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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42176/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 9 dicembre 2022 del Magistrato di sorveglianza di Milano, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo con il quale erano state lamentate una serie di inadempienze dell'Amministrazione penitenziario in ordine alla somministrazione di mascherine e di altri dispositivi e accorgimenti di igiene nella gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha qualificato il reclamo come generico ex art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354, non attenendo lo stesso alla violazione di norme dell'Ordinamento (e del regolamento) penitenziario con attuale pregiudizio dei diritti soggettivi, né essendo volto alla verifica di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una posizione di diritto soggettivo del detenuto.

Nel merito, il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato che l'Amministrazione penitenziaria, a differenza di quanto dedotto da Caia, aveva fornito idonei dispositivi e aveva emanato numerosi provvedimenti organizzativi, finalizzati alla prevenzione del contagio.

Il detenuto, inoltre, ristretto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., era collocato in camera singola e aveva rapporti estremamente limitati con gli altri detenuti.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 35 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata qualificato il reclamo come generico, senza considerare che le inadempienze dell'Amministrazione penitenziaria, derivanti da inosservanza di norme e regolamenti dell'Ordinamento penitenziario, avevano determinato un grave e attuale pregiudizio al detenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto premettere che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010).

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il "provvedimento impugnato, col quale il Magistrato di sorveglianza ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile, evidenziando la mancanza di correlazione tra la posizione soggettiva relativa al diritto alla salute dedotta nel reclamo e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 9 dicembre 2022 del Magistrato di sorveglianza di Milano, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo con il quale erano state lamentate una serie di inadempienze dell'Amministrazione penitenziario in ordine alla somministrazione di mascherine e di altri dispositivi e accorgimenti di igiene nella gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha qualificato il reclamo come generico ex art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354, non attenendo lo stesso alla violazione di norme dell'Ordinamento (e del regolamento) penitenziario con attuale pregiudizio dei diritti soggettivi, né essendo volto alla verifica di un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una posizione di diritto soggettivo del detenuto. Nel merito, il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato che l'Amministrazione penitenziaria, a differenza di quanto dedotto da Caia, aveva fornito idonei dispositivi e aveva emanato numerosi provvedimenti organizzativi, finalizzati alla prevenzione del contagio. Il detenuto, inoltre, ristretto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., era collocato in camera singola e aveva rapporti estremamente limitati con gli altri detenuti. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 35 Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata qualificato il reclamo come generico, senza considerare che le inadempienze dell'Amministrazione penitenziaria, derivanti da inosservanza di norme e regolamenti dell'Ordinamento penitenziario, avevano determinato un grave e attuale pregiudizio al detenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto premettere che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il "provvedimento impugnato, col quale il Magistrato di sorveglianza ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile, evidenziando la mancanza di correlazione tra la posizione soggettiva relativa al diritto alla salute dedotta nel reclamo e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 42176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris