CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 16053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso CORTE APPELLO ANCONAnel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2022 il giudice monocratico del Tribunale di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di molestie in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Ancona, dall'inizio del 2018 al 23 febbraio 2018, per intervenuta remissione della querela, desunta dalla reiterata assenza in giudizio della parte offesa, nonostante fosse stata regolarmente citata, con tacita accettazione da parte dell'imputato, parimenti rimasto assente nel processo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona deducendo violazione di legge, perché la contravvenzione ex art. 660 cod. pen. è perseguibile d'ufficio e sopravvive all'eventuale remissione della querela, essendo parimenti impermeabile all'incompatibilità di atti compiuti dal querelante nel corso del processo con la volontà di persistere nella richiesta di punizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha depositato tempestiva requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso, per la novella introdotta con d.lgs. n. 150 del 2022 - art. 3, comma 1, lett. b), n.1) - alla cui stregua il reato previsto e punito dall'art. 660 cod. pen. è divenuto perseguibile a querela di parte. 4. Con memoria trasmessa via Pec dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 10.47, si chiede che questa Corte "voglia accogliere il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge", e a tal fine riformare la sentenza, assolvendo l'imputato o in subordine ridurre la pena. 5. Il ricorso è infondato, alla luce della modifica normativa introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 (ex art. 6 D. L. 31 ottobre 2022, n. 162), divenuta operativa medio tempore rispetto alla proposizione del ricorso. Invero, alla stregua delle citate disposizioni, il reato previsto e punito dall'art. 660 cod. pen. è divenuto perseguibile a querela di parte, con la conseguenza che l'intervenuta remissione tacita, verificatasi nel corso del giudizio, comporta l'obbligo di rilevare la improcedibilità, attesa la natura mista - sostanziale e processuale - della procedibilità a querela, ribadita in diverse occasioni da questa Corte di legittimità. Ne discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina, più favorevole, nei procedimenti pendenti.n••• PQM Rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 16/2/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te . 4.,