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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09961/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20364-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 27; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3319/2017 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 5/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che

1. Con ricorso depositato in data 13 marzo 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità Cofir) ha chiesto di accertare e determinare il giusto indennizzo ex art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 in riferimento ad alcuni terreni di sua proprietà siti nel Comune di Sansepolcro oggetto di occupazione di urgenza nel 2004, con successiva trasformazione e realizzazione dell'opera pubblica programmata (viabilità di accesso alla zona industriale di Sansepolcro) senza che fosse mai intervenuto il decreto di esproprio nei termini di legge, avendo tuttavia il Comune deliberato l'acquisizione sanante al proprio patrimonio indisponibile dato il permanente interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

2. La società ricorrente esponeva, in particolare, che il Comune di Sansepolcro aveva offerto un indennizzo complessivo -comprensivo sia degli interessi al 5% per il periodo di occupazione illegittima, sia dell'ulteriore importo del 10% del valore del fondo a titolo di danno non patrimoniale - di Euro 37.425,00 (Euro 12,50 al metro quadro). 3.Poiché la società riteneva tale importo incongruo, ha chiesto alla Corte d'appello di determinare, oltre al giusto indennizzo ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, anche l'indennizzo per il periodo di occupazione illegittima e l'indennità per l'occupazione legittima ex art. 50 D.P.R. n. 327/2001.

4. Il Comune di Sansepolcro si è costituito in giudizio sollevando diverse eccezioni preliminari e, nel merito, chiedendo di determinare l'indennizzo ex art. 42 bis nella misura offerta - pari a Euro 37.425,00 - data la natura non edificabile dei terreni de quibus.

5. La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di una c.t.u., all'esito della quale la Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 3319/2017 depositata il 5/07/2017, superate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune, ha osservato quanto segue.

5.1. La Corte territoriale ha ritenuto di dover procedere alla valutazione del valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante e cioè quella identificata al Catasto dei terreni del Comune di Sansepolcro come foglio 82 particella 586, secondo criteri completamente diversi da quelli impiegati dal c.t.u., il quale aveva accertato che, dopo l'apposizione del vincolo espropriativo sui terreni interessati dalla procedura - e comprensivi anche delle particelle 585 e 587, derivanti dal frazionamento eseguito in data 20.6.2005 - ma prima dell'adozione del provvedimento di acquisizione, gli stessi avevano acquisito natura edificabile.

5.2. La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che ai fini della determinazione del valore venale dei beni per cui è causa occorresse fare riferimento a quella esistente al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo.

5.3. Sulla scorta di tali premesse, la Corte fiorentina ha rilevato che al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo i terreni non avevano vocazione edificatoria, bensì destinazione agricola pura, ovvero a strada di PRG, ovvero a F5-Servizi pubblici, amministrativi e sociali: quindi, all'epoca, gli stessi non potevano considerarsi edificabili, essendo del tutto irrilevanti i mutamenti di destinazione urbanistica intervenuti successivamente.

5.4. La Corte territoriale ha osservato che l'edificabilità legale del terreno va valutata al momento dell'imposizione del vincolo espropriativo e prescindendo da esso, sicché ogni altra considerazione atterebbe alla edificabilità di fatto dei fondi, di nessun rilievo giuridico, non essendo l'edificabilità prevista da alcuno strumento urbanistico. 5.5.

Dunque, una volta accertato che alla data dell'occupazione d'urgenza i terreni avevano destinazione agricola per le ragioni esposte ed erano coltivati a grano, la Corte d'appello ha ritenuto applicabile, ai fini della determinazione dell'indennità, l'art. 40 D.P.R. n. 327/2001.

5.6. Da ultimo, per quel che qui ancora rileva, la Corte d'appello ha ritenuto che il deprezzamento subito dalla proprietà residua in conseguenza dell'acquisizione sanante non fosse stato dimostrato da parte attrice, valutando le risultanze della c.t.u. apodittiche sul punto.

6. Cofir ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, con atto notificato in data 30 gosto 2017, affidato a quattro motivi.

7. Il Comune di Sansepolcro ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resiste, con controricorso, Cofir.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 1.Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 42 bis, 32, 37, 40 D.P.R. n. 327/2001, degli artt. 42 e 117 Cost., dell'art. 1, Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) si censura l'ordinanza impugnata per aver riconosciuto alla particella espropriata natura non edificabile. 2.Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione art. 42 bis , 32, 37 e 40 d.p.r. 327/2001, violazione e falsa applicazione artt.3,42,97 e 1117 Cost.; violazione e/o falsa applicazione art.1 Protocollo n.1 addizionale CEDU ex art. 360, comma 1 , n.3 cod. proc. civ.) si censura la conclusione sulla valutazione indennitaria fatta dalla Corte d'appello , sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 bis della legge 327/2001, laddove fa riferimento per la valutazione del bene al momento del trasferimento e non alla condizione del bene nel momento in cui inizia l'occupazione per la realizzazione dell'opera pubblica. 3.1 primi due motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 3.1..11 primo motivo - contenente, peraltro, ampie considerazioni di merito - muove dall'erroneo presupposto secondo cui il c.t.u. avrebbe accertato l'edificabilità del suolo espropriato al momento della materiale apprensione del bene, laddove la Corte d'appello ha accertato che il c.t.u. ha ritenuto i terreni «come non edificabili», ma - tenuto conto della vicinanza della particella 586, oggetto di occupazione sanante ed in parte adibita a strada di P.G. - alla vicina area industriale, «ha ritenuto che il valore venale dei terreni dovesse essere calcolato facendo riferimento al valore delle aree, sicuramente edificabili, inserite nel vicino comparto».

In tal modo operando - osserva la Corte - «il c.t.u. ha calcolato l'indennità di acquisizione sanante di terreni non edificabili come se invece quei terreni fossero stati edificabili».

E' evidente, pertanto, che la censura non si confronta con la ratio decidendi dell'impugnata ordinanza. 3.2.Ma vi è di più. come rilevato dal controricorrente, la doglianza di cui al primo motivo non coglie la ratio decidendi ulteriore, secondo cui i suoli in questione sarebbero inedificabili in forza delle «previsioni contenute nel codice della strada, quali integrate dall'art. 68 delle NTA», che prevedono una fascia di rispetto della strada di circa 30 metri, che «costituisce vincolo conformativo della proprietà che preclude qualsiasi tipo di edificazione.

Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

Ed inoltre, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è C inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez.

U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293; Cass., 18/06/2019, n. 16314).

La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633).

3.3. Le due censure sono anche infondate.

In tema di acquisizione sanante, invero, nell'ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, è a tale data, in cui si è realizzata la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l'indagine sulla situazione urbanistica dell'area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all'epoca dell'accordo di programma o dell'irreversibile trasformazione (Cass. 29184/2020).

Nel senso che la norma dell'art. 42 bis preveda «la corresponsione di un indennizzo, ma determinato in misura corrispondente al valore venale del bene e con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso», si è, peraltro, espressa anche la Consulta (C.

Cost. 71/2015).

Ne deriva che la Corte territoriale ha, nella specie, correttamente valutato la natura del bene e calcolato l'indennità con riferimento al momento della adozione del provvedimento di acquisizione sanante. 3.5.Da quanto suesposto deriva pertanto, anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, sulla quale peraltro, la Consulta si è già pronunciata. 4.Con il terzo motivo ( violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 , 37 e 42 bis del d.p.r. 327/2001, ex art. 360, comma 1, n. 3 c, cod. proc. civ.) si censura un passaggio motivazionale dell'ordinanza della Corte d'appello in ordine all'edificabilità legale, criterio valorizzato ai fini della determinazione del valore del bene espropriato.4.1.La censura resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi di ricorso. 5.Con il quarto motivo ( violazione e/o falsa applicazione artt. 42 bis e 33 d.p.r. 327/2001, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) si censura la statuizione che ha ritenuto non provato dalla ricorrente il deprezzamento subito dalla proprietà residua in conseguenza dell'acquisizione sanante parziale. 5.1.Sul punto la Corte d'appello aveva disatteso le conclusioni del c.t.u. che aveva ritenuto provato un decremento seppur minimo. 5.2.Assume la società ricorrente che in tal modo la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 33 del t.u. che prevede che esso debba essere computato ai fini dell'indennizzo ex art. 42 bis (cfr.

Corte cost. n. 71/2015). 5.3.Tuttavia occorre osservare che la Corte d'appello non ha escluso la possibilità di riconoscere tale voce di indennizzo, ha solo ritenuto che esso in concreto non è dovuto perché non provato da parte attrice, non essendo stato neppure chiarito dal c.t.u. quale sia attualmente il tipo di coltura praticata sui terreni rimasti in proprietà dell'espropriato. 5.4.Sub specie del vizio di violazione di legge, la ricorrente mira ad una rivalutazione del giudizio di fatto operato dalla Corte di merito, riproducendo nel ricorso stralci della c.t.u. già valutati dalla Corte territoriale.

Orbene, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).6.Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo ( violazione eio falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., degli artt. 54 d.p.r. 327/2001, 29 del d.lgs.n.150/2011, 702 bis, 702 terc, 101 e 112 cod. proc. civ.) si censura l'ordinanza impugnata per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di tardività della domanda di indennizzo del deprezzamento del fondo residuo di cui all'art. 33 d.p.r. 327/2001. 7.Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione , ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. degli artt. 42 bis e 33 d.p.r. 327/2001) si censura l'ordinanza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto che l'eventuale deprezzamento della proprietà residua del privato, nell'ipotesi di bene unitario ex art. 33 d.p.r. 327/2001, costituisca una componente del valore venale del bene immobile che deve essere indennizzato ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. 327/3001. 8.Dal rigetto del ricorso principale, deriva che resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. 9.In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate come in dispositivo 10.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 6000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20364-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 27; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3319/2017 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 5/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Con ricorso depositato in data 13 marzo 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità Cofir) ha chiesto di accertare e determinare il giusto indennizzo ex art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 in riferimento ad alcuni terreni di sua proprietà siti nel Comune di Sansepolcro oggetto di occupazione di urgenza nel 2004, con successiva trasformazione e realizzazione dell'opera pubblica programmata (viabilità di accesso alla zona industriale di Sansepolcro) senza che fosse mai intervenuto il decreto di esproprio nei termini di legge, avendo tuttavia il Comune deliberato l'acquisizione sanante al proprio patrimonio indisponibile dato il permanente interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. 2. La società ricorrente esponeva, in particolare, che il Comune di Sansepolcro aveva offerto un indennizzo complessivo -comprensivo sia degli interessi al 5% per il periodo di occupazione illegittima, sia dell'ulteriore importo del 10% del valore del fondo a titolo di danno non patrimoniale - di Euro 37.425,00 (Euro 12,50 al metro quadro). 3.Poiché la società riteneva tale importo incongruo, ha chiesto alla Corte d'appello di determinare, oltre al giusto indennizzo ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, anche l'indennizzo per il periodo di occupazione illegittima e l'indennità per l'occupazione legittima ex art. 50 D.P.R. n. 327/2001. 4. Il Comune di Sansepolcro si è costituito in giudizio sollevando diverse eccezioni preliminari e, nel merito, chiedendo di determinare l'indennizzo ex art. 42 bis nella misura offerta - pari a Euro 37.425,00 - data la natura non edificabile dei terreni de quibus. 5. La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di una c.t.u., all'esito della quale la Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 3319/2017 depositata il 5/07/2017, superate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune, ha osservato quanto segue. 5.1. La Corte territoriale ha ritenuto di dover procedere alla valutazione del valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante e cioè quella identificata al Catasto dei terreni del Comune di Sansepolcro come foglio 82 particella 586, secondo criteri completamente diversi da quelli impiegati dal c.t.u., il quale aveva accertato che, dopo l'apposizione del vincolo espropriativo sui terreni interessati dalla procedura - e comprensivi anche delle particelle 585 e 587, derivanti dal frazionamento eseguito in data 20.6.2005 - ma prima dell'adozione del provvedimento di acquisizione, gli stessi avevano acquisito natura edificabile. 5.2. La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che ai fini della determinazione del valore venale dei beni per cui è causa occorresse fare riferimento a quella esistente al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo. 5.3. Sulla scorta di tali premesse, la Corte fiorentina ha rilevato che al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo i terreni non avevano vocazione edificatoria, bensì destinazione agricola pura, ovvero a strada di PRG, ovvero a F5-Servizi pubblici, amministrativi e sociali: quindi, all'epoca, gli stessi non potevano considerarsi edificabili, essendo del tutto irrilevanti i mutamenti di destinazione urbanistica intervenuti successivamente. 5.4. La Corte territoriale ha osservato che l'edificabilità legale del terreno va valutata al momento dell'imposizione del vincolo espropriativo e prescindendo da esso, sicché ogni altra considerazione atterebbe alla edificabilità di fatto dei fondi, di nessun rilievo giuridico, non essendo l'edificabilità prevista da alcuno strumento urbanistico. 5.5. Dunque, una volta accertato che alla data dell'occupazione d'urgenza i terreni avevano destinazione agricola per le ragioni esposte ed erano coltivati a grano, la Corte d'appello ha ritenuto applicabile, ai fini della determinazione dell'indennità, l'art. 40 D.P.R. n. 327/2001. 5.6. Da ultimo, per quel che qui ancora rileva, la Corte d'appello ha ritenuto che il deprezzamento subito dalla proprietà residua in conseguenza dell'acquisizione sanante non fosse stato dimostrato da parte attrice, valutando le risultanze della c.t.u. apodittiche sul punto. 6. Cofir ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, con atto notificato in data 30 gosto 2017, affidato a quattro motivi. 7. Il Comune di Sansepolcro ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resiste, con controricorso, Cofir. 8. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 1.Con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 42 bis, 32, 37, 40 D.P.R. n. 327/2001, degli artt. 42 e 117 Cost., dell'art. 1, Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) si censura l'ordinanza impugnata per aver riconosciuto alla particella espropriata natura non edificabile. 2.Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione art. 42 bis , 32, 37 e 40 d.p.r. 327/2001, violazione e falsa applicazione artt.3,42,97 e 1117 Cost.; violazione e/o falsa applicazione art.1 Protocollo n.1 addizionale CEDU ex art. 360, comma 1 , n.3 cod. proc. civ.) si censura la conclusione sulla valutazione indennitaria fatta dalla Corte d'appello , sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 bis della legge 327/2001, laddove fa riferimento per la valutazione del bene al momento del trasferimento e non alla condizione del bene nel momento in cui inizia l'occupazione per la realizzazione dell'opera pubblica. 3.1 primi due motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 3.1..11 primo motivo - contenente, peraltro, ampie considerazioni di merito - muove dall'erroneo presupposto secondo cui il c.t.u. avrebbe accertato l'edificabilità del suolo espropriato al momento della materiale apprensione del bene, laddove la Corte d'appello ha accertato che il c.t.u. ha ritenuto i terreni «come non edificabili», ma - tenuto conto della vicinanza della particella 586, oggetto di occupazione sanante ed in parte adibita a strada di P.G. - alla vicina area industriale, «ha ritenuto che il valore venale dei terreni dovesse essere calcolato facendo riferimento al valore delle aree, sicuramente edificabili, inserite nel vicino comparto». In tal modo operando - osserva la Corte - «il c.t.u. ha calcolato l'indennità di acquisizione sanante di terreni non edificabili come se invece quei terreni fossero stati edificabili». E' evidente, pertanto, che la censura non si confronta con la ratio decidendi dell'impugnata ordinanza. 3.2.Ma vi è di più. come rilevato dal controricorrente, la doglianza di cui al primo motivo non coglie la ratio decidendi ulteriore, secondo cui i suoli in questione sarebbero inedificabili in forza delle «previsioni contenute nel codice della strada, quali integrate dall'art. 68 delle NTA», che prevedono una fascia di rispetto della strada di circa 30 metri, che «costituisce vincolo conformativo della proprietà che preclude qualsiasi tipo di edificazione. Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). Ed inoltre, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è C inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. Sez. U., 29/03/2013, n. 7931; Cass., 04/03/2016, n. 4293; Cass., 18/06/2019, n. 16314). La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass., 10/02/2017, n. 3633). 3.3. Le due censure sono anche infondate. In tema di acquisizione sanante, invero, nell'ipotesi in cui la vicenda ablatoria sia riferibile direttamente al provvedimento acquisitivo adottato ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, è a tale data, in cui si è realizzata la fattispecie traslativa, che deve essere condotta l'indagine sulla situazione urbanistica dell'area, non assumendo alcuna rilevanza quale detta situazione fosse all'epoca dell'accordo di programma o dell'irreversibile trasformazione (Cass. 29184/2020). Nel senso che la norma dell'art. 42 bis preveda «la corresponsione di un indennizzo, ma determinato in misura corrispondente al valore venale del bene e con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso», si è, peraltro, espressa anche la Consulta (C. Cost. 71/2015). Ne deriva che la Corte territoriale ha, nella specie, correttamente valutato la natura del bene e calcolato l'indennità con riferimento al momento della adozione del provvedimento di acquisizione sanante. 3.5.Da quanto suesposto deriva pertanto, anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, sulla quale peraltro, la Consulta si è già pronunciata. 4.Con il terzo motivo ( violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 , 37 e 42 bis del d.p.r. 327/2001, ex art. 360, comma 1, n. 3 c, cod. proc. civ.) si censura un passaggio motivazionale dell'ordinanza della Corte d'appello in ordine all'edificabilità legale, criterio valorizzato ai fini della determinazione del valore del bene espropriato.4.1.La censura resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi di ricorso. 5.Con il quarto motivo ( violazione e/o falsa applicazione artt. 42 bis e 33 d.p.r. 327/2001, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) si censura la statuizione che ha ritenuto non provato dalla ricorrente il deprezzamento subito dalla proprietà residua in conseguenza dell'acquisizione sanante parziale. 5.1.Sul punto la Corte d'appello aveva disatteso le conclusioni del c.t.u. che aveva ritenuto provato un decremento seppur minimo. 5.2.Assume la società ricorrente che in tal modo la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 33 del t.u. che prevede che esso debba essere computato ai fini dell'indennizzo ex art. 42 bis (cfr. Corte cost. n. 71/2015). 5.3.Tuttavia occorre osservare che la Corte d'appello non ha escluso la possibilità di riconoscere tale voce di indennizzo, ha solo ritenuto che esso in concreto non è dovuto perché non provato da parte attrice, non essendo stato neppure chiarito dal c.t.u. quale sia attualmente il tipo di coltura praticata sui terreni rimasti in proprietà dell'espropriato. 5.4.Sub specie del vizio di violazione di legge, la ricorrente mira ad una rivalutazione del giudizio di fatto operato dalla Corte di merito, riproducendo nel ricorso stralci della c.t.u. già valutati dalla Corte territoriale. Orbene, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).6.Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo ( violazione eio falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., degli artt. 54 d.p.r. 327/2001, 29 del d.lgs.n.150/2011, 702 bis, 702 terc, 101 e 112 cod. proc. civ.) si censura l'ordinanza impugnata per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di tardività della domanda di indennizzo del deprezzamento del fondo residuo di cui all'art. 33 d.p.r. 327/2001. 7.Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione , ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. degli artt. 42 bis e 33 d.p.r. 327/2001) si censura l'ordinanza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto che l'eventuale deprezzamento della proprietà residua del privato, nell'ipotesi di bene unitario ex art. 33 d.p.r. 327/2001, costituisca una componente del valore venale del bene immobile che deve essere indennizzato ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. 327/3001. 8.Dal rigetto del ricorso principale, deriva che resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. 9.In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate come in dispositivo 10.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 6000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto