CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'ALOISIO,1830EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 94/2020 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 22/06/2020 R.G.N. 96/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 623/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 13223/2026Data pubblicazione 07/05/20261. La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza impugnata,ha accolto l’appello dell’INPS, ritenendo dovute, dalla committenteSuperconti [OSCURATO:SOCIETA]., le sanzioni civili relative ad omissionicontributive della società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] 2 societàcooperativa a r.l., richieste con il decreto ingiuntivo opposto.Ha ritenuto, infatti, che la committente rispondesse in solidocon l’appaltatrice non solo per i contributi previdenziali dovuti, maanche per le sanzioni civili conseguenti all’omesso o ritardatoversamento dei medesimi contributi, ai sensi dell’art. 29, comma2, del d.lgs. n. 276/2003, nella versione applicabile prima dellamodifica apportata dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nellal. 4 aprile 2012, n. 35.Secondo la Corte territoriale, tale interpretazione rispondevaalla volontà del legislatore di garantire la piena tutela dei lavoratorie di prevenire comportamenti elusivi, dovendo considerarsi lasanzione una componente “funzionalmente accessoria”dell’obbligazione contributiva, con carattere automatico rispettoall’omissione.2.Nella specie, le omissioni dei pagamenti contributivi dellaNuova Orizzonti 2 riguardavano il periodo tra gennaio e settembre2011, antecedente alla modifica apportata all’art. 29 cit. dall’art.21, comma 1, del d.l. n. 5/2012, che aveva esclusoespressamente, dalla responsabilità solidale del committente, lesanzioni civili, con portata innovativa e non interpretativa.3. Avverso tale decisione ha interposto ricorso la societàcommittente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per un motivo.4. Si è costituito con controricorso l’INPS.5.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.Numero registro generale 623/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 13223/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 07/05/20261. Con l’unico motivo di ricorso, la società deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,come modificato dal d.l. n. 5/2012, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale estesol’ambito della solidarietà passiva alle sanzioni civili, in assenza dispecifico fondamento normativo.Lamenta che la Corte d’Appello abbia fondato la decisione suuna presunta “automaticità funzionale” della sanzione rispettoall’obbligo contributivo, mentre la legge limita espressamente lasolidarietà del committente ai soli “contributi previdenziali dovuti”,con esclusione delle relative sanzioni.Evidenzia che tale decisione contrasterebbe con l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilitàsolidale contemplata dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 noncomprende le sanzioni civili, trattandosi di obbligazione autonoma,accessoria ma non immediatamente derivante dal debitocontributivo (Cass. civ., sez. lav., n. 254/2019; n. 30157/2021; n.1532/2022).2. Il ricorso è infondato.In tema di sanzione civile relativa ad omissione contributiva,questa Corte ha avuto modo di affermare la sussistenza di unvincolo di “dipendenza funzionale”, contrassegnatodall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso oritardato pagamento, che incide non solo geneticamente sulrapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva il suo legame diautomaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione.Le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamentodei contributi non possono non riguardare anche le sommeaggiuntive, proprio per il legame di automaticità funzionale dellasanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, in vNiurmteùro rdegeislt ro generale 623/2021Numero sezionale 1830/2026quale può essere inclusa nell’affermata responsabilità solidale.Numero di raccolta generale 13223/2026Considerata la natura accessoria, automatica e predetermDiantaa ptuabb licazione 07/05/2026delle sanzioni civili, infatti, l’obbligazione solidale delcommittente/datore di lavoro con l’appaltatore, nonché conciascuno degli ulteriori subappaltatori, entro il limite di due annidalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e per icontributi previdenziali dovuti - prevista dall’art. 29, comma 2, delcitato decreto legislativo n. 276 del 2003 (nella formulazionesostituita dalla l. 7 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio2007, applicabile ratione temporis) - va estesa anche alle sanzioni,benché la lettera della legge non lo preveda espressamente.2.1. Nella specie, i contributi omessi riguardano il periodo tragennaio e settembre 2011 e, non può trovare applicazione lamodifica dell’art 29 cit. apportata dall’art. 21, comma 1, del d.l. n.5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, che, per lesanzioni relative all’omissione contributiva negli appalti, haprevisto la responsabilità del solo inadempiente.Detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa,non è retroattiva (cfr. Corte cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del2010, 24 del 2009 e 170 del 2008; Cass. n. 18259dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Per il periodo anteriore alla entrata in vigore della suddettamodifica normativa, quindi, deve ritenersi che la responsabilitàsolidale del committente imprenditore o datore di lavoro conl'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventualisubappaltatori, sia estesa anche alle sanzioni civili.2.2. Pertanto, la Corte d’Appello ha correttamente ricompresole sanzioni civili nell’obbligazione solidale del committente, inconformità al principio di diritto più volte espresso da questa Cortesecondo cui “in tema di appalti, la responsabilità solidale delcommittente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (testo anted.l. n. 5/2012) comprende anche le sanzioni civili per oNmumisersoi roegnisit ro generale 623/2021Numero sezionale 1830/2026contributive, essendo somme accessorie automatiche eNumero di raccolta generale 13223/2026predeterminate; l’esclusione introdotta nel 2012 ha nDaattau pruabb licazione 07/05/2026innovativa e non opera retroattivamente”.3. Il ricorso va pertanto rigettato.4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo che segue.5.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro2.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.04.2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 623/2021Numero sezionale 1830/2026Numero di raccolta generale 13223/2026Data pubblicazione 07/05/2026