CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 180. R.G. 34845 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 628 comma secondo cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto nei reati di furto e minaccia è al contempo reiterativo e manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che il ricorrente, immediatamente dopo aver raggiunto l'uscita del supermercato, aggrediva l'addetto alla sorveglianza al fine di garantirsi l'impunità, condotta che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. (pagina 2 della sentenza impugnata); osservato che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023, Ramaglia, non massimata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]Esten