d.

"doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum - discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di taliristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressionedell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conformenei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.3.

Venendo ai motivi di ricorso, il primo motivo - con il quale ci si duole della mancatarivalutazione critica del materiale probatorio ad opera della Corte territoriale, con specificoriferimento al ruolo di amministratore di fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle cooperative dicui alle imputazioni, - risulta genericamente declinato, sia per la indeterminatezza delleargomentazioni sviluppate nel ricorso, che si devono connotare per precisione e adeguatezza,evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, eventualmente assente ocontraddittoria, vizi in grado cioè di incidere negativamente sulla capacità dimostrativa delcompendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del7/5/2015, Rv. 264441), caratteristiche non riscontrabili nel caso di specie, in cui ricorre, inconcreto, una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con leargomentazioni della decisione impugnata, che ha replicato più che puntualmente alla analogadeduzione formulata con l’atto di appello.

La sentenza impugnata ha, invero, indicato conestrema analiticità le fonti di prova (dichiarative, documentali e intercettive) dalle quali hatratto, per ciascuna cooperativa, il ruolo gestorio svolto dal ricorrente, il quale, peraltro, nel suointerrogatorio del 31 gennaio 2017 fornì un elenco di società che egli ammetteva essere tutte alui riferibili, avendo curato ideazione, controllo, organizzazione e in ultima analisi la destinazionedei vantaggi economici prodotti dalle società, poiché, dichiarava, “ero io che ci mettevo i soldi,prendevo le decisioni, davo istruzioni per l’apertura o la chiusura ed ero io il destinatario finaledelle eventuali utilità”(pg. 55).3.1.

Il riscontro, nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, di un adeguatoscrutinio del tema posto dalla difesa rende il motivo generico anche estrinsecamente, perchéignora le argomentazioni del provvedimento censurato, venendo meno alla tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante, più recentemente,Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Rv. 286468; Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005).4.Il secondo motivo è infondato.4.1.

L’imputato, interrogato dal P.M., nell’ambito di indagini per il contrasto all’evasione fiscale,in seguito a segnalazioni alla G.d.F., che indicavano operazioni sospette sul conto corrente delGennari e della figlia, e dalle quali emergeva un loro ingente patrimonio immobiliare non giustificatodalla situazione patrimoniale, ha ammesso di avere svolto un effettivo ruolo di gestore occulto delleplurime cooperative di cui a un elenco che egli stesso consegnò, come si è appena ricordato.4.2.

Secondo l’imputato, tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili per non essergli state rese notele fonti di prove e per non aver ricevuto gli avvisi di legge relativamente al delitto di bancarotta,deducendo che, durante gli interrogatori, vennero contestati esclusivamente i reati fiscali e il delittoassociativo, sebbene all’epoca fosse stato già dichiarato il fallimento della cooperativa [OSCURATO:PERSONA].c.(capo 1).4.3.

La censura non ha pregio, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il proprio diritto di difesa,scegliendo di rispondere alle domande degli inquirenti, rinunciando ad avvalersi della facoltà di nonrispondere.

In tale contesto processuale, non v’è ragione né regula juris che impedisca all’indagatodi confessare anche delitti diversi da quelli che gli vengono formalmente contestati, nel qual casoimponendosi per gli inquirenti l’obbligo di accertamento dei reati che siano stati disvelati, in virtù delprincipio di obbligatorietà dell’azione penale.

Invero, con riguardo al valore processuale di talidichiarazioni, nel sistema processuale in vigore, l'interrogatorio dell'imputato, pur nella suaessenziale, innegabile, natura di strumento di difesa, rientra, comunque, nel novero di mezzi di provae, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice, con il solo limite, consacrato nell'art. 192,comma primo, del nuovo cod.proc.pen., dell'obbligo di dar conto nella motivazione, come per ognialtro mezzo di prova, "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", potendo la confessione resanell'interrogatorio costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, persinoindipendentemente dall'esistenza di veri e propri riscontri esterni, purché il giudice, nell'esercizio delsuo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive esoggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con adeguata elogica motivazione, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa(Sez. 4, n. 11971 del 03/07/199, Rv. 188770), non richiedendosi, ai fini della contestazione dei fatticod. proc. pen, essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato stesso, come nel casoin esame, abbia avuto contezza dei fatti medesimi (Sez. 3, n. 205 del 29/11/2007 (dep.2008) Rv.238792).

Invero, anche i reati fiscali, oggetto della contestazione contenuta nell’invito a comparire,erano contestati al [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore di fatto, ruolo che egli ha ammesso diavere svolto nell’ambito delle cooperative che ha rivendicato di avere occultamente gestito, compresala [OSCURATO:PERSONA].4.4.

D’altronde, la previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui,quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autorità giudiziaria lecontesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autorità sia obbligata adare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indaginipreliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, commaprimo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quandol'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indaginipreliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva allasola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 3,n. 5738 del 19/11/2014 (dep. 2015) Rv. 262415).

Il motivo risulta, dunque, infondato.5.

Il terzo motivo - con il quale si deducono vizi della motivazione nell’interpretazione delle fontidichiarative e intercettive circa il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], lamentando il mancatoscrutinio di attendibilità delle prime e l’assenza di riferimenti, nelle captazioni, a tale ruolo gestorio– è inammissibilmente declinato in fatto, pretendendo una non consentita rilettura delle fonti diprova, che la Corte di appello ha scrutinato senza incorrere in manifeste illogicità.5.1.

Tanto più che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisaaccusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile allachiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logicoe valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832).

Valutazione che, anchequando il linguaggio adoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessaalla valutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottrae al sindacatodi legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Cosicché, dinanzi a questaCorte è ben possibile prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito,ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui ilgiudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e ladifformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558,in motivazione).5.2.

Omette il ricorrente di confrontarsi con la complessiva motivazione della sentenzaimpugnata, la quale, come si è già osservato, ha tratto tale ruolo da molteplici elementi,specificamente individuati e sinergicamente valutati, costituiti, oltre che dalle stesse ammissioni delGennari, dal compendio intercettivo e dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti (come i fratelli Frigeri oStagnaro Andrea) e degli amministratori formali - teste di legno, quali [OSCURATO:PERSONA], FernandesDos [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, dei quali, contrariamente a quanto sostiene ilricorrente, è stata puntualmente esaminata la attendibilità (da pg. 72 della sentenza impugnata)anche alla luce di plurimi riscontri, anche questi analiticamente individuati, tutti elementiunivocamente deponenti per il ruolo di assoluto dominus del sistema criminoso ricostruito dai giudicidi merito.6.

Parimenti infondato il quarto motivo, nella parte in cui deduce che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso la applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, previstadall’art. 9 del d. lgs. n. 74 del 2000, laddove individua nel ricorrente il duplice ruolo di amministratoredi entrambe le società - la emittente e la utilizzatrice delle fatture false per operazioni inesistenti -evidenziando come non risulti provato il ruolo gestorio di fatto, asseritamente svolto dal Gennarinelle società utilizzatrici, dotate di amministratori di diritto gravati da reati tributari, sui quali dovevaricadere la responsabilità unica.6.1.

Posto che la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato in merito al ruolo gestoriodi fatto svolto dal [OSCURATO:PERSONA] anche all’interno delle cooperative [OSCURATO:PERSONA] (pg. 71 e ss.), amministrataformalmente dalla testa di legno [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (pg.82 e ss. ), formalmenteamministrata dalla campagna del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - l'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000(abrogato dal D.Lgs. n. 173/2024, ma applicabile per i fatti pregressi, in quanto norma piùfavorevole) introduce una deroga al concorso di persone nel reato, stabilendo che l’emittente di falsefatture e l’utilizzatore delle medesime non possono concorrere nello stesso reato.

La norma, tuttavia,non si applica se l'amministratore della società emittente coincide con il legale rappresentante dellasocietà che utilizza le fatture (situazione in cui i due ruoli si fondono in capo alla medesima persona).6.2.

La giurisprudenza di legittimità è, invero, consolidata nel senso che l’art.9 D.Lgs. 10 marzo2000, n. 74 esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diversosoggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona procede in proprio siaall’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n.19247 del 08/03/2012, Rv. 252545; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Rv. 258038; Sez. 3, n. 19025del 20/12/2012, Rv. 255396, in cui si è espressamente chiarito che il regime derogatorio previstodall’art.9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l’amministratore dellasocietà che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante delladiversa società che le abbia successivamente utilizzate; conf.

Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rv.280370)6.3.

Non ha alcun pregio la censura con cui si sostiene che sarebbe carente la prova del dolospecifico con riguardo allo scrutino dell’elemento soggettivo per il delitto di cui all’art. 5 del d. l.vo.cit. (relativamente alla cooperativa ‘Italia Servizi soc. coop.’), giacchè la sentenza impugnata ne hainvece adeguatamente dato conto, riferendosi, con logico ragionamento inferenziale, alla abitualitàdel modus operandi adottato dagli imputati, che – ha osservato - hanno agito anche in questo caso,con lo scopo preordinato di sfruttare illecitamente la società fino all’inevitabile fallimento (pg. 82).6.4.

E’, invece, fondata la censura riguardante il mancato riconoscimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prescrizione dei reati di cui ai capi 2b), 2c), 6b), con riguardo alle società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. - per essere stata erroneamente ritenuta la recidiva reiterata e specifica, aisensi dell’art. 99 co. 4 cod. pen., incidente sul calcolo del termine prescrizionale.6.4.1.

Si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente tenuto conto della precedentesentenza per fatto specifico, avente, però, natura di patteggiamento e divenuta irrevocabile neldicembre 2006, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della decisione patteggiata hacomportato ipso jure l’estinzione del reato e di ogni effetto penale ai sensi dell’art. 445 co. 2 cod.proc. pen.

Cosicchè, stante l’estinzione dei precedenti reati, la Corte territoriale avrebbe dovutodichiarare la prescrizione anche nei confronti del ricorrente, come per gli altri imputati.6.4.2.

Il ricorrente ha formulato censure anche con il motivo nuovo, con il quale harappresentato come i due giudici di merito non avrebbero ritenuto la recidiva specifica e reiterata, inquanto non ve ne è menzione nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, con conseguentiricadute sulla prescrizione per i reati tributari.6.4.2.

Dalla consultazione del certificato penale emerge che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da cinquecondanne:1. 01/02/2000 – Trib.

Vigevano - sent. ex art. 444 cod. proc. pen.- irrev. 21/03/2000per lesioni personali colpose;2. 17/09/2003 – Trib.

Milano – irrev. 04/11/2003- art. 37 L. n. 689/1981 – 81 cpvc.p.;3. 06/10/2006- Trib.

Vigevano – sent. ex art. 444 cod. proc. pen.- irrev. 15/12/2006- art. 2 D. L.vo n. 74/2000, - art. 495 c.p. – art.99 co. 1 c.p.;4. 10/01/2007 decreto penale di condanna – gip Trib.

Vigevano – irrev. 15/03/2007- lesioni personali colpose;5. 02/05/2023 Corte appello Milano - irrev. 22.11.2023- bancarotta fraudolenta inconcorso con recidiva reiterata specifica;6.4.3.

Di tali condanne può tenersi conto, ai fini della recidiva, esclusivamente di quellariportata al punto n. 2 del certificato penale, come sopra richiamata, in quanto afferente a reatodi natura delittuosa e divenuta irrevocabile prima della commissione dei fatti in esame.

Ai finidella configurabilità della recidiva reiterata, è, infatti, necessario che il nuovo reato siacommesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore delnuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio"status" di recidivo reiterato, essendo comunque sufficiente che, successivamente a dettairrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato. (Sez. 3n. 10219 del 15/01/2021, Rv. 281381).6.4.4.

Non rilevano, invece, le condanne sub 1) e sub 4) afferenti a reati colposi: ladisposizione di cui all'art. 4 della legge n. 251 del 2005, (che ha modificato l'istitutodella recidiva disponendo l'aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopoessere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) haeliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitticolposi ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale. (Sez.

F,n. 26556 del 25/07/2006, Rv. 234377; Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647).6.4.5.

Neppure può tenersi conto delle condanne di cui ai punti 1) e 3) in quanto pronunciateai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.: in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzionedel reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. (Sez. 5, n.20068 del 22/12/2014 (dep. 2015), Rv.263503; conf.

Sez.6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv.2661209).

L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza delverificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipsoiure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione; con laconseguenza che, ai fini della contestazione della recidiva, non può tenersi conto di tale reato(Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016 (dep. 2017) Rv. 269765).6.4.6.

D’altronde, effettivamente, la lettura della sentenza impugnata (ma anche di quelladi primo grado) non offre elementi per ritenere che la recidiva sia stata in concreto ritenuta,relativa al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] (capo a1), che è stata ritenuta “più grave tenutoconto della aggravante contestata” (pg. 100), senza ulteriore specificazione, mentre,nell’imputazione, sono contestate, oltre alla recidiva specifica e reiterata, anche le aggravantifallimentari di cui all’art. 219 Legge fall. (pluralità di fatti e gravità del danno).6.4.7.

In conclusione, a [OSCURATO:PERSONA] poteva essere contestata e riconosciutavalidamente solo la recidiva specifica in relazione alla condanna pronunciata in data 17/09/2003dal Tribunale Milano – irrev. 04/11/2003 in relazione al delitto di cui all’art. 37 L. n. 689/1981– 81 cpv cod. pen. (omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie in materia diprevidenza e assistenza), per cui ha riportato condanna alla pena di mesi quattro e giorni ventidi reclusione, condizionalmente sospesa.

Non sussistono i presupposti per la recidiva specificae reiterata contestata.6.5.

Ne consegue che, venendo meno i presupposti per operare l’aumento obbligatorio dicui all’art. 99 co. 4 cod. pen. (della metà), si producono ricadute anche sul calcolo dei terminidi prescrizione, non operando l’aumento del termine di cui all’art. 161 u.c. cod. pen., inrelazione alla recidiva di cui all’art. 99 co.4 cod. pen..

Ciò che rende fondato anche il settimomotivo di ricorso nella parte in cui contestata il riconoscimento della contestata recidiva.6.5.1.

Il termine prescrizionale massimo - ratione temporis vigente ai sensi dell’art. 17-bisdella legge n. 148/2011 - di cui tenere conto per i delitti fiscali di cui agli artt. da 2 a 8 del D.L.vo n. 74/2000, per quanto qui di rilievo, e contestati ai capi 2b) (commesso il 31/12/2013);2c) (commesso fino al dicembre 2014), 6b) (commesso il 15/09/2014), 6c) (commesso il23/09/2015), 8a) (commesso il 31/12/2014) e 10a) (commesso fino al dicembre 2014), èquello decennale, maturato per tutti prima della pronuncia della sentenza di secondo grado(28/04/2025), salvo che per il sub 6c) (commesso il 23/09/2015), maturata il 23 settembre2025.6.5.2.

Per i predetti reati, esclusa la recidiva contestata, deve essere dichiarata laprescrizione che, come si è premesso, il ricorrente ha invocato anche con il motivo aggiunto,con il quale ha segnalato come i giudici di merito non abbiano riconosciuto la recidiva.6.5.3.

Non risultando manifestamente infondato il motivo originario, è ammissibile ancheil motivo aggiunto al primo correlato, e tanto non impedisce il decorso del tempo necessario aprescrivere, in quanto solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).7.Sono inammissibilmente declinati il quinto motivo – che attinge la sentenza impugnatacon riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, lamentando l’omessa motivazione inmerito al dolo specifico necessario per la integrazione della fattispecie disottrazione/occultamento contestata - e il sesto motivo, con cui si deduce – in relazione aldelitto associativo di cui al capo 11) di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile conruolo di vertice (quale promotore, organizzatore, ideatore di strategie illecite ed esecutore dellestesse), che non sarebbero stati dimostrati gli elementi costitutivi del delitto, anche per lamancanza di ogni interesse economico dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Uomo al gruppo delle società immobiliaririferibili ai [OSCURATO:PERSONA].7.1.

Si tratta di motivi inammissibilmente riversati in fatto e diretti una non consentita"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali.7.2.

D’altronde, si tratta di censure generiche per omesso confronto con le due conformisentenze di merito che hanno, invece, scrutinato i temi posti dalla difesa.7.2.1.

In particolare, quanto all’elemento strutturale del delitto di bancarotta documentalel’elemento soggettivo richiesto per la integrazione della fattispecie, specificamente ravvisando– sulla base di una complessiva e non parcellizzata valutazione del compendio probatorio - lafinalità fraudolenta della mancata tenuta o consegna delle scritture contabili nella complessivagestione illecita delle cooperative portata avanti dagli imputati, in particolare dal dominusEzelino [OSCURATO:PERSONA], e nell’abitualità del modus operandi adottato: di tanto v’è specifico riscontrogià nell’ampia sintesi della sentenza di primo grado riportata dalla sentenza impugnata (da pg.8 e ss.).7.2.2.

Analogamente, i giudici di merito hanno dedicato una approfondita disamina allafattispecie associativa (da pg. 91), anche soffermandosi sui caratteri distintivi rispetto alconcorso di persone, su cui ancora insiste il ricorrente in questa Sede, osservando comel’istruttoria abbia restituito la trama complessiva tessuta dal dominus [OSCURATO:PERSONA], a cuierano riconducibili tutte le società del gruppo, anche delineando il ruolo della figlia Vania – cheha fornito uno stabile contributo alla realizzazione del programma criminoso, oltre ad avere unpersonale interesse patrimoniale quale beneficiaria ultima del meccanismo fraudolento di illecitagestione delle cooperative e delle società immobiliari ideato dal padre.7.2.3.

Analoghe considerazioni sono state fatte anche con riguardo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento nella gestione delle cooperative è stato ritenuto giustificato daltrasferimento di fondi in loro favore, avendo svolto [OSCURATO:PERSONA]Uomo un ruolo diretto nella gestionedelle cooperative, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata maggiormente nelle vicende delle societàimmobiliari del gruppo, ricoprendo cariche amministrative in alcune società immobiliari nonchédel trust, essendo stata nominata “protector” di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pg. 7 e 77 della sentenzaimpugnata).7.3.

Non può, dunque, disconoscersi l’impegno motivazionale sviluppato dai giudici dimerito, che, in situazione di doppia conforme, hanno condiviso l’approdo decisorio ancherelativamente al delitto associativo.

In particolare, la stessa sentenza impugnata ha dato attodel notevole grado di analisi e approfondimento espresso dal primo giudice, la cui articolatamotivazione ha in ampia parte testualmente richiamato nello scrutinio dei motivi di appello cheIl modus procedendi è legittimo, atteso che il giudice di appello, se deve fornire esaurienterisposta alle censure mosse nell'atto di gravame, qualora la decisione impugnata sia completaed approfondita ed abbia già esaminato le deduzioni, può ben riferirsi alle stesse, tanto più chela motivazione deve essere concisa e riguardare gli aspetti "nuovi" o contraddittori oeffettivamente mal valutati.

Laddove le censure avverso la sentenza di primo grado noncontengano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, il giudice di appellonon è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni sulle quali si sia già soffermato il primogiudice, con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici, dovendo al contrarioprocedere a integrare la motivazione laddove la stessa sia mancante, in virtù del principio dipiena devoluzione.8.

Il settimo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio resta assorbitodall’annullamento con rinvio che afferisce proprio a tale aspetto.9.

L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alla recidiva, che deve essere esclusa, con conseguente declaratoriadi prescrizione per i delitti contestati ai capi 2b), 2c), 6b), 6c), 8a) e 10a), e rinvio al giudice dimerito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente ai residui reati.

Nelresto il ricorso è infondato e va rigettato.9.1.

Nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a generiche conclusioni senzaarticolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell’imputato.

Le Sezioni Unite(Sez.

U, n.5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta,il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolgedinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorsodell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condannaal pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità,la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.

Il principio èstato ribadito costantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato,e, da ultimo, ribadito da Sez.

Un. n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), inmotivazione par. 20.Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dellaparte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata arichiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria dispese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che esclude e perl'effetto annulla senza rinvio la medesima sentenza in relazione ai reati di cui ai capi 2b), 2c),6b), 6c), 8a) e 10a), perche' estinti per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della corte d'appello di Milano.

Rigetta il ricorso nel resto.

Nulla per le spese di partecivile.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, RobertoPatscot che chiesto l’inammissibilità del ricorso.Il difensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano si riporta ai motivi introduttivi del ricorsounitamente ai motivi aggiunti agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso stesso e perl'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, con sentenza del27/10/2021 emessa nel giudizio abbreviato, ha dichiarato – per quanto qui di rilievo – EzelinoGennari colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1a), 2a), 2b), 2c), 3a), 3b), 3c), 3d), 4a), 5a),5b), 5c), 5d), 5e), 6a), 6b), 6c), 7a), 8a), 8b), 10a), 10b), 11), e, ritenuta la continuazione trai reati e considerato più grave la bancarotta fraudolenta di cui al capo a), lo ha condannato allapena di anni otto e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie fallimentari. Il G.U.P. hadichiarato non doversi procedere in relazione ai delitti di cui ai capi 1b), 1c), 9a), 9b) perintervenuta prescrizione.1.1. L’imputazione di cui al capo 11) ha a oggetto il reato di cui all’art. 416 cod. pen.; glialtri capi hanno riguardo a plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentalee reati fiscali di cui al D. Lgs. n. 74/2000.1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato ladecisione di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo 10b)perché estinto per prescrizione, e lo ha assolto dal delitto sub 8b) perché il fatto non sussiste,rideterminando la pena in anni sette e mesi quattro di reclusione.1.3. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente ha dato vita a un sistemafraudolento oggetto della fattispecie associativa di cui al capo 11) - basato sulla creazione esuccessiva dismissione di cooperative di lavoro e servizi aventi a oggetto sociale attività dipulizia, igiene ambientale e facchinaggio, raggruppate in consorzi – finalizzato all’evasionefiscale, ad un vantaggio competitivo sleale per le aziende coinvolte e alla massimizzazione deiprofitti per gli ideatori e i principali attori del sistema, ritenuti essere [OSCURATO:PERSONA] e la figliaVania, in cui erano coinvolti anche i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Uomo, i quali hannodefinito separatamente la propria posizione.1.3.1. Secondo tale impostazione, il cuore del meccanismo risiedeva nella creazione enell’utilizzo di cooperative fittizie formalmente costituite come entità di lavoro e servizi, ma inrealtà “scatole vuote”, prive di una reale struttura operativa e finalità mutualistica e, indefinitiva, prive di alcuna attività economica reale. L’amministrazione formale delle cooperativedi cui ai capi di imputazione era affidata, per conto del ricorrente, ritenuto l’amministratore difatto, a soggetti prestanome, remunerati con un compenso mensili. Il meccanismo fraudolentoprevedeva che la gestione del personale, l’organizzazione, la struttura amministrativa fosse incapo ai consorzi, i quali fornivano ai committenti il personale necessario per la esecuzione dellesuccessivo abbattimento dell’imponibile mediante esposizione di costi fittizi, ossia utilizzandofatture false emesse dalle cooperative fittizie, così generando un ingente risparmio in dannodell’Erario. I proventi in tal modo acquisiti venivano poi distratti dalle casse sociali dellecooperative e ripartiti tra gli ideatori del sistema attraverso prelevamenti in contanti, emissionedi assegni circolari senza giustificazione e pagamenti a terzi estranei all’attività. In particolare,i proventi dell’illecita attività descritta confluivano dapprima nelle società immobiliari di EzelinoGennari e della figlia, e in seguito nei due trust di cui essi erano beneficiari, [OSCURATO:PERSONA] edEzelino [OSCURATO:PERSONA], costituiti rispettivamente nel 2010 e nel 2014.1.3.2. In tale contesto, in cui la documentazione contabile veniva occultata o non tenutaaffatto, il sistema messo in piedi dal [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che, dopo qualche anno di attività, unavolta svuotate di ogni consistenza patrimoniale, le società venissero abbandonate al fallimento,e sostituite dalla costituzione di nuove cooperative fittizie, secondo uno schema che garantivacontinuità dell’attività illecita e l’impunità dei gestori.2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoMaria [OSCURATO:PERSONA], che formula sette motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti perla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Vizi della motivazione con riguardo all’attribuzione del ruolo di amministratore di fattodi tutte le cooperative di cui ai capi di imputazione, poiché la Corte di appello non avrebbeindividuato specifici elementi indiziari con riferimento all’attività asseritamente svolta daGennari con riferimento a ogni singola contestazione.2.2. Erronea applicazione dell’art. 65 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, peravere i giudici di merito fondato la affermazione di responsabilità quale amministratore occultodelle cooperative, unitamente alla figlia Vania, sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero dalmedesimo ricorrente durante le indagini. Se ne deduce la inutilizzabilità per avere omesso ilPubblico Ministero di rendere noti all’indagato le fonti di prove a suo carico, così violandone ildiritto di difensa, per non essere stato posto in condizione di far valere le proprie ragioni, inassenza degli avvisi di legge. In particolare, si deduce che, durante gli interrogatori, all’imputatovennero contestati reati fiscali e il delitto associativo, mentre non vi fu alcun accenno ai fatti dibancarotta, sebbene all’epoca fosse stato già dichiarato il fallimento della cooperativa FlashService s.c. di cui al capo 1). Sul punto, la Corte di appello ha reso una motivazione generica.2.3. Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. conriferimento alle dichiarazioni rese dai coimputati, amministratori di diritto (Fernandez,[OSCURATO:PERSONA]) in merito al ruolo gestorio di fatto svolto dal ricorrente. Si denuncia che non sarebbestata scrutinata la attendibilità di tali fonti dichiarative, e la mancanza di motivazione in meritoall’interesse diretto degli amministratori formali che hanno riversato ogni responsabilità suEzelino [OSCURATO:PERSONA], patteggiando, per le loro posizioni, pene molto contenute.Quanto al compendio intercettivo, che pure ha costituito una parte significativa delle fontidi prova a carico del ricorrente, si sottolinea come, nelle conversazioni captate, manchi ogniriferimento al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA] (capo 1).Vizio di motivazione è denunciato anche per la parte con cui la Corte di appello haricondotto anche all’imputato elementi di prova circa la gestione della predetta società FlashService che però riguardano esclusivamente il coinvolgimento della figlia Vania.2.4. Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. inrelazione ai reati fiscali contestati ai capi 2b), 2c), 6b) ai sensi degli artt. 8 e 2 del D. L.vo n.74 del 2000, e con riguardo al riconoscimento della recidiva, nonché in relazione ai reati fiscalidi cui all’art. 5 co. 1 del citato testo di legge, per omessa presentazione delle dichiarazioni dilegge, contestati ai punti 5b), 5c), 5d), 5e).2.4.1. Sotto il primo profilo, si deduce che la Corte di appello ha erroneamente escluso laapplicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, prevista dall’art. 9 del d. lgs. n.74 del 2000, laddove individua nel ricorrente la duplice veste di amministratore di entrambe lesocietà - la emittente e la utilizzatrice delle fatture false per operazioni inesistenti -evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] abbia in realtà assunto la carica di consigliere di amministrazionedella società emittente ‘[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.’ solo dopo l’emissione e l’utilizzo delle fatture incontestazione, mentre non vi sono prove del ruolo gestorio di fatto, asseritamente svolto nellasocietà utilizzatrice, la quale aveva amministratori di diritto gravati da reati tributari, sui qualidoveva ricadere la responsabilità unica, così come la ‘[OSCURATO:PERSONA]’ era dotata di soggetti che sioccupavano della gestione del personale, riferendosi le fatture per operazioni inesistenti alleprestazioni di mano d’opera.2.4.2. Quanto alla mancata applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della prescrizione inrelazione ai reati di cui ai capi 2b), 2c), 6b) con riguardo alle società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. eMagic [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. - per essere stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica, ai sensidell’art. 99 co. 4 cod. pen., incidente sul calcolo del termine prescrizionale - la Corte di appelloavrebbe erroneamente tenuto conto della precedente sentenza per fatto specifico, avente, però,natura di patteggiamento e divenuta irrevocabile nel dicembre 2006, con la conseguenza – sisostiene – che il passaggio in giudicato ha comportato ipso jure l’estinzione del reato e di ognieffetto penale ai sensi dell’art. 445 co. 2 cod. proc. pen..(cita sez. 5 n. 20068/2014). Cosicchè,stante l’estinzione dei precedenti reati, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare laprescrizione anche nei confronti del ricorrente, come per gli altri imputati.2.4.3. Analoghe osservazioni valgono con riguardo alla contestazione di omessapresentazione delle dichiarazioni fiscali di legge, ai sensi dell’art. 5 co.1. del D. L.vo n. 74 del2000, contenuta nei capi 3b)– 3c) – 5b)- 5c)- 5d) -5e), poiché, con riguardo alla ‘Italia Servizisoc. coop.’, sono stati individuati un amministratore di diritto e quattro amministratori di fatto,per cui la motivazione in ordine alla responsabilità anche del [OSCURATO:PERSONA] è generica e fondata supresunzioni, risultando carente la prova del dolo specifico e la verifica, sollecitata con l’atto diappello, dell’ammontare dell’imposta evasa. Quanto alla società ‘Coordinamento servizi soc.Coop.’, la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a inammissibili presunzioni.2.5. Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. conriferimento a tutti i capi di imputazione relativi alla bancarotta fraudolenta documentale (capi1,2,3,4,5a, 6a, 7a). Posto che a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la bancarotta fraudolentadocumentale sia c.d. specifica (per sottrazione/distruzione), che generica (per tenuta dellacontabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti della fallita), lasentenza impugnata non ha provato il dolo specifico, restando silente sul punto e, quanto allabancarotta della società [OSCURATO:PERSONA], fornendo una motivazione contraddittoria,laddove imputa al ricorrente – del quale non è provato l’organico inserimento con funzionidirettive - la sottrazione di scritture contabili, delle quali pure si dice che fossero nelladisponibilità dei coimputati.2.6. Erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. conriferimento al delitto associativo sub 11), di cui è stato riconosciuto responsabile con ruolo divertice (quale promotore, organizzatore, ideatore di strategie illecite ed esecutore delle stesse),in relazione al quale non sarebbero stati dimostrati gli elementi costitutivi, in particolare non lostabile vincolo associativo tra i sodali, atteso che, a fronte di una contestazione che va dal 2005al 2019, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Uomo sono intervenuti, come dichiarato in sentenza, solo nel 2014, néla indeterminatezza del programma criminoso, non escludendo l’accordo per la commissione dipiù reati né la predisposizione di mezzi o la sussistenza di una struttura organizzativa il meroconcorso di persone nel reato. In realtà, entrambe le sentenze di merito individuano elementipropri del concorso di persone, anche per la mancanza di ogni interesse economico dei coniugiDell’Uomo al gruppo delle società immobiliari riferibili ai [OSCURATO:PERSONA].2.7. Erronea applicazione degli articoli 132 e 133 cod. pen. e dell’art. 99 cod. pen. nelladeterminazione della pena (con esclusione delle circostanze attenuanti generiche) e dellarecidiva che ha inciso sulla prescrizione sul trattamento sanzionatorio.3.Si è costituita la parte civile [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e la condannadel ricorrente alla rifusione delle spese come da nota depositata.4. Ha depositato motivi aggiunti il difensore dell’imputato, rappresentando che entrambi igiudici di merito non avrebbero ritenuto la recidiva specifica e reiterata, in quanto non ve ne èmenzione nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, ciò che rileva ai fini dellaprescrizione dei reati tributari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente alla recidiva, che deve essere esclusa, con conseguentedeclaratoria di prescrizione per i delitti contestati ai capi 2b), 2c), 6b), 6c), 8a) e 10a), e rinvioal giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente airesidui reati. Nel resto il ricorso è infondato.2. In principio, è opportuno ricordare che è principio pacifico in sede di legittimità che sonoinammissibili quelle doglianze che non denuncino mancanze argomentative e illogicità ictu oculipercepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato suscelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsia ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezzae l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenzadella motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074).2.1. D’altronde, la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con laconseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo,ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione aglialtri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare daaltri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 5, n.15658del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340) Si è affermato,infatti, che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni erisultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando cheogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011Rv. 250900; Sez.6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105).2.1.1. Come ha avuto modo di ripetere anche la Corte Edu, l’obbligo di motivazione noncomporta, in generale, una risposta dettagliata su ogni argomento sottoposto dalle parti (C.eur. Dir. Uomo, 19 aprile 1994, Van de Hurk c. Olanda), né è necessario motivareanaliticamente su eccezioni o argomenti manifestamente infondati (C.E.D.U. 09/03/1999, SAImmeuble [OSCURATO:PERSONA] c. Francia; C.E.D.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ric n. 50321/99, Latournerie c.difesa è sufficiente dare una risposta, sì specifica ed esplicita, ma comunque globale (C.E.D.U.,09/12/1994, [OSCURATO:PERSONA]-Torija et [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna; C. eur. Dir. Uomo, 19/02/1998, Higgings c.della decisione di primo grado nella misura in cui la stessa sia motivata in fatto ed in diritto(C.E.D.U. 21/01/1999, ric. n. 30544/96, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna).2.1.2. Va, altresì, ricordato che si è in presenza di una "doppia conforme", per cui lasentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè, la motivazione deve essereapprezzata congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), e che in ordinea tale situazione processuale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specificodi maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilitàe ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (exmultis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv.272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum - discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di taliristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressionedell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conformenei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.3. Venendo ai motivi di ricorso, il primo motivo - con il quale ci si duole della mancatarivalutazione critica del materiale probatorio ad opera della Corte territoriale, con specificoriferimento al ruolo di amministratore di fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle cooperative dicui alle imputazioni, - risulta genericamente declinato, sia per la indeterminatezza delleargomentazioni sviluppate nel ricorso, che si devono connotare per precisione e adeguatezza,evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, eventualmente assente ocontraddittoria, vizi in grado cioè di incidere negativamente sulla capacità dimostrativa delcompendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del7/5/2015, Rv. 264441), caratteristiche non riscontrabili nel caso di specie, in cui ricorre, inconcreto, una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con leargomentazioni della decisione impugnata, che ha replicato più che puntualmente alla analogadeduzione formulata con l’atto di appello. La sentenza impugnata ha, invero, indicato conestrema analiticità le fonti di prova (dichiarative, documentali e intercettive) dalle quali hatratto, per ciascuna cooperativa, il ruolo gestorio svolto dal ricorrente, il quale, peraltro, nel suointerrogatorio del 31 gennaio 2017 fornì un elenco di società che egli ammetteva essere tutte alui riferibili, avendo curato ideazione, controllo, organizzazione e in ultima analisi la destinazionedei vantaggi economici prodotti dalle società, poiché, dichiarava, “ero io che ci mettevo i soldi,prendevo le decisioni, davo istruzioni per l’apertura o la chiusura ed ero io il destinatario finaledelle eventuali utilità”(pg. 55).3.1. Il riscontro, nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, di un adeguatoscrutinio del tema posto dalla difesa rende il motivo generico anche estrinsecamente, perchéignora le argomentazioni del provvedimento censurato, venendo meno alla tipica funzione diuna critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante, più recentemente,Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Rv. 286468; Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005).4.Il secondo motivo è infondato.4.1. L’imputato, interrogato dal P.M., nell’ambito di indagini per il contrasto all’evasione fiscale,in seguito a segnalazioni alla G.d.F., che indicavano operazioni sospette sul conto corrente delGennari e della figlia, e dalle quali emergeva un loro ingente patrimonio immobiliare non giustificatodalla situazione patrimoniale, ha ammesso di avere svolto un effettivo ruolo di gestore occulto delleplurime cooperative di cui a un elenco che egli stesso consegnò, come si è appena ricordato.4.2. Secondo l’imputato, tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili per non essergli state rese notele fonti di prove e per non aver ricevuto gli avvisi di legge relativamente al delitto di bancarotta,deducendo che, durante gli interrogatori, vennero contestati esclusivamente i reati fiscali e il delittoassociativo, sebbene all’epoca fosse stato già dichiarato il fallimento della cooperativa [OSCURATO:PERSONA].c.(capo 1).4.3. La censura non ha pregio, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il proprio diritto di difesa,scegliendo di rispondere alle domande degli inquirenti, rinunciando ad avvalersi della facoltà di nonrispondere. In tale contesto processuale, non v’è ragione né regula juris che impedisca all’indagatodi confessare anche delitti diversi da quelli che gli vengono formalmente contestati, nel qual casoimponendosi per gli inquirenti l’obbligo di accertamento dei reati che siano stati disvelati, in virtù delprincipio di obbligatorietà dell’azione penale. Invero, con riguardo al valore processuale di talidichiarazioni, nel sistema processuale in vigore, l'interrogatorio dell'imputato, pur nella suaessenziale, innegabile, natura di strumento di difesa, rientra, comunque, nel novero di mezzi di provae, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice, con il solo limite, consacrato nell'art. 192,comma primo, del nuovo cod.proc.pen., dell'obbligo di dar conto nella motivazione, come per ognialtro mezzo di prova, "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", potendo la confessione resanell'interrogatorio costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, persinoindipendentemente dall'esistenza di veri e propri riscontri esterni, purché il giudice, nell'esercizio delsuo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive esoggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con adeguata elogica motivazione, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa(Sez. 4, n. 11971 del 03/07/199, Rv. 188770), non richiedendosi, ai fini della contestazione dei fatticod. proc. pen, essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato stesso, come nel casoin esame, abbia avuto contezza dei fatti medesimi (Sez. 3, n. 205 del 29/11/2007 (dep.2008) Rv.238792). Invero, anche i reati fiscali, oggetto della contestazione contenuta nell’invito a comparire,erano contestati al [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore di fatto, ruolo che egli ha ammesso diavere svolto nell’ambito delle cooperative che ha rivendicato di avere occultamente gestito, compresala [OSCURATO:PERSONA].4.4. D’altronde, la previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui,quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autorità giudiziaria lecontesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autorità sia obbligata adare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indaginipreliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, commaprimo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quandol'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indaginipreliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva allasola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 3,n. 5738 del 19/11/2014 (dep. 2015) Rv. 262415). Il motivo risulta, dunque, infondato.5. Il terzo motivo - con il quale si deducono vizi della motivazione nell’interpretazione delle fontidichiarative e intercettive circa il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], lamentando il mancatoscrutinio di attendibilità delle prime e l’assenza di riferimenti, nelle captazioni, a tale ruolo gestorio– è inammissibilmente declinato in fatto, pretendendo una non consentita rilettura delle fonti diprova, che la Corte di appello ha scrutinato senza incorrere in manifeste illogicità.5.1. Tanto più che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisaaccusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile allachiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logicoe valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). Valutazione che, anchequando il linguaggio adoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessaalla valutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottrae al sindacatodi legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Cosicché, dinanzi a questaCorte è ben possibile prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito,ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui ilgiudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e ladifformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558,in motivazione).5.2. Omette il ricorrente di confrontarsi con la complessiva motivazione della sentenzaimpugnata, la quale, come si è già osservato, ha tratto tale ruolo da molteplici elementi,specificamente individuati e sinergicamente valutati, costituiti, oltre che dalle stesse ammissioni delGennari, dal compendio intercettivo e dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti (come i fratelli Frigeri oStagnaro Andrea) e degli amministratori formali - teste di legno, quali [OSCURATO:PERSONA], FernandesDos [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, dei quali, contrariamente a quanto sostiene ilricorrente, è stata puntualmente esaminata la attendibilità (da pg. 72 della sentenza impugnata)anche alla luce di plurimi riscontri, anche questi analiticamente individuati, tutti elementiunivocamente deponenti per il ruolo di assoluto dominus del sistema criminoso ricostruito dai giudicidi merito.6. Parimenti infondato il quarto motivo, nella parte in cui deduce che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso la applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, previstadall’art. 9 del d. lgs. n. 74 del 2000, laddove individua nel ricorrente il duplice ruolo di amministratoredi entrambe le società - la emittente e la utilizzatrice delle fatture false per operazioni inesistenti -evidenziando come non risulti provato il ruolo gestorio di fatto, asseritamente svolto dal Gennarinelle società utilizzatrici, dotate di amministratori di diritto gravati da reati tributari, sui quali dovevaricadere la responsabilità unica.6.1. Posto che la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato in merito al ruolo gestoriodi fatto svolto dal [OSCURATO:PERSONA] anche all’interno delle cooperative [OSCURATO:PERSONA] (pg. 71 e ss.), amministrataformalmente dalla testa di legno [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (pg.82 e ss. ), formalmenteamministrata dalla campagna del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - l'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000(abrogato dal D.Lgs. n. 173/2024, ma applicabile per i fatti pregressi, in quanto norma piùfavorevole) introduce una deroga al concorso di persone nel reato, stabilendo che l’emittente di falsefatture e l’utilizzatore delle medesime non possono concorrere nello stesso reato. La norma, tuttavia,non si applica se l'amministratore della società emittente coincide con il legale rappresentante dellasocietà che utilizza le fatture (situazione in cui i due ruoli si fondono in capo alla medesima persona).6.2. La giurisprudenza di legittimità è, invero, consolidata nel senso che l’art.9 D.Lgs. 10 marzo2000, n. 74 esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diversosoggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona procede in proprio siaall’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n.19247 del 08/03/2012, Rv. 252545; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Rv. 258038; Sez. 3, n. 19025del 20/12/2012, Rv. 255396, in cui si è espressamente chiarito che il regime derogatorio previstodall’art.9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l’amministratore dellasocietà che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante delladiversa società che le abbia successivamente utilizzate; conf. Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rv.280370)6.3. Non ha alcun pregio la censura con cui si sostiene che sarebbe carente la prova del dolospecifico con riguardo allo scrutino dell’elemento soggettivo per il delitto di cui all’art. 5 del d. l.vo.cit. (relativamente alla cooperativa ‘Italia Servizi soc. coop.’), giacchè la sentenza impugnata ne hainvece adeguatamente dato conto, riferendosi, con logico ragionamento inferenziale, alla abitualitàdel modus operandi adottato dagli imputati, che – ha osservato - hanno agito anche in questo caso,con lo scopo preordinato di sfruttare illecitamente la società fino all’inevitabile fallimento (pg. 82).6.4. E’, invece, fondata la censura riguardante il mancato riconoscimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prescrizione dei reati di cui ai capi 2b), 2c), 6b), con riguardo alle società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. - per essere stata erroneamente ritenuta la recidiva reiterata e specifica, aisensi dell’art. 99 co. 4 cod. pen., incidente sul calcolo del termine prescrizionale.6.4.1. Si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente tenuto conto della precedentesentenza per fatto specifico, avente, però, natura di patteggiamento e divenuta irrevocabile neldicembre 2006, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della decisione patteggiata hacomportato ipso jure l’estinzione del reato e di ogni effetto penale ai sensi dell’art. 445 co. 2 cod.proc. pen. Cosicchè, stante l’estinzione dei precedenti reati, la Corte territoriale avrebbe dovutodichiarare la prescrizione anche nei confronti del ricorrente, come per gli altri imputati.6.4.2. Il ricorrente ha formulato censure anche con il motivo nuovo, con il quale harappresentato come i due giudici di merito non avrebbero ritenuto la recidiva specifica e reiterata, inquanto non ve ne è menzione nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, con conseguentiricadute sulla prescrizione per i reati tributari.6.4.2. Dalla consultazione del certificato penale emerge che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da cinquecondanne:1. 01/02/2000 – Trib. Vigevano - sent. ex art. 444 cod. proc. pen.- irrev. 21/03/2000per lesioni personali colpose;2. 17/09/2003 – Trib. Milano – irrev. 04/11/2003- art. 37 L. n. 689/1981 – 81 cpvc.p.;3. 06/10/2006- Trib. Vigevano – sent. ex art. 444 cod. proc. pen.- irrev. 15/12/2006- art. 2 D. L.vo n. 74/2000, - art. 495 c.p. – art.99 co. 1 c.p.;4. 10/01/2007 decreto penale di condanna – gip Trib. Vigevano – irrev. 15/03/2007- lesioni personali colpose;5. 02/05/2023 Corte appello Milano - irrev. 22.11.2023- bancarotta fraudolenta inconcorso con recidiva reiterata specifica;6.4.3. Di tali condanne può tenersi conto, ai fini della recidiva, esclusivamente di quellariportata al punto n. 2 del certificato penale, come sopra richiamata, in quanto afferente a reatodi natura delittuosa e divenuta irrevocabile prima della commissione dei fatti in esame. Ai finidella configurabilità della recidiva reiterata, è, infatti, necessario che il nuovo reato siacommesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore delnuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio"status" di recidivo reiterato, essendo comunque sufficiente che, successivamente a dettairrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato. (Sez. 3n. 10219 del 15/01/2021, Rv. 281381).6.4.4. Non rilevano, invece, le condanne sub 1) e sub 4) afferenti a reati colposi: ladisposizione di cui all'art. 4 della legge n. 251 del 2005, (che ha modificato l'istitutodella recidiva disponendo l'aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopoessere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) haeliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitticolposi ed è di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale. (Sez. F,n. 26556 del 25/07/2006, Rv. 234377; Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647).6.4.5. Neppure può tenersi conto delle condanne di cui ai punti 1) e 3) in quanto pronunciateai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.: in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzionedel reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva. (Sez. 5, n.20068 del 22/12/2014 (dep. 2015), Rv.263503; conf. Sez.6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv.2661209). L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza delverificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipsoiure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione; con laconseguenza che, ai fini della contestazione della recidiva, non può tenersi conto di tale reato(Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016 (dep. 2017) Rv. 269765).6.4.6. D’altronde, effettivamente, la lettura della sentenza impugnata (ma anche di quelladi primo grado) non offre elementi per ritenere che la recidiva sia stata in concreto ritenuta,relativa al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] (capo a1), che è stata ritenuta “più grave tenutoconto della aggravante contestata” (pg. 100), senza ulteriore specificazione, mentre,nell’imputazione, sono contestate, oltre alla recidiva specifica e reiterata, anche le aggravantifallimentari di cui all’art. 219 Legge fall. (pluralità di fatti e gravità del danno).6.4.7. In conclusione, a [OSCURATO:PERSONA] poteva essere contestata e riconosciutavalidamente solo la recidiva specifica in relazione alla condanna pronunciata in data 17/09/2003dal Tribunale Milano – irrev. 04/11/2003 in relazione al delitto di cui all’art. 37 L. n. 689/1981– 81 cpv cod. pen. (omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie in materia diprevidenza e assistenza), per cui ha riportato condanna alla pena di mesi quattro e giorni ventidi reclusione, condizionalmente sospesa. Non sussistono i presupposti per la recidiva specificae reiterata contestata.6.5. Ne consegue che, venendo meno i presupposti per operare l’aumento obbligatorio dicui all’art. 99 co. 4 cod. pen. (della metà), si producono ricadute anche sul calcolo dei terminidi prescrizione, non operando l’aumento del termine di cui all’art. 161 u.c. cod. pen., inrelazione alla recidiva di cui all’art. 99 co.4 cod. pen.. Ciò che rende fondato anche il settimomotivo di ricorso nella parte in cui contestata il riconoscimento della contestata recidiva.6.5.1. Il termine prescrizionale massimo - ratione temporis vigente ai sensi dell’art. 17-bisdella legge n. 148/2011 - di cui tenere conto per i delitti fiscali di cui agli artt. da 2 a 8 del D.L.vo n. 74/2000, per quanto qui di rilievo, e contestati ai capi 2b) (commesso il 31/12/2013);2c) (commesso fino al dicembre 2014), 6b) (commesso il 15/09/2014), 6c) (commesso il23/09/2015), 8a) (commesso il 31/12/2014) e 10a) (commesso fino al dicembre 2014), èquello decennale, maturato per tutti prima della pronuncia della sentenza di secondo grado(28/04/2025), salvo che per il sub 6c) (commesso il 23/09/2015), maturata il 23 settembre2025.6.5.2. Per i predetti reati, esclusa la recidiva contestata, deve essere dichiarata laprescrizione che, come si è premesso, il ricorrente ha invocato anche con il motivo aggiunto,con il quale ha segnalato come i giudici di merito non abbiano riconosciuto la recidiva.6.5.3. Non risultando manifestamente infondato il motivo originario, è ammissibile ancheil motivo aggiunto al primo correlato, e tanto non impedisce il decorso del tempo necessario aprescrivere, in quanto solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a normadell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n.32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).7.Sono inammissibilmente declinati il quinto motivo – che attinge la sentenza impugnatacon riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, lamentando l’omessa motivazione inmerito al dolo specifico necessario per la integrazione della fattispecie disottrazione/occultamento contestata - e il sesto motivo, con cui si deduce – in relazione aldelitto associativo di cui al capo 11) di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile conruolo di vertice (quale promotore, organizzatore, ideatore di strategie illecite ed esecutore dellestesse), che non sarebbero stati dimostrati gli elementi costitutivi del delitto, anche per lamancanza di ogni interesse economico dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Uomo al gruppo delle società immobiliaririferibili ai [OSCURATO:PERSONA].7.1. Si tratta di motivi inammissibilmente riversati in fatto e diretti una non consentita"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali.7.2. D’altronde, si tratta di censure generiche per omesso confronto con le due conformisentenze di merito che hanno, invece, scrutinato i temi posti dalla difesa.7.2.1. In particolare, quanto all’elemento strutturale del delitto di bancarotta documentalel’elemento soggettivo richiesto per la integrazione della fattispecie, specificamente ravvisando– sulla base di una complessiva e non parcellizzata valutazione del compendio probatorio - lafinalità fraudolenta della mancata tenuta o consegna delle scritture contabili nella complessivagestione illecita delle cooperative portata avanti dagli imputati, in particolare dal dominusEzelino [OSCURATO:PERSONA], e nell’abitualità del modus operandi adottato: di tanto v’è specifico riscontrogià nell’ampia sintesi della sentenza di primo grado riportata dalla sentenza impugnata (da pg.8 e ss.).7.2.2. Analogamente, i giudici di merito hanno dedicato una approfondita disamina allafattispecie associativa (da pg. 91), anche soffermandosi sui caratteri distintivi rispetto alconcorso di persone, su cui ancora insiste il ricorrente in questa Sede, osservando comel’istruttoria abbia restituito la trama complessiva tessuta dal dominus [OSCURATO:PERSONA], a cuierano riconducibili tutte le società del gruppo, anche delineando il ruolo della figlia Vania – cheha fornito uno stabile contributo alla realizzazione del programma criminoso, oltre ad avere unpersonale interesse patrimoniale quale beneficiaria ultima del meccanismo fraudolento di illecitagestione delle cooperative e delle società immobiliari ideato dal padre.7.2.3. Analoghe considerazioni sono state fatte anche con riguardo ai coimputati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il cui coinvolgimento nella gestione delle cooperative è stato ritenuto giustificato daltrasferimento di fondi in loro favore, avendo svolto [OSCURATO:PERSONA]Uomo un ruolo diretto nella gestionedelle cooperative, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata maggiormente nelle vicende delle societàimmobiliari del gruppo, ricoprendo cariche amministrative in alcune società immobiliari nonchédel trust, essendo stata nominata “protector” di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pg. 7 e 77 della sentenzaimpugnata).7.3. Non può, dunque, disconoscersi l’impegno motivazionale sviluppato dai giudici dimerito, che, in situazione di doppia conforme, hanno condiviso l’approdo decisorio ancherelativamente al delitto associativo. In particolare, la stessa sentenza impugnata ha dato attodel notevole grado di analisi e approfondimento espresso dal primo giudice, la cui articolatamotivazione ha in ampia parte testualmente richiamato nello scrutinio dei motivi di appello cheIl modus procedendi è legittimo, atteso che il giudice di appello, se deve fornire esaurienterisposta alle censure mosse nell'atto di gravame, qualora la decisione impugnata sia completaed approfondita ed abbia già esaminato le deduzioni, può ben riferirsi alle stesse, tanto più chela motivazione deve essere concisa e riguardare gli aspetti "nuovi" o contraddittori oeffettivamente mal valutati. Laddove le censure avverso la sentenza di primo grado noncontengano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, il giudice di appellonon è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni sulle quali si sia già soffermato il primogiudice, con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici, dovendo al contrarioprocedere a integrare la motivazione laddove la stessa sia mancante, in virtù del principio dipiena devoluzione.8. Il settimo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio resta assorbitodall’annullamento con rinvio che afferisce proprio a tale aspetto.9. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alla recidiva, che deve essere esclusa, con conseguente declaratoriadi prescrizione per i delitti contestati ai capi 2b), 2c), 6b), 6c), 8a) e 10a), e rinvio al giudice dimerito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente ai residui reati. Nelresto il ricorso è infondato e va rigettato.9.1. Nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a generiche conclusioni senzaarticolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell’imputato. Le Sezioni Unite(Sez. U, n.5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta,il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolgedinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorsodell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condannaal pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità,la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. Il principio èstato ribadito costantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato,e, da ultimo, ribadito da Sez. Un. n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), inmotivazione par. 20.Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dellaparte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata arichiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria dispese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che esclude e perl'effetto annulla senza rinvio la medesima sentenza in relazione ai reati di cui ai capi 2b), 2c),6b), 6c), 8a) e 10a), perche' estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della corte d'appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto. Nulla per le spese di partecivile.Così deciso in Roma, il 17 marzo 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli