CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37644/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 novembre 1995 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 e 378 cod. pen. perché, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato, avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ad eludere le investigazioni che lo riguardavano: in particolare l'imputato avrebbe ostacolato l'attività di perquisizione che gli operanti intendevano realizzare presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'arresto di quest'ultimo, ritardando l'apertura della porta della detta abitazione mentre la P.G. udiva dall'esterno concitazione e rumori di scarico continuo nel water. 2.Propone ricorso per il tramite del \riduciario l'imputato e affida l'impugnazione a tre diversi motivi. 2.1.Con il primo lamenta violazione di legge riferita all'art. 378 cod. pen., erroneamente interpretato. La condotta ascritta al ricorrente era stata realizzata allorquando il [OSCURATO:PERSONA] era già stato arrestato. Il contegno tenuto dal ricorrente, dunque, era privo della necessaria idoneità agevolatrice, ontologicamente sottesa alla fattispecie di reato contestata. Mancherebbe, inoltre, il dolo del favoreggiamento, non ricavabile dal tenore oggettivo della condotta nè da indicazioni argonnentative dirette a rimarcare i rapporti correnti con il soggetto favorito. 2.2. Con il secondo motivo si rimarca l'omessa applicazione dell'art 384 cod. pen., considerato che il pericolo del ricorrente di essere coinvolto nell'attività di spaccio ascritta al soggetto agevolato appariva realistico, attuale e consistente. 2.3. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione, mancante, contraddittoria e comunque manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Il primo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili, quantomeno perchè manifestamente infondati. La sentenza impugnata, infatti, sottraendosi ai vizi di motivazione genericamente paventati dal ricorrente, con lineare puntualità ricostruisce gli elementi in fatto della vicenda a processo, riconducendoli, in tesi, coerentemente all'alveo della fattispecie contestata. In breve, il fatto a giudizio, secondo l'impostazione seguita dall'imputazione, si risolve in una ipotesi di favoreggiamento di soggetto indagato del reato di cui all'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990: l'imputato, in particolare avrebbe ritardato, senza alcuna valida giustificazione alternativa, l'ingresso della P.G. nell'alloggio del [OSCURATO:PERSONA], fatto oggetto di perquisizione in ambiti spazio-temporali immediatamente contigui all'arresto di quest'ultimo. Coerentemente, dunque, seguendo l'impostazione accusatoria ( dentro il citato alloggio potevano rinvenirsi estremi indiziari utili a sostenere l'accusa di spaccio ascritta al soggetto favorito), la condotta attribuita al Bruno ( ostacolare dall'interno dell'alloggio l'ingresso della P.G.) è stata ritenuta tale da integrare gli estremi del fatto di reato contestato, sia oggettivi ( considerato che il ritardo nella esecuzione del controllo ben poteva ritenersi funzionale alla dispersione degli elementi di prova ricercati, anche in considerazione dei movimenti interni all'appartamento percepiti dall'esterno dagli operanti), sia soggettivi ( validamente desunti dalla presenza del ricorrente presso l'abitazione del soggetto dedito allo spaccio e dalla mancata indicazione di ragioni giustificative quanto al contegno tenuto nell'occasione). 3.La stessa impostazione accusatoria, pienamente validata dai giudici del merito, tuttavia, rassegna al contempo gli estremi della applicabilità alla specie della causa di esclusione della colpevolezza prevista dal primo comma dell'art.384 cod. pen. Va infatti ribadito che l'art. 384, comma 1, cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi. La scriminante in questione, dunque, trova applicazione anche quando la situazione di pericolo per l'autore del reato per la libertà e l'onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata dallo stesso volontariamente prodotta (Sez. 6, n. 15327 del 14/02/2019, Quaranta, Rv. 275320; Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati, Rv. 250878; Sez. 3, n. 8699 del 09/07/1996, Perrotti, Rv. 206679), in virtù del principio immanente al sistema "nemo tenetur se detegere". In questa cornice, avuto riguardo all'ipotesi del favoreggiamento personale, si è espressamente evidenziato che la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., è applicabile anche quando l'autore del reato abbia posto in essere la condotta materiale del reato in questione con l'obiettivo di evitare un procedimento penale a proprio carico ( Sez. 6, n. 51910 del 29/11/2019, Rv. 278062). E' stato messo in evidenza, infatti, che "la nozione di libertà tutelabile assunta dall'art. 384, comma 1, cod. pen. quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale (libertà nella pienezza della sua accezione). Non sembra perciò del pari dubitabile che - quando tale libertà che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall'esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri confronti - l'interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa: diritto e valore di rango costituzionale al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e "giusta" amministrazione della giustizia" (Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati, Rv. 250878). 4.Le superiori coordinate ben si attagliano alla fattispecie a giudizio. La linea logica sottesa all'accusa prospettata ai danni dell'imputato, condivisa dalle due sentenze di merito, porta, nelle sue estreme conseguenze, a ritenere che il riscontro degli elementi fondanti il contestato favoreggiamento ( la dispersione dei momenti probatori utili a meglio definire le indagini relative all'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA]), ben avrebbe potuto condurre, in termini di immediata derivazione causale (proprio alla luce del contegno materiale supposto a sostegno della condotta di favoreggiamento), se non a una incriminazione, quantomeno a un coinvolgimento dell'odierno imputato nelle relative indagini a titolo di concorso nelle condotte illecite del soggetto favorito. Di qui la non punibilità della condotta di reato ascritta al ricorrente, contestata sotto il versante del ritenuto favoreggiamento personale, per la applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 384 cod. pen., comma 1, del resto esclusa dalla sentenza impugnata secondo linee argomentative profondamente contraddittorie rispetto al complessivo percorso logico tracciato nel fondare la responsabilità dell'imputato. Ad avviso della Corte territoriale, l'imputato non avrebbe avuto alcuna contezza delle condotte penalmente rilevanti ascrivibili al favorito, tali da poter mettere in luce un suo possibile coinvolgimento nella attività illecita del [OSCURATO:PERSONA]; a ben vedere, tuttavia, una siffatta valutazione finisce per essere inconciliabile con la consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova del delitto riferito al soggetto assertivamente favorito, mettendo così in crisi la valutazione sul dolo del favoreggiamento, contraddittoriamente ritenuta a supporto della condanna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 384 cod. pen. Così deciso il 6/09/2021. Il Consigliere estenso