CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; "revoca della sentenza e annullamento senza rinvio per prescrizione". lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la revoca della sentenza e l'annullamento della stessa senza rinvio, con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di Cassazione del 23 novembre 2021, sezione 4, n. 5124, è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza del 25 gennaio 2021 che aveva confermato la condanna del Giudice di pace di Piacenza con la sentenza del 24 settembre 2019 ad euro 600,00 di multa per il reato di cui agli art. 113 e 590 cod. pen. 2. Ricorre in cassazione ai sensi dell'art. 625 bis del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p., reato commesso il 22 ottobre 2013. 2. 1. Il reato risulta estinto per prescrizione, alla data del 25 giugno 2021 - prima della sentenza della Cassazione che si impugna, anche considerando la sospensione covid di giorni 64. La Cassazione ha omesso di considerare le conclusioni scritte nelle quali espressamente era chiesta la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La prescrizione, in ogni caso, può essere dichiarata d'ufficio dalla Corte di Cassazione. Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso ex art. 625 bis del cod. proc. pen., previo riconoscimento dell'errore di fatto, con l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Oltre al termine di prescrizione ex art. 157 e 161 cod. pen. devono valutarsi le sospensioni della prescrizione, intervenute nel processo di merito. i Dette sospensioni risultano per mesi 10 e giorni 10. All'udienza del 10 aprile 2017 il processo era rinviato al 7 dicembre 2017 per adesione all'astensione di categoria dei difensori (poi l'udienza è stata anticipata al 27 giugno 2017); all'udienza del 21 giugno 208 il processo è stato rinviato per trattative all'udienza del 13 settembre 2018; all'udienza del 13 settembre 2018 il processo è stato rinviato per trattative al 15 gennaio 2019; all'udienza del 1 ottobre 2020 il processo è stato rinviato per trattative al 2 novembre 2020. Infatti, con riferimento ai vari rinvii determinati dalle trattative, "Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile)" (Sez. 4, Sentenza n. 51448 del 17/10/2017 Ud. (dep. 10/11/2017) Rv. 271328 - 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 26449 del 13/04/2017 Ud. (dep. 26/05/2017) Rv. 270539 - Obigualmente con riferimento al rinvio per astensione dalle udienze, deve tenersi conto dell'intero periodo di rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015 Cc. (dep. 20/03/2015) Rv. 263052 - 0). Conseguentemente, tenuto conto della complessiva durata della sospensione di cui sopra, oltre che di quella per "Covid" pari a giorni 64, alla data della decisione della Cassazione (23 novembre 2021) il termine di prescrizione non era decorso, essendo maturato, invece, 7 maggio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de