CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 09680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3237/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ana , quali ex soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in Nola, via Napolitano n. 227, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti - e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 182/29/12, depositata l’11 dicembre 2012 Oggetto : Tributi -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 182/29/12 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP) n. 379/01/07, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP eIVA relative all’anno d’imposta 2000; 1.1. come si evince dal ricorso, l’avviso di accertamento – emesso in ragione della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti – era stato annullato dalla CTP per intervenuto condono; 1.2. la CTR evidenziava l’inammissibilità dell’appello per mancata prova della regolare notifica del ricorso alla controparte non costituitasi, avendo l’Agenzia delle entrate depositato, al posto dell’originale notificato, una copia dichiarata conforme dell’atto medesimo; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 3. preso atto della mancata costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e della nullità della notifica del ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva la rinnovazione della notificazione; 4. a seguito della nuova notificazione, si costituivano in giudizio con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ultima restava, invece, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, i sig.ri Incorvaia e Casano hanno chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia; 2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 202