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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02813/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32991/22 Rilevato che con sentenza in data 23 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 19 maggio 2021 del Tribunale di Varese che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati di cui agli art. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'elemento oggettivo: non era provato che non avesse compiuto l'esame e la verifica di regolarità dei lavori di progettazione, di costruzione, d'installazione degli impianti e di direzione dei lavori e collaudo dell'edificio, era congetturale il giudizio di sproporzionalità dell'impegno professionale riportato in fattura, la registrazione in bilancio della fattura della [OSCURATO:SOCIETA]. per un valore superiore era circostanza ascrivibile a questa e non a lui; che con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge perché non era desumibile dalla mancata presentazione dei documenti contabili il loro occultamento o distruzione, perché i verificatori erano stati comunque in grado di ricostruire i risultati economici della condotta, perché comunque era escluso il dolo; Rilevato che già in secondo grado l'imputato non aveva contestato la condanna per il reato dell'art. 544/ c1Q/4 frt .1-ii &t, ho'.

Ritenuto che i motivi proposti siano generici e fattuali: dall'istruttoria era emerso che l'imputato non aveva espletato le attività di cui alla fattura, il cui valore era ragionevolmente pari a euro 10.000 e non pari a euro 267.200, come indicato concordemente dai testi, donde la corretta configurazione del reato dell'art. 8, trattandosi di fattura per operazione inesistente emessa con dolo di evasione, tant'era vero che la Maga aveva annotato in contabilità un costo addirittura maggiore di euro 285.000, comunque non corrisposto; che non erano state prodotte le scritture contabili, donde la corretta configurazione del reato dell'art. 10 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034-01), e che la possibilità di ricostruire aliunde la contabilità non esonerava da responsabilità per il reato ascritto (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

RG 32991/22 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32991/22 Rilevato che con sentenza in data 23 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 19 maggio 2021 del Tribunale di Varese che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati di cui agli art. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputato ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'elemento oggettivo: non era provato che non avesse compiuto l'esame e la verifica di regolarità dei lavori di progettazione, di costruzione, d'installazione degli impianti e di direzione dei lavori e collaudo dell'edificio, era congetturale il giudizio di sproporzionalità dell'impegno professionale riportato in fattura, la registrazione in bilancio della fattura della [OSCURATO:SOCIETA]. per un valore superiore era circostanza ascrivibile a questa e non a lui; che con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge perché non era desumibile dalla mancata presentazione dei documenti contabili il loro occultamento o distruzione, perché i verificatori erano stati comunque in grado di ricostruire i risultati economici della condotta, perché comunque era escluso il dolo; Rilevato che già in secondo grado l'imputato non aveva contestato la condanna per il reato dell'art. 544/ c1Q/4 frt .1-ii &t, ho'. Ritenuto che i motivi proposti siano generici e fattuali: dall'istruttoria era emerso che l'imputato non aveva espletato le attività di cui alla fattura, il cui valore era ragionevolmente pari a euro 10.000 e non pari a euro 267.200, come indicato concordemente dai testi, donde la corretta configurazione del reato dell'art. 8, trattandosi di fattura per operazione inesistente emessa con dolo di evasione, tant'era vero che la Maga aveva annotato in contabilità un costo addirittura maggiore di euro 285.000, comunque non corrisposto; che non erano state prodotte le scritture contabili, donde la corretta configurazione del reato dell'art. 10 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034-01), e che la possibilità di ricostruire aliunde la contabilità non esonerava da responsabilità per il reato ascritto (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. RG 32991/22 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
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