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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44054/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ''\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di ricettazione e furto. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che il giudice di secondo grado non aveva dato adeguata motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., ritenendo la stessa non concedibile per la natura dei beni ricettati (bancomat e carta di credito), senza specificare se all'interno delle suddette carte vi fosse o meno denaro e senza quindi verificare accertare il danno patrimoniale causato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,la Corte di appello ha ritenuto che la natura dei beni ricettati (bancomat e carta di credito) non potesse far ritenere il danno di particolare tenuità con un giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato di legittimità; si deve poi rilevare che in tema di ricettazione di carte di pagamento, ai fini dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta, ma anche all'interesse generale della banca emittente al cosiddetto "valore formale" del documento, per la peculiare funzione di strumento di pagamento, indipendentemente dall'utilizzazione concreta della stessa, che potrebbe comunque avvenire per importi anche elevati.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Me i D'Agostini 'DEPOSITATA fij IN CANpIWU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ''\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di ricettazione e furto. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che il giudice di secondo grado non aveva dato adeguata motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., ritenendo la stessa non concedibile per la natura dei beni ricettati (bancomat e carta di credito), senza specificare se all'interno delle suddette carte vi fosse o meno denaro e senza quindi verificare accertare il danno patrimoniale causato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.,la Corte di appello ha ritenuto che la natura dei beni ricettati (bancomat e carta di credito) non potesse far ritenere il danno di particolare tenuità con un giudizio di merito, sul quale non è ammesso sindacato di legittimità; si deve poi rilevare che in tema di ricettazione di carte di pagamento, ai fini dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta, ma anche all'interesse generale della banca emittente al cosiddetto "valore formale" del documento, per la peculiare funzione di strumento di pagamento, indipendentemente dall'utilizzazione concreta della stessa, che potrebbe comunque avvenire per importi anche elevati. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Me i D'Agostini 'DEPOSITATA fij IN CANpIWU
Sentenza Cassazione n. 44054/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris