CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21321/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d’Oro n. 221, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 3100/ 15 /1 4, depositata il 25.03.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricors o avverso l’ avvis o di accertamento, con il qual e erano state accertate maggiori imposte Oggetto: Avvisodi accertamento, Ires, Irap e Iva 2 IRES, IRAP e IVA per l’anno 2008 , a seguito d ella constatazione d i acquisti di merce senza fattura, per un valore di € 6.589,70, oltre IVA, e di recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati e non dichiarati, per € 191.329,00, pari all’importo che risultava, nello stesso anno, da un versamento eseguito dai soci, sotto forma di finanziamento alla società; -dalla sentenza impugnata risulta che: -l’accertamento era scaturito da ll’invio di un questionario alla società contribuente e dall’esame della documentazione contabile ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973; - la CTP di Benevento accoglieva il ricorso limitatament e ai maggiori ricavi accertati con riferimento al finanziamento dei soci e lo rigettava per il resto; - la CTR accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, osservando, in sintesi, per quanto riguardava l’occultamento di ricavi attraverso il finanziamento effettuato dalle due soci e , che il primo giudice non avevadebitamente considerato la mancanza di una loro autonoma capacità reddituale , che solo un a di esse aveva presentato documentazione ISP rilasciata dall’INPS, in ogni caso inidonea a giustificare la provenienza dell’ingente somma conferita, che i versamenti erano stati effettuati in contanti e che la ristretta base azionaria, a carattere familiare, costituisce presupposto sufficiente a legittimare la presunzione della distribuzione di utili societari non contabilizzati; - rigettava l’appello incidentale della società, sia con riferimento alle eccezioni di nullità dell’avviso di accertamento, in quanto l’accertamento traeva origine dall’esame della dichiarazione dei redditi e della documentazione contabile, a seguito dell’invio di un questionario, per cui nonera applicabile la disciplina prevista dall’art., 12, commi 4 e 7 della l. n. 212 del 2000, sia con riguardo alla mancata contabilizzazione dell’acquisto di merc e per € 6 .589,79, trattandosi di operazione riconducibile con certezza alla società contribuente, stante l’indicazione precisa del suo numero di partita IVA e la compatibilità della merce acquistata con l’attività imprenditoriale esercitata; - la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo del ricorso , l a [OSCURATO:SOCIETA] deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2 e 22, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la CTR omesso ogni pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, per mancato deposito di copia della ricevuta di spedizione del ricorso in appello, notificato a mezzo del servizio postale; - il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto, anche nei punti essenziali, gli atti e i documenti dai quali sia possibile evincere le modalità di notificazione del ricorso in appello e la proposizione dell’eccezione di inammissibilità dello stesso nel precedente grado di giudizio; -il motivo è in ogni caso infondato, avendo la ricorrente sollevato una questione meramente processuale, che non può dar luogo ad un vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (cfr. Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. n. 321 del 12/01/2016; Cass. n. 4191 del 24/02/2006; Cass. n. 22860 del 06/12/2004); - con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile l’art. 12 della l. n. 212 del 2000,rigettando la relativa eccezione di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, non preceduto dalla notifica del processo verbale di constatazione; - con il terzo motivo, deduce , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 della l. n. 212 del 2000 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, per non avere annullato l’avviso di accertamento impugnato, in quanto notificato senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica; -per quanto riguarda il secondo motivo, a prescindere dalla sua poco chiara formulazione, essendo stato enunciato con censure ascrivibili sia ad un error in iudicando che ad un vizio di motivazione, lo stesso non è più proponibile, così come formulato, per la parte in cui richiama quest’ultimo vizio ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 25.03.2014). A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’a rt. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); -laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - la ricorrente ha, invece, denunciato il vizio sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata; - sia il secondo che il terzo motiv o (che, in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente) sono, poi, infondati con riferime nto alla denunciata violazione di legge, posto che, come ha ben evidenziato la sentenza impugnata, l’attività istruttoria non si era svolta pressoi locali del contribuente ; -come ha in più occasioni affermato questa Corte, invero, l'ambito di applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, stabiliti dall'articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente, postula, a norma del 1° comma della norma, lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente (ex plurimis, Cass. 4.04.2014 , n. 7957); - da ciò discende che la disciplina prevista dall’art. 12 cit. - ed in particolare l’obbligo di redazione del processo verbale di constatazione e il rispetto del termine dilatorio all’azione di accertamento - non si applica ai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria - come nel caso in esame - nella propria sede (c.d. controllo a tavolino), in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (ex plurimis, Cass.5.11.2020, n. 24793); -con il quarto motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ. e 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTRerroneamente ritenuto che era onere dei soci – che non avevano partecipato al giudizio e non avevano mai ricevuto la notificazione di alcun atto da parte dell’Agenzia delle Entrate – “dare conto” della provenienzadel denaro oggetto del conferimento; -il motivo è infondato; - secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, “l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018). - dalla sentenza impugnata si evince che l'accertamento prende le mosse da un questionario con cui era stata chiesta alla società la documentazione contabile relativa all'esercizio 2008; - la presunzione di evasione è stata, quindi, desunta dalla constatazione della sussistenza di alcuni f inanziamenti anomali concessi dalle due soci e , priv e di un proprio reddito, versati in contanti; - il giudice di appello , facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, non ha né invertito la regola di distribuzione dell’onere probatorio né posto tale onere a carico di soggetti terzi (i soci), ma ha ritenuto sussistere le presunzioni, gravi, precise e concordanti circa la sussistenza di ricavi occulti, non avendo la società (che ne era onerata), a ristretta base sociale, fornito la prova contraria circa la provenienza dei cospicui capitali versati d a i soci, avendo ritenuto non idonea a tal fine la documentazione ISP rilasciata dall’INPS ad uno dei due, in mancanza di prova circa lo smobilizzo, anche parziale, del patrimonio ivi considerato; -con il quinto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la certificazione ISP, prodotta dalla socia di maggioranza, [OSCURATO:PERSONA], fosse inidonea a provare la consistenza patrimoniale dei soci, nonostante la mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;- con il sesto motivo, deduce , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR omesso di considerare che il risultato dell’esercizio 2008era stato influenzato dai danni subiti dalla contribuente a seguito di un furto dei mezzi utilizzati per l’attività imprenditoriale, avvenuto tra il 23 e il 24 febbraio 2008, oggetto di denuncia allegata nel giudizio di primo grado, non del tut to risarciti dalla società assicuratrice; -con il settimo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la certificazione prodotta dalla socia di maggioranza fosse inidonea a provare la consistenza patrimoniale dei soci, nonostante la mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; - il quinto e il settimo motivo ( che riguardano la stessa censura e vanno, pertanto, esaminati congiuntamente) sono inammissibili , in quanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di error in procedendo, mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ([OSCURATO:PERSONA]. U. n. 34476 del 2019), in particolare con riferimento alla valutazione delle prove; - il sesto motivo è inammissibile , in quanto lo stesso, così come formulato, non è più proponibile, per le ragioni già indicate con riferimento al secondo motivo; - con l’ottavo motivo, deduce , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la scheda rinvenuta dalla Guardia di Finanza presso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (CE), intestata a “[OSCURATO:SOCIETA]”, si riferisse alla contribuente, benchè in detta scheda, contrariamente a quanto affermato dal giudice del gravame, non vi fosse alcuna indicazione del numero di partita IVA e non vi fosse alcun riferimento a merce, contenendo la stessa solo importi numerici e date, accompagnati dalle diciture “acconto” o “abbuono”; -il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che la parte ricorrente non poteva limitarsi arilevare la mancata indicazione del numero di partita IVA in una non meglio precisata “scheda” rinvenuta presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., ma doveva esporre tutto quanto necessario a porre la Corte in condizione di avere completa cognizione della questione prospettata , nonché di coglie re il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, mediante la trascrizione, anche nelle parti essenziali, del contenuto degli atti o dei documenti posti a fondamento del motivo di ricorso, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo; - in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art.13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual