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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 33317/2024

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25457/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 1332/2018 depositata il 12/02/2018.

Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o in subordine l’estinzione del giudizio.

Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] L’Ente d’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2009 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP.

La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania ha rigettato l’appello erariale con la sentenza indicata in epigrafe.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg.della l.- n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10.10.2023 mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.

Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25457/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1332/2018 depositata il 12/02/2018. Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o in subordine l’estinzione del giudizio. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] L’Ente d’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2009 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania ha rigettato l’appello erariale con la sentenza indicata in epigrafe. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg.della l.- n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10.10.2023 mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata. Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi
Sentenza Cassazione n. 33317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris