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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30444/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale riforma di quella del Tribunale del capoluogo partenopeo resa in data 19/01/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 60,00 di multa confermandone la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640 comma secondo, 61 n. 5 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale non ha ravvisato gli estremi dell'invocata attenuante, atteso il pregiudizio economico comunque non irrisorio che era stato cagionato alla persona offesa, in considerazione pure dell'ulteriore implicazione negativa consistente nel fatto che in quel momento costei non aveva null'altro con sé, a parte la somma, non irrilevante, consegnata al prevenuto) e con cui il ricorso omette di confrontarsi (cfr., per la correttezza, in diritto, dell'approccio operato dalla Corte di appello che ha in primo luogo considerato non irrisorio il pregiudizio economico subito dalla persona offesa per poi tener conto anche degli effetti ulteriori e complessivi della condotta dell'agente, tra le tante, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01). rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale riforma di quella del Tribunale del capoluogo partenopeo resa in data 19/01/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 60,00 di multa confermandone la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640 comma secondo, 61 n. 5 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale non ha ravvisato gli estremi dell'invocata attenuante, atteso il pregiudizio economico comunque non irrisorio che era stato cagionato alla persona offesa, in considerazione pure dell'ulteriore implicazione negativa consistente nel fatto che in quel momento costei non aveva null'altro con sé, a parte la somma, non irrilevante, consegnata al prevenuto) e con cui il ricorso omette di confrontarsi (cfr., per la correttezza, in diritto, dell'approccio operato dalla Corte di appello che ha in primo luogo considerato non irrisorio il pregiudizio economico subito dalla persona offesa per poi tener conto anche degli effetti ulteriori e complessivi della condotta dell'agente, tra le tante, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01). rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris