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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 1964

Cassazione n. 06917/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/03/1964 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota spese; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato le ragioni di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 30 novembre 2021, riformava parzialmente, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di deformazione dell'aspetto della persona di [OSCURATO:PERSONA], mediante lesioni permanenti al viso, previsto dall'art. 583-quinquies, cod. pen., delitto aggravato ai sensi dell'art. 585, comma 2, n. 2., avendo utilizzato un taglierino, nonché dell'art. 61, comma 1, n. 1, per il ricorrere di motivi futili.

La sentenza di primo grado era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato condizionato, svoltosi dinanzi al Tribunale collegiale, che ammetteva la reiterata richiesta, già rigettata dal G.u.p., di escussione del testimone [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 169 del 23 maggio 2003 e n. 127 del 21 giugno 2021.

Le sentenze di merito, emesse all'esito dei due gradi di giudizio, escludevano la sostenibilità della versione resa dall'imputato, che aveva dichiarato di aver agito per difendersi da una aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza di altra precedente che il predetto [OSCURATO:PERSONA] aveva portato contro [OSCURATO:PERSONA] la stessa mattina, tanto che l'imputato era stato costretto a rientrare in casa per proteggersi chiudendo la porta di fronte all'aggressore.

I tre risultavano vivere nello stesso condominio.

Anche la versione resa nel corso dell'esame dal teste [OSCURATO:PERSONA] risultava finalizzata, a parere della Corte territoriale, a mitigare la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; come pure inverosimile veniva giudicata la versione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che negava di aver colpito con il taglierino [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il ferimento fosse conseguenza dell'azione del fratello di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe tentato di colpire con l'arma bianca l'attuale ricorrente, che riusciva a schivare il colpo che, quindi, raggiungeva l'attuale persona offesa.

Tale versione, anche in merito alla spedizione punitiva che i germani Metwally avrebbero eseguito contro [OSCURATO:PERSONA], veniva giudicata del tutto inverosimile da parte dei giudici di merito.

Pertanto la Corte di appello confermava il giudizio di attendibilità della versione resa dalla persona offesa e dal fratello, i quali avevano riferito che quello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] al mattino aveva ingiuriato e colpito alla testa [OSCURATO:PERSONA], che risultava essere anche stato soccorso da personale del 118, mentre [OSCURATO:PERSONA], all'arrivo dei Carabinieri, in occasione di tale primo episodio, non apriva la porta della propria abitazione; la persona offesa e il fratello aggiungevano che la sera del 28 dicembre 2020, dopo aver prelevato nell'area parcheggio un mazzo di chiavi riposte nell'autovettura, rientrando nella propria abitazione si imbattevano in [OSCURATO:PERSONA], che li accusava di avere danneggiato volutamente lo specchietto del proprio ciclomotore.

A fronte della protesta di innocenza, [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava con fare minaccioso, [OSCURATO:PERSONA] a quel punto scivolava sul ghiaccio e cadeva in terra e veniva colpito da [OSCURATO:PERSONA] con il taglierino al volto.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo richiede l'esclusione della circostanza aggravante dei motivi futili.

La Corte di appello avrebbe errato nel confermare la sussistenza della relativa aggravante, risultando non pertinente a riguardo la motivazione del Tribunale, poi condivisa dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] fu a sua volta aggredito e ciò escluderebbe la configurabilità dell'aggravante.

4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 590 cod. pen.

La Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente il dolo richiesto dall'art. 583- quinquies, cod. pen. a fronte, per un verso della iniziativa aggressiva assunta dalla persona offesa e dal fratello, nonché della reazione difensiva di [OSCURATO:PERSONA], che si trovò in terra, essendo scivolato, e trovato il taglierino lo roteò solo per tenere lontano gli aggressori.

5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. e vizio di motivazione conseguente.

La Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere la legittima difesa o l'eccesso colposo, che fondano sulle circostanze che [OSCURATO:PERSONA] non premeditò l'azione aggressiva, anzi si allontanò per ore dal condominio temendo la vendetta dei germani, infine fu aggredito da costoro e dunque agì solo per difendersi da una 'attacco' che certamente non fu portato in suo danno solo con un ombrello e con le chiavi.

6. In data 1 settembre 2022 il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, depositava requisitoria per la precedente udienza, con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

7. Il ricorso è stato trattato poi con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, in quanto il difensore del ricorrente ha chiesto tempestivamente di procedersi alla discussione orale.

8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso ribadendo doversi dichiarare inammissibile il ricorso.9.

Il difensore della parte civile illustrava le conclusioni che depositava con nota spese.

10. Il difensore del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che tutti i motivi risultano fondati sulla premessa della attendibilità della versione dei fatti offerta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Tale ricostruzione, che lo vedrebbe aggredito e non aggressore, è ritenuta totalmente inattendibile da parte dei Collegi di merito, valutazione in fatto che per altro non viene contestata in modo specifico dal ricorrente.

In sostanza, non viene denunciato alcun travisamento della prova, ma solo implicitamente viene richiesta una inammissibile rivalutazione del vaglio di attendibilità delle testimonianze e delle dichiarazioni dell'imputato, elementi tutti congruamente e logicamente valutati in 'doppia conforme' dai Giudici di merito.

Pertanto, in via preliminare deve rilevarsi come tutti i motivi siano logicamente richiedenti una rivalutazione in fatto, inammissibile in sede di legittimità, in quanto il ricorrente non censura l'illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).3.

Quanto al primo motivo, inoltre, va anche evidenziato come il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988).

Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01).

Nel caso in esame si concreta l'aspecificità, in quanto il ricorrente non lamenta una violazione di legge o un vizio di motivazione, ma richiede l'esclusione dell'aggravante riconosciuta, di fatto non veicolando ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. il motivo di censura.

Ad ogni buon conto, risulta anche generico il relativo motivo di appello (fol. 9 del relativo atto), che si limita a richiedere l'esclusione della circostanza aggravante dell'art. 61, comma 1, n.11, senza alcuna argomentazione di censura.

E' principio autorevole e consolidato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201).

La Corte di appello ha legittimamente argomentato rispetto alla censura relative all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultando il riferimento all'art. 61, comma 1, n. 11 e la relativa censura del tutto generici, a fronte di una delibazione compiuta e logica da parte del Tribunale, ripresa dalla Corte territoriale, che individuava la futilità dei motivi negli screzi da rapporti di vicinato e nella ritenuta ipotesi che i germani avessero rotto volutamente lo specchietto del ciclomotore.

Per altro anche la censura portata in sede di legittimità è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza a fronte di un consolidato orientamento, a fronte di una motivazione impugnata che è in linea con il principio per cui la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02; massime conformi, N. 38377 del 2017 Rv. 271115 - 01, N. 59 del 2014 Rv. 258598 - 01, N. 41052 del 2014 Rv. 260360 - 01; in particolare, Sez. 1, n. 29377 del 08/05/2009, Albanese, Rv. 244645 - 01, ravvisava la suddetta aggravante in una situazione in cui l'imputato non aveva esitato a risolvere a colpi di pistola una banale controversia condominiale).

4. Anche il secondo motivo è generico.

Come sopra anticipato, la censura presuppone una diversa ricostruzione degli eventi in relazione alla quale rappresenta la violazione dell'art. 590 cod. pen. e si fonda, quindi, sulla premessa fattuale di una dinamica completamente diversa da quella ritenuta in sentenza.

Pertanto, manca la correlazione fra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

D'altro canto, la Corte di appello in modo logico e congruo conferma la decisione di primo grado, rappresentando come la sussistenza della prova del dolo fosse da trarsi dall'uso di un taglierino con lama di 15 centimetri e dalla precisione quasi chirurgica del taglio, che escludono l'accidentalità del colpo e rappresentano invece un atto controllato e volontariamente predeterminato, scaturente da intenti di vendetta (fol.10): la motivazione risulta puntuale e non affetta da alcuna illogicità.

5. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato ed è generico.

Come per il motivo precedente, il ricorrente parte dalla ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello, rispetto alla quale però non solo non vi sono censure dirette, ma si richiede, anche in questo caso, una rilettura in fatto non consentita alla Corte di legittimità, come evidenziato al punto 2 che precede.

Per altro la motivazione impugnata è assolutamente logica nell'escludere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato aggredito dai due fratelli.

Chi riferisce che i germani avevano in mano solo un mazzo di chiavi e un ombrello era [OSCURATO:PERSONA], che era amico di [OSCURATO:PERSONA]. \ 6 Congruamente la Corte di appello evidenzia come la tesi dell'aggressione premeditata collida, oltre che con le dichiarazioni della persona offesa, anche con la logica, in quanto non è verosimile che l'ombrello e le chiavi fossero utilizzabili come strumento di aggressione.

Pertanto logicamente, ed in via del tutto ipotetica, la Corte territoriale rileva come non sarebbe comunque configurabile la legittima difesa, anche per la sproporzione della reazione alla aggressione portata con i predetti oggetti.

La Corte, quindi, fa buon governo del principio per cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui (Sez.1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 31/01/2013, Spano, Rv. 254697 - 01).

Inoltre, ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279777 - 01): il che si verifica nel caso in esame a fronte della rottura di uno specchietto del ciclomotore e della sproporzione fra le 'armi' in campo.

Anche in ordine al prospettato eccesso colposo, corretto è il riferimento della Corte di appello al principio di diritto, relativo anche al caso concreto, nel quale per [OSCURATO:PERSONA] la Corte escludeva esistesse un pericolo, per cui l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impediva di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344 - 02).

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

6. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

7. Alla inammissibilità segue anche la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/03/1964 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota spese; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato le ragioni di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 30 novembre 2021, riformava parzialmente, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di deformazione dell'aspetto della persona di [OSCURATO:PERSONA], mediante lesioni permanenti al viso, previsto dall'art. 583-quinquies, cod. pen., delitto aggravato ai sensi dell'art. 585, comma 2, n. 2., avendo utilizzato un taglierino, nonché dell'art. 61, comma 1, n. 1, per il ricorrere di motivi futili. La sentenza di primo grado era stata emessa a seguito di giudizio abbreviato condizionato, svoltosi dinanzi al Tribunale collegiale, che ammetteva la reiterata richiesta, già rigettata dal G.u.p., di escussione del testimone [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 169 del 23 maggio 2003 e n. 127 del 21 giugno 2021. Le sentenze di merito, emesse all'esito dei due gradi di giudizio, escludevano la sostenibilità della versione resa dall'imputato, che aveva dichiarato di aver agito per difendersi da una aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza di altra precedente che il predetto [OSCURATO:PERSONA] aveva portato contro [OSCURATO:PERSONA] la stessa mattina, tanto che l'imputato era stato costretto a rientrare in casa per proteggersi chiudendo la porta di fronte all'aggressore. I tre risultavano vivere nello stesso condominio. Anche la versione resa nel corso dell'esame dal teste [OSCURATO:PERSONA] risultava finalizzata, a parere della Corte territoriale, a mitigare la posizione di [OSCURATO:PERSONA]; come pure inverosimile veniva giudicata la versione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che negava di aver colpito con il taglierino [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che il ferimento fosse conseguenza dell'azione del fratello di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe tentato di colpire con l'arma bianca l'attuale ricorrente, che riusciva a schivare il colpo che, quindi, raggiungeva l'attuale persona offesa. Tale versione, anche in merito alla spedizione punitiva che i germani Metwally avrebbero eseguito contro [OSCURATO:PERSONA], veniva giudicata del tutto inverosimile da parte dei giudici di merito. Pertanto la Corte di appello confermava il giudizio di attendibilità della versione resa dalla persona offesa e dal fratello, i quali avevano riferito che quello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] al mattino aveva ingiuriato e colpito alla testa [OSCURATO:PERSONA], che risultava essere anche stato soccorso da personale del 118, mentre [OSCURATO:PERSONA], all'arrivo dei Carabinieri, in occasione di tale primo episodio, non apriva la porta della propria abitazione; la persona offesa e il fratello aggiungevano che la sera del 28 dicembre 2020, dopo aver prelevato nell'area parcheggio un mazzo di chiavi riposte nell'autovettura, rientrando nella propria abitazione si imbattevano in [OSCURATO:PERSONA], che li accusava di avere danneggiato volutamente lo specchietto del proprio ciclomotore. A fronte della protesta di innocenza, [OSCURATO:PERSONA] si avvicinava con fare minaccioso, [OSCURATO:PERSONA] a quel punto scivolava sul ghiaccio e cadeva in terra e veniva colpito da [OSCURATO:PERSONA] con il taglierino al volto.2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo richiede l'esclusione della circostanza aggravante dei motivi futili. La Corte di appello avrebbe errato nel confermare la sussistenza della relativa aggravante, risultando non pertinente a riguardo la motivazione del Tribunale, poi condivisa dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] fu a sua volta aggredito e ciò escluderebbe la configurabilità dell'aggravante. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 590 cod. pen. La Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente il dolo richiesto dall'art. 583- quinquies, cod. pen. a fronte, per un verso della iniziativa aggressiva assunta dalla persona offesa e dal fratello, nonché della reazione difensiva di [OSCURATO:PERSONA], che si trovò in terra, essendo scivolato, e trovato il taglierino lo roteò solo per tenere lontano gli aggressori. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen. e vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello avrebbe errato nel non riconoscere la legittima difesa o l'eccesso colposo, che fondano sulle circostanze che [OSCURATO:PERSONA] non premeditò l'azione aggressiva, anzi si allontanò per ore dal condominio temendo la vendetta dei germani, infine fu aggredito da costoro e dunque agì solo per difendersi da una 'attacco' che certamente non fu portato in suo danno solo con un ombrello e con le chiavi. 6. In data 1 settembre 2022 il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, depositava requisitoria per la precedente udienza, con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato poi con l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, in quanto il difensore del ricorrente ha chiesto tempestivamente di procedersi alla discussione orale. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso ribadendo doversi dichiarare inammissibile il ricorso.9. Il difensore della parte civile illustrava le conclusioni che depositava con nota spese. 10. Il difensore del ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che tutti i motivi risultano fondati sulla premessa della attendibilità della versione dei fatti offerta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione, che lo vedrebbe aggredito e non aggressore, è ritenuta totalmente inattendibile da parte dei Collegi di merito, valutazione in fatto che per altro non viene contestata in modo specifico dal ricorrente. In sostanza, non viene denunciato alcun travisamento della prova, ma solo implicitamente viene richiesta una inammissibile rivalutazione del vaglio di attendibilità delle testimonianze e delle dichiarazioni dell'imputato, elementi tutti congruamente e logicamente valutati in 'doppia conforme' dai Giudici di merito. Pertanto, in via preliminare deve rilevarsi come tutti i motivi siano logicamente richiedenti una rivalutazione in fatto, inammissibile in sede di legittimità, in quanto il ricorrente non censura l'illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).3. Quanto al primo motivo, inoltre, va anche evidenziato come il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). Nel caso in esame si concreta l'aspecificità, in quanto il ricorrente non lamenta una violazione di legge o un vizio di motivazione, ma richiede l'esclusione dell'aggravante riconosciuta, di fatto non veicolando ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. il motivo di censura. Ad ogni buon conto, risulta anche generico il relativo motivo di appello (fol. 9 del relativo atto), che si limita a richiedere l'esclusione della circostanza aggravante dell'art. 61, comma 1, n.11, senza alcuna argomentazione di censura. E' principio autorevole e consolidato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). La Corte di appello ha legittimamente argomentato rispetto alla censura relative all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultando il riferimento all'art. 61, comma 1, n. 11 e la relativa censura del tutto generici, a fronte di una delibazione compiuta e logica da parte del Tribunale, ripresa dalla Corte territoriale, che individuava la futilità dei motivi negli screzi da rapporti di vicinato e nella ritenuta ipotesi che i germani avessero rotto volutamente lo specchietto del ciclomotore. Per altro anche la censura portata in sede di legittimità è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza a fronte di un consolidato orientamento, a fronte di una motivazione impugnata che è in linea con il principio per cui la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02; massime conformi, N. 38377 del 2017 Rv. 271115 - 01, N. 59 del 2014 Rv. 258598 - 01, N. 41052 del 2014 Rv. 260360 - 01; in particolare, Sez. 1, n. 29377 del 08/05/2009, Albanese, Rv. 244645 - 01, ravvisava la suddetta aggravante in una situazione in cui l'imputato non aveva esitato a risolvere a colpi di pistola una banale controversia condominiale). 4. Anche il secondo motivo è generico. Come sopra anticipato, la censura presuppone una diversa ricostruzione degli eventi in relazione alla quale rappresenta la violazione dell'art. 590 cod. pen. e si fonda, quindi, sulla premessa fattuale di una dinamica completamente diversa da quella ritenuta in sentenza. Pertanto, manca la correlazione fra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). D'altro canto, la Corte di appello in modo logico e congruo conferma la decisione di primo grado, rappresentando come la sussistenza della prova del dolo fosse da trarsi dall'uso di un taglierino con lama di 15 centimetri e dalla precisione quasi chirurgica del taglio, che escludono l'accidentalità del colpo e rappresentano invece un atto controllato e volontariamente predeterminato, scaturente da intenti di vendetta (fol.10): la motivazione risulta puntuale e non affetta da alcuna illogicità. 5. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato ed è generico. Come per il motivo precedente, il ricorrente parte dalla ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello, rispetto alla quale però non solo non vi sono censure dirette, ma si richiede, anche in questo caso, una rilettura in fatto non consentita alla Corte di legittimità, come evidenziato al punto 2 che precede. Per altro la motivazione impugnata è assolutamente logica nell'escludere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato aggredito dai due fratelli. Chi riferisce che i germani avevano in mano solo un mazzo di chiavi e un ombrello era [OSCURATO:PERSONA], che era amico di [OSCURATO:PERSONA]. \ 6 Congruamente la Corte di appello evidenzia come la tesi dell'aggressione premeditata collida, oltre che con le dichiarazioni della persona offesa, anche con la logica, in quanto non è verosimile che l'ombrello e le chiavi fossero utilizzabili come strumento di aggressione. Pertanto logicamente, ed in via del tutto ipotetica, la Corte territoriale rileva come non sarebbe comunque configurabile la legittima difesa, anche per la sproporzione della reazione alla aggressione portata con i predetti oggetti. La Corte, quindi, fa buon governo del principio per cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui (Sez.1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861 - 01; Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 31/01/2013, Spano, Rv. 254697 - 01). Inoltre, ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio "ex ante", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279777 - 01): il che si verifica nel caso in esame a fronte della rottura di uno specchietto del ciclomotore e della sproporzione fra le 'armi' in campo. Anche in ordine al prospettato eccesso colposo, corretto è il riferimento della Corte di appello al principio di diritto, relativo anche al caso concreto, nel quale per [OSCURATO:PERSONA] la Corte escludeva esistesse un pericolo, per cui l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impediva di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344 - 02). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 6. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). 7. Alla inammissibilità segue anche la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza
Sentenza Cassazione n. 06917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris