CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05076DT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05076DT) ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione a varie imputazioni di falso. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in punto di illegalità della pena Il ricorso avverso la sentenza del 01/07/2021 è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, in quanto del tutto generico, non indicando alcun profilo di illegalità (e neppure di illegittimità) della pena. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il