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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 44320/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe.

2. Considerato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ha fatto pervenire la rinuncia personale al ricorso, datata 26.7.2022 e trasmessa dalla matricola della casa circondariale di Rebibbia il 28.7.2022.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe. 2. Considerato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ha fatto pervenire la rinuncia personale al ricorso, datata 26.7.2022 e trasmessa dalla matricola della casa circondariale di Rebibbia il 28.7.2022. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 44320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris