CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 30111/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 2380 del 2021 promosso da: SOLAZZO Maria, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- darra, con domicilio eletto nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA]- vuoti in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 149; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio promosso di- nanzi al Tribunale di Avellino (RG n. 5343 del 2018), definito con or- dinanza n. 5804/2020, depositata il 30 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La signora [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo rustico in agro di Bisaccia, con citazione in data 11 dicembre 2018 ha convenu- to in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. e - sulla premessa che il vicino aerogeneratore, costruito dalla [OSCURATO:SOCIETA] da questa trasferito a [OSCURATO:PERSONA], era stato realizzato in violazione delle distanze legali - ha chiesto al giudice di ordinare l'arretramento del manufatto e la condanna della convenuta al risar- cimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima chiamata in giudizio dalla conve- nuta, si sono difese nel merito e, preliminarmente, hanno, entrambe, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il Tribunale di Avellino ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 183-bis cod. proc. civ., da ordinario a sommario di cognizio- ne; indi, all'udienza a trattazione scritta del 23 dicembre 2020, si è riservato "per la pronuncia dei necessari provvedimenti istrutto- ri/decisori". Sciogliendo la riserva, con ordinanza resa pubblica mediante de- posito in cancelleria il 30 dicembre 2020, il Tribunale adito ha dichia- rato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudi- - 2 )( i ce amministrativo, sul rilievo che la domanda proposta implica la ve- rifica della correttezza e della legittimità delle previsioni regolamenta- ri in rapporto a quanto stabilito e autorizzato dall'autorità amministra- tiva. Con la stessa ordinanza il Tribunale ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costitui- te. 2. - Con atto notificato il 18 gennaio 2021, la signora Solazzo ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dolen- dosi della declaratoria di difetto di giurisdizione e chiedendo dichiarar- si la giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha, in particola- re, dedotto che con l'atto introduttivo del giudizio non sono state con- testate le scelte discrezionali della P.A. nella individuazione e nella progettazione dell'opera pubblica, ma è stata posta in discussione unicamente l'attività materiale realizzata dal concessionario al di fuori dell'esercizio di qualsiasi attività autoritativa o dell'esecuzione di provvedimenti amministrativi adottati per la cura di interessi pubblici. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo e, co- munque, in via gradata, per la conferma della declaratoria della giuri- sdizione del giudice amministrativo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società [OSCURATO:PERSONA]. 4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deriva dal fatto che il Tribunale di Avellino ha pronunciato un'ordinanza decisoria, ciò che preclude l'esperibilità del mezzo, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ. L'ordinanza declinatoria della giurisdizione, ad avviso del pubblico ministero, era appellabile, ex art. 702 -quater cod. proc. civ. -3 _ 5. - In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depo- sitato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la signora [OSCURATO:PERSONA] si duole della declaratoria di difetto di giurisdi- zione in favore del giudice amministrativo contenuta nella ordinanza del Tribunale di Avellino, resa a conclusione di controversia avente ad oggetto la domanda di arretramento di un aerogeneratore, e chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. 2. - Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è - sul- le conformi conclusioni scritte del pubblico ministero - inammissibile, perché proposto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 41 cod. proc. civ. ("finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado"), per in- sorgere contro una ordinanza declinatoria della giurisdizione emessa a definizione di un giudizio svoltosi con il rito sommario di cognizione. Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (cui va equiparata l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-ter cod. proc. civ.), anche se limitata alla sola giurisdi- zione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processual- mente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n. 15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n. 25168). - 4 - Né del resto può ipotizzarsi la conversione del regolamento in ri- corso ordinario per cassazione, considerato che l'ordinanza declinato- ria della giurisdizione del Tribunale, contestata dalla ricorrente, es- sendo una pronuncia di primo grado, è appellabile, ai sensi dell'art. 702 -quater cod. proc. civ., e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo, non essendo ricorribile per saltum. In identica fattispecie, queste Sezioni Unite, con l'ordinanza 3 no- vembre 2017, n. 26154, hanno affermato: "Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, essendo stato proposto dopo che il giudice del merito, pronunciando con ordinanza, ha defini- to il procedimento sommario di cognizione del quale era investito, di- chiarando il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana a conoscere la causa. La pronuncia declinatoria della giurisdizione avrebbe dovuto essere oggetto d'impugnazione in appello e non di regolamento preventivo". 2.1. - Non è pertinente il richiamo, operato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, al prece- dente di questa Corte rappresentato da Cass., Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15283, che riguarda la diversa ipotesi della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione in sede di regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza di primo grado. In quel caso, infatti, la vicenda concerneva l'avvenuta impugna- zione con regolamento facoltativo di competenza di una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la declinatoria della sua competenza; e in tale diversa evenienza processuale si è stabilito che, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, terzo comma, primo periodo, cod. proc. civ., la Corte può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel d giudice ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., attesi i )34/ concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragione- - 5 vole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Corte stessa di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutili- ter data se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice. 3. - Alla declaratoria di inammissibilità del regolamento segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in fa- vore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. dichiara il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione inam- missibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in comples- sivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese ge- nerali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre (6,