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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 23314/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: Parte civile avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d'appello di Catania.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ad alcuni reati (capi 4 e 5) ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato per i restanti reati (capi 1, 2, e 3) di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. 309/90 e 628, commi 1 e 3, cod. pen.2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Cristaudo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai seguenti profili: i) mancata concessione delle attenuanti generiche; ii) mancata concessione delle diminuenti speciali di cui agli artt. 74, comma 7, e 73, comma 7, d.P.R. 309/90; iii) mancata concessione dell'attenuante del contributo minimo di cui all'art. 114 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta sorretto da motivazione immune da censure, avendo la Corte territoriale precisato che il riconoscimento delle stesse deve fondarsi su presupposti differenti rispetto alla riconosciuta attenuante della collaborazione e non avendo, pertanto, ravvisato ulteriori elementi positivi valorizzabili ai fini che qui rilevano, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

5.2. Il secondo motivo è parimenti insindacabile, avendo i giudicanti ritenuto non provati i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, secondo considerazioni di merito che non possono essere rimesse in discussione in questa sede.

5.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova conformemente apprezzati da entrambi i giudici del merito, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 3), a fronte di una sentenza che ha motivatamente riscontrato il fondamentale ruolo di "vedetta" del prevenuto nella rapina perpetrata con armi e conclusasi con il ferimento di una delle persone offese.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: Parte civile avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d'appello di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ad alcuni reati (capi 4 e 5) ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato per i restanti reati (capi 1, 2, e 3) di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. 309/90 e 628, commi 1 e 3, cod. pen.2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Cristaudo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai seguenti profili: i) mancata concessione delle attenuanti generiche; ii) mancata concessione delle diminuenti speciali di cui agli artt. 74, comma 7, e 73, comma 7, d.P.R. 309/90; iii) mancata concessione dell'attenuante del contributo minimo di cui all'art. 114 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta sorretto da motivazione immune da censure, avendo la Corte territoriale precisato che il riconoscimento delle stesse deve fondarsi su presupposti differenti rispetto alla riconosciuta attenuante della collaborazione e non avendo, pertanto, ravvisato ulteriori elementi positivi valorizzabili ai fini che qui rilevano, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 5.2. Il secondo motivo è parimenti insindacabile, avendo i giudicanti ritenuto non provati i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, secondo considerazioni di merito che non possono essere rimesse in discussione in questa sede. 5.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova conformemente apprezzati da entrambi i giudici del merito, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 3), a fronte di una sentenza che ha motivatamente riscontrato il fondamentale ruolo di "vedetta" del prevenuto nella rapina perpetrata con armi e conclusasi con il ferimento di una delle persone offese. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23314/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris