CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F01Z
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: aziende edili
Parti datoriali: FUTURO IMPRESA; FENIMPRESE
Parti sindacali: CISALP
Decorrenza: 2026-04-17
Scadenza: 2031-04-16
Stipula: 2026-04-16
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245881
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245881
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
Per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini
16/04/2026
(Decorrenza: 17/04/2026 – 16/04/2031)
Parti stipulanti
1. FUTURO IMPRESA
2. FENIMPRESE
E
2. CISALP
Testo del c.c.n.l.
Premessa e ambito di applicazione
Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle
imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti
anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in
particolare nelle seguenti attività:
• costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al
completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di
fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro,
l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo
scarico e lo sgombero dei materiali;
• intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura
e simili;
• decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o
artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri
rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
• pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma,
linoleum, legno, pietre naturali;
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• preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri,
cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con
eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di attrezzature varie di servizio;
• lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature
degli edifici;
• spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici,
sgombero della neve dai tetti;
• costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche,
impianti di depurazione, ecc.;
• pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso
potabile, industriale o irriguo;
• costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
• costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento
armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi
specie;
• costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo
sgombero della neve ed altri materiali;
• costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
• messa in opera di pali, tralicci e simili;
• costruzione di linee elettriche e telefoniche;
• scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas,
telefonia, ecc.;
• realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni
allagabili;
• costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
• movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici,
preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
• esecuzione di segnaletica stradale orizzontale posa in opera di segnaletica;
• lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di
bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il
cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil amianto,
cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli
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industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e
laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
• costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni
marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee
in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio
di elementi prefabbricati;
• opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti,
comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali
naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di
riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
• infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazion i stradali, installazione di
barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di
particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza
stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
• demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto
e/o sostanze riconosciute nocive;
• demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure
la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
• progettazione lavori di opere edili;
• manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico
di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e
restauro di:
a. fabbricati ad uso abitazioni;
b) fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
c) opere monumentali;
d) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura
edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano
anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o con sorzio artigiano
che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente
contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi
gli installatori di impianti, o le stesse attività regolate da contratti artigiani di altre categorie.
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TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti
sindacali i lavoratori che fanno parte:
• di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti
alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello
stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti
in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
• di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale
dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina
dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione
dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve
avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di
accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la
razionalizzazione dei costi attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con
le esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori
che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive
Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con
qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve
essere motivato e non può essere or iginato da ragioni inerenti all’esercizio della carica
ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non
influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del
contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle
RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento
delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti
disposizioni:
a) Il lavoratore che intende esercitare il diritto ai permessi retribuiti deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramit e la R.S.A.
anche tramite PEC.
b) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni
riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di
appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a dispo sizione dal datore di
lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
c) Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai
permessi delle R.S.A., riuniranno di un monte ore annuo aziendale di permessi
retribuiti pari ad 1 ora e 3 0 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei
dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento.
d) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le
Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al
numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31
Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
e) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compres a quella riguardante la
partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto
escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce
un tetto invalicabile annuale.
f) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di
competenza. Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20%
del monte ore annuo che dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno
successivo.
g) Il monte ore di permessi sopra det erminato costituisce un limite invalicabile e non
assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt.
23 e 30 della Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza
sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali,
regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
h) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si
impegnano a comunicare alle singole aziende,anche tramite PEC, entro il mese di
dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei
dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi
aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente
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previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali
ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
i) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali
stipulanti il CCNL ed avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24
ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono
essere vistate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore
interessato e quelle relative alla partecipazione all e riunioni degli organi direttivi
devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso
organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì,
permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse
sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno tre giorni
di anticipo.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette
dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di
dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale
interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di
lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità
delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia
degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché
indicati nella convocazione.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 - Referendum
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Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgim ento del referendum saranno stabilite nei contratti
collettivi decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica
l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, per il tramite delle
articolazioni territ oriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni
regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
1. trattamenti retributivi integrativi;
2. premi di produzione; fringe benefit, welfare territoriale;
3. orario di lavoro;
4. Flessibilità - Banca ore;
5. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
6. pari opportunità;
7. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina
8. della trasferta;
9. regolamentazione dei ser vizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in
relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
10. formazione professionale;
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11. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento
alla verifica dei percorsi formativi;
12. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari
13. ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra i
fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art.
18 l. 300/70;
14. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla
15. contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante
16. specifiche clausole di rinvio; specifici accordi finalizzati all’incremento della
produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle
aziende;
17. referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
b) tutto quanto altro possa appo rtare modifiche in senso migliorativo rispetto alla
contrattazione nazionale e o regionale;
c) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla
competitività delle aziende;
d) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparec chiature, strumenti,
programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
e) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
f) le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
g) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore
dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature
e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
TITOLO II - ENTE BILATERALE
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Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 8 - Organismo Paritetico Nazionale
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 9 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti concordano sull’utilizzo del Fondo Sanitario Integrativo “MEDIPREV”, in
conformità alle norme vigenti previste all'art. 51, comma 2, lett. A del T.U.I.R. e s.m.i.
Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo a carico dei datori di lavoro, il
cui importo sarà di euro 6.00€ a carico azienda per dodici mensilità per ciascun lavoratore
in carico all’azienda da versare in rate mensili con le seguenti modalità:
• Versamento tramite F24 con codice “MEDI”
• Bonifico bancario su conto corrente del Fondo Sanitario.
Tali modalità potranno essere modificate dalle parti sociali firmatarie del presente CCNL
con apposito accordo.
La quota per l’assistenza sanitaria integrativa va versata entro il 16 del mese e al momento
del recepimento del contratto con la specifica causale “Assistenza Sanitaria Integrativa”.
Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previsto il versamento di una quota
una tantum di € 30,00 (trenta/00), da effe ttuarsi da parte del datore di lavoro con bonifico
bancario contestualmente al primo versamento relativo al lavoratore.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori
non iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del SSN della perdita delle relative prestazioni
sanitarie, salvo il risarcimento del danno subito.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad assistenza sanitaria
integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non son o da considerarsi aggiuntivi
alla presente intesa, negoziando successivamente le condizioni di adesione Fondo Sanitario
circa gli importi definiti dalla contrattazione di secondo livello.
I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente accordo, alla loro
prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo
all'istituendo Fondo Sanitario.
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Articolo 10 - Finanziamento Casse e enti bilaterali
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottar e le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 11 - Assistenza Contrattuale
Il contributo è dovuto da tutte le imprese che applicano il presente CCNL,
indipendentemente dall’adesione alle associazioni stipulanti, in quanto costituisce
obbligazione derivante dall’applicazione del contratto collettivo. L’importo del contributo
è stabilito in misura massima pari al 2% su imponibile lordo per ciascun lavoratore in forza,
ed è versato mensilmente.
• Il contributo di assistenza contrattuale:
• non ha natura di quota associativa;
• non costituisce trattenuta sindacale;
• non comporta alcun onere o trattenuta a carico del lavoratore;
• non ha natura previdenziale o assistenziale obbligatoria.
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le determinazioni assunte dalle
Parti stipulanti e la normativa vigente.
Il contributo è da versarsi tramite codice W458 o W467.
TITOLO II - CONTROVERSIE
Articolo 14 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 15 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
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In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei la voratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di
queste, con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su
istanza del datore di lavoro, provvede l'Is pettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula
del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale accordo, il datore
di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali oppure
i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 16 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della Legge 300 del 1970 i lavoratori, mediante
loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresent anti
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure i donee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 17 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti
del Lavoratori per la sicur ezza, il presente c.c.n.l. prevede che tale formazione possa
avvenire tramite l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza.
TITOLO III – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI
Articolo 18 - Assunzione
L’assunzione dei lavoratori è disciplinata dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni
del presente CCNL.
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Il rapporto di lavoro si perfeziona mediante lettera di assunzione, nella quale il datore di
lavoro è tenuto a indicare:
• la data di instaurazione del rapporto;
• la categoria d i inquadramento attribuita al lavoratore e le relative mansioni
assegnate;
• la durata dell’eventuale periodo di prova;
• l’eventuale apposizione del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
• il trattamento economico iniziale spettante;
• il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
• la sede di svolgimento della prestazione lavorativa;
• gli estremi delle registrazioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 19 - Documenti
All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare:
• la carta d’identità ovvero altro documento equipollente;
• la scheda professionale rilasciata dal Centro per l’impiego;
• la documentazione idonea a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo
familiare, nonché alle deduzioni e detrazioni fiscali;
• il codice fiscale.
Il lavoratore è altresì obbligato, al momento dell’assunzione, a comunicare all’azienda la
propria residenza e il proprio domicilio, nonché a notificare tempestivamente eventuali
successive variazioni.
L’azienda si riserva la facoltà di richiedere al lavoratore il certificato penale, purché di data
non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro, il lavoratore è tenuto a documentare ogni eventuale
variazione rilevante ai fini del diritto agli assegni per il nucleo familiare, nonché alle
deduzioni e detrazioni fiscali.
Il datore di lavoro deve rilasciare idonea ricevuta per i documenti eventualmente trattenuti.
Qualora la normativa vigente preveda specifici adempimenti a carico dell’impresa con
riferimento a determinati documenti, resta a carico della stessa l’obbligo di provvedervi.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo intervenuta, l’azienda è tenuta a
restituire al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutta la documentazione di sua spettanza.
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Articolo 20 - Periodo di prova
Il periodo di prova per i lavoratori assunti deve essere pattuito con forma scritta, a pena di
nullità ed è regolato dalla seguente tabella:
Lavoratore Giorni
Operai di 4o Livello 35
Operai Specializzati 30
Operai qualificati 30
Altri 15
L’assunzione degli autisti addetti alla conduzione e al funzionamento di autobetoniere e
autobetonpompe, qualora avvenga con inquadramento nella categoria degli operai
specializzati, può essere subordinata a un periodo di prova di durata non superiore a 30
giorni di effettivo lavoro.
Durante il periodo di prova è riconosciuta, a entrambe le parti, la facoltà di recedere dal
rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né corresponsione di indennità alcuna.
Sono esonerati dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato attività lavorativa
presso la medesima impresa, con identiche mansioni riferite alla qualifica del precedente
rapporto, purché quest’ultimo non sia cessato da oltre tre anni.
Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio del
lavoratore confermato. In caso di malattia, il periodo di prova resta sospeso; il lavoratore
sarà ammesso a proseguirlo qualora l’evento morboso non abbia durata superiore al periodo
di prova stesso.
Articolo 21 - Mutamento di mansioni
Al lavoratore temporaneamente assegnato a mansioni per le quali è prevista una
retribuzione superiore rispetto a quella ordinariamente percepita, deve essere riconosciuto
il trattamento economico corrispondente alle nuove mansioni per l’intero periodo di
adibizione alle stesse.
Qualora l’assegnazione alle nuove mansioni si protragga per oltre due mesi consecutivi di
effettiva prestazione, il lavoratore acquisisce il diritto all’inquadramento nella categoria
corrispondente alle mansioni svolte, s alvo che tale assegnazione temporanea sia avvenuta
in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Decorso il predetto termine, su formale richiesta del lavoratore, l’impresa è tenuta a
comunicare per iscritto la categoria relativa alle mansioni attribuite, fermo restando il caso
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in cui l’assegnazione a mansioni superiori sia motivata dalla sostituzione di un lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, adibito a mansioni superiori, abbia già in precedenza
acquisito la qualifica corrispondente alle stesse, egli consegue nuovamente la relativa
categoria qualora la permanenza nelle nuove mansioni si protragga per un periodo non
inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da apposita registrazione nel libro
unico del lavoro, con l’indicazione della relativa decorrenza.
Articolo 22 - Mansioni promiscue
Il lavoratore stabilmente adibito a mansioni riconducibili a diverse qualifiche è inquadrato
nella categoria superiore, con conseguente attribuzione del relativo trattamento retributivo,
qualora le mansioni proprie della qualifica superiore assumano rilievo apprezzabile,
ancorché non prevalente, rispetto al complesso dell’attività svolta.
L’eventuale attribuzione di una categoria superiore rispetto a quella di assunzione,
derivante dalle condizioni di cui al comma precedente, deve essere oggetto di regolare
registrazione da parte dell’impresa e comunicata per iscritto al lavoratore.
Articolo 23 - Orario di lavoro
In materia di orario di lavoro trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti, fatte
salve le relative eccezioni e deroghe.
L’orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, calcolate come me-
dia annua, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro applicabili nelle diverse località sono quelli stabiliti dai contratti inte-
grativi del contratto collettivo nazionale, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati ai
sensi del presente articolo in ordine alla distribuzione dell’orario normale nei vari mesi
dell’anno.
Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, l’estensione dell’attività lavorativa oltre gli
orari concordati a livello locale, nel rispetto della media annua prevista, comporta per il
lavoratore il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive previste per il la-
voro supplementare e per il lavoro straordinario.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive e organizzative, l’orario normale di lavoro sia
distribuito su sei giornate settimanali, al lavoratore spetta, per le ore prestate nella gior-
nata di sabato, una maggiorazione pari all’8%, calcolata sugli elementi retributivi deter-
minati dal presente CCNL.
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L’azienda è tenuta a esporre, in modo ben visibile e in luogo accessibile a tutti i lavoratori
interessati, l’orario di lavoro, con l’indicazione dell’ora di inizio e di fine dell’attività la-
vorativa, nonché degli orari e della durata degli intervalli di riposo durante la giornata.
Qualora non sia possibile l’affissione dell’orario nel luogo di lavoro, in quanto l’attività si
svolge all’aperto, lo stesso dovrà essere esposto presso il luogo in cui viene effettuata la
corresponsione della retribuzione.
Agli operai addetti all’esecuzione dei lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6
del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, spettano le maggiorazioni retributive previste dal pre-
sente CCNL.
Articolo 24 - Riposi annui
Gli operai hanno diritto a fruire di riposi annuali mediante permessi individuali per un
ammontare complessivo di 88 ore.
I permessi individuali maturano nella misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario ef-
fettivamente prestato; per gli operai discontinui, la maturazione avviene nella misura di
un’ora ogni 24 ore.
Ai fini della maturazione si computano altresì le ore di assenza per malattia o infortunio
indennizzate dagli Istituti competenti, nonché quelle relative al congedo matrimoniale.
La percentuale relativa ai riposi annui, pari al 4,95% degli elementi della retribuzione, è
corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavora-
tore, con riferimento a tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e
al trattamento economico delle festività.
Tale percentuale deve essere altresì calcolata sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di
produzione o su cottimi impropri.
La medesima percentuale non si applica alle seguenti voci:
• eventuali indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
• quote integrative dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (quali
quelle previste per lavori particolarmente gravosi, per minatori e boscaioli);
• retribuzione e relative maggiorazioni per lavoro straordinario, sia diurno che not-
turno o festivo;
• retribuzione e maggiorazioni per lavoro normale prestato in giorno festivo;
• maggiorazioni della retribuzione per lavoro normale o notturno;
• diaria e altre indennità;
• premi ed emolumenti analoghi.
La percentuale di cui al presente articolo non è inoltre computabile sulle indennità rela-
tive a lavori speciali disagiati, svolti in alta montagna o in zone malariche, in quanto nella
16
determinazione delle rispettive misure percentuali si è già tenuto conto dell’incidenza de-
gli istituti disciplinati dal presente articolo, in coerenza con le caratteristiche del settore
edile.
Ai fini della fruizione dei suddetti permessi, il lavoratore deve presentare apposita richie-
sta scritta con congruo preavviso, tenendo conto delle esigenze organizzative e produttive
dell’impresa.
I permessi maturati e non utilizzati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non pos-
sono essere fruiti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Qualora le ore di cui al primo comma non siano fruite, in tutto o in parte, il relativo tratta-
mento economico si intende comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione
della percentuale indicata al comma precedente.
Ai fini della maturazione dei permessi si computano altresì le ore di assenza considerate
dal presente articolo.
La presente disciplina assorbe quella concernente le festività soppresse ai sensi dell’art. 1
della legge 5 marzo 1977, n. 54, come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792,
fatto salvo il mantenimento del trattamento economico relativo alla festività del 4 novem-
bre.
In caso di modifiche derivanti da accordi specifici tra le parti o da interventi legislativi
nazionali o dell’Unione europea, le riduzioni dell’orario di lavoro previste dalla presente
disciplina saranno assorbite fino a concorrenza.
Restano ferme le intese a livello territoriale che prevedano la fruizione collettiva dei ri-
posi individuali.
Articolo 25 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Per lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si intendono quelli individuati nella
tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, nonché nei successivi provvedi-
menti integrativi o modificativi, salvo i casi in cui sia richiesta un’attività assidua e conti-
nuativa; in tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 23.
In ragione delle specifiche caratteristiche delle attività svolte, l’orario normale contrat-
tuale degli operai addetti a tali mansioni, nonché dei guardiani, portieri e custodi — anche
qualora usufruiscano di alloggio presso lo stabilimento, il cantiere, il magazzino o nelle
relative adiacenze, ivi compresi alloggi predisposti in carovane, baracche o strutture ana-
loghe — non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali calcolate come media annua.
Le ore di lavoro prestate entro i limiti dell’orario settimanale di cui al comma precedente
sono retribuite sulla base dei minimi di paga base oraria previsti dalla tabella Allegato A,
lett. a), del presente contratto, fatta eccezione per:
A) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti, anche con alloggio presso lo
stabilimento, il cantiere, il magazzino o nelle relative adiacenze, predisposto anche in ca-
rovane, baracche o simili, ai quali si applicano i minimi di paga base oraria di cui alla lett.
b) della medesima tabella.
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Al guardiano notturno, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, è ricono-
sciuta una maggiorazione pari all’8% sugli elementi della retribuzione indicati al punto 3)
dell’art. 41, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, con esclusione di ogni
ulteriore maggiorazione per lavoro ordinario notturno.
Al gruista si applicano le disposizioni di cui all’art. 22.
All’operaio di produzione che, dopo aver prestato la propria attività lavorativa durante la
giornata in un cantiere, sia richiesto di pernottare nello stesso con autorizzazione al ri-
poso, è riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, un compenso for-
fetario pari a euro 0,52 per ciascun giorno.
Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità derivante da obblighi di guardiania o
custodia.
Qualora nel cantiere pernottino più operai, il predetto compenso spetta esclusivamente al
lavoratore al quale l’impresa abbia formalmente richiesto per iscritto di pernottare in loco.
Gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione della presente disciplina.
Le parti convengono altresì che le attività individuate dal R.D. n. 2657/1923 possono ri-
guardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Articolo 26 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
In presenza di specifiche esigenze connesse alla realizzazione di opere di pubblica utilità,
a variazioni del mercato e/o alla necessità di ottimizzare l’impiego degli impianti nonché
di accelerare l’esecuzione dei lavori, le parti possono concordare modalità flessibili di
organizzazione dell’orario di lavoro, anche mediante l’adozione di turnazioni.
Il lavoro a turni può essere strutturato, in funzione delle particolari condizioni che ne
giustificano l’applicazione e con riferimento alle un ità organizzative interessate, anche su
sei giorni settimanali e articolato su più turni nell’arco della giornata.
Il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività nei turni stabiliti; qualora siano adottati
turni periodici e/o sistemi di fasce orarie , deve essere garantita l’alternanza del personale,
al fine di evitare che i medesimi lavoratori siano adibiti in via continuativa al lavoro in
orario notturno.
L’impresa è tenuta a informare la propria Organizzazione territoriale in merito agli accordi
intervenuti in materia, la quale provvederà a darne comunicazione alle Organizzazioni
sindacali territoriali.
Articolo 27 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata di domenica e deve avere una du-
rata non inferiore a 24 ore consecutive, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla normativa
vigente o dal presente contratto collettivo.
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Qualora, in applicazione delle disposizioni di legge o del presente CCNL, gli operai siano
tenuti a prestare attività lavorativa nella giornata di domenica, essi hanno diritto a fruire
del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere preven-
tivamente stabilito e comunicato al lavoratore con un preavviso di almeno 24 ore.
Gli elementi della retribuzione da assumere a riferimento sono quelli indicati al punto 3)
dell’art. 41; qualora non si tratti di operai turnisti, gli stessi devono essere maggiorati se-
condo la percentuale prevista dall’art. 38, punto 12.
In caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, e qualora la prestazione la-
vorativa sia comunque resa, al lavoratore spetta la maggiorazione prevista per il lavoro
festivo.
In conformità a quanto disposto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, per i lavora-
tori impiegati in lavorazioni organizzate su turni articolati su sette giorni consecutivi ov-
vero in presenza di particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il ri-
poso settimanale può essere fruito in modo cumulativo, previa verifica con le Rappresen-
tanze sindacali unitarie o, in loro assenza, con le competenti Organizzazioni territoriali
dei lavoratori. In ogni caso, il periodo di lavoro continuativo non può eccedere i 14 giorni
di calendario.
Articolo 28 - Soste di lavoro
Ai fini del calcolo della retribuzione non si computano le interruzioni di breve durata do-
vute a causa di forza maggiore, qualora le stesse, complessivamente considerate, non ec-
cedano i 30 minuti nell’arco della giornata; qualora, invece, l’impresa trattenga il lavora-
tore presso il cantiere, a quest’ultimo spetta la retribuzione per l’intero periodo di pre-
senza.
Nel caso in cui le sospensioni siano determinate da condizioni meteorologiche avverse, il
lavoratore è tenuto a permanere in cantiere per tutta la durata della sosta, qualora ciò sia
richiesto dal datore di lavoro.
Per il periodo di permanenza in cantiere di cui sopra, l’operaio ha diritto al trattamento di
integrazione salariale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai criteri stabi-
liti dal successivo art. 29.
Qualora la sosta, ovvero l’insieme delle soste, superi complessivamente le due ore nella
giornata, per l’intero periodo di permanenza in cantiere — comprese le prime due ore —
l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore la differenza tra il trattamento di integra-
zione salariale percepito e la retribuzione che sarebbe spettata in caso di effettiva presta-
zione lavorativa.
Articolo 29 - Sospensione e riduzione di orario
Al fine di garantire una maggiore celerità nell’esame delle istanze di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali in favore degli operai edili sospesi o con orario
ridotto, le parti si impegnano a intervenire presso gli Organi competenti, anche allo scopo
19
di accelerare i tempi di comunicazione alle imprese delle decisioni adottate dalle Com-
missioni competenti.
Le parti convengono, altresì, che, di norma, le imprese provvederanno a presentare la re-
lativa domanda entro la settimana successiva a quella di inizio della sospensione o della
riduzione dell’orario di lavoro.
In caso di sospensione o riduzione dell’orario dovute a condizioni meteorologiche, le im-
prese erogheranno, a titolo di anticipo, importi corrispondenti alle integrazioni salariali
spettanti ai sensi della normativa vigente, contestualmente alla retribuzione mensile.
Per ciascun lavoratore, in ipotesi di sospensioni o riduzioni continuative, ovvero derivanti
dal cumulo di periodi non continuativi, l’anticipo di cui sopra non deve determinare
un’esposizione dell’impresa per un ammontare complessivo superiore a 150 ore di inte-
grazioni salariali non ancora autorizzate dall’INPS.
In caso di rigetto della domanda da parte della competente Commissione provinciale
dell’INPS, l’impresa provvederà al conguaglio delle somme anticipate a tale titolo con i
trattamenti retributivi comunque dovuti al lavoratore.
Articolo 30 - Recuperi
I lavoratori possono procedere al recupero dei periodi di inattività determinati da cause
impreviste, indipendenti dalla loro volontà e da quella dell’impresa, riconducibili a cause
di forza maggiore ovvero a interruzioni dell’orario normale concordato tra impresa e la-
voratori.
I conseguenti prolungamenti dell’orario di lavoro non possono in alcun caso eccedere il
limite massimo di un’ora giornaliera e devono essere effettuati entro i 15 giorni lavorativi
immediatamente successivi al verificarsi della sospensione o interruzione.
Qualora l’orario settimanale sia articolato su cinque giorni, il datore di lavoro ha la fa-
coltà di disporre il recupero, a regime ordinario, nel sesto giorno, delle ore di lavoro nor-
male non prestate nel corso della settimana per cause indipendenti dalla volontà delle
parti.
In ogni caso, anche a seguito delle attività di recupero, non può essere superato il limite
dell’orario normale giornaliero pari a 10 ore.
Articolo 31 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
In applicazione del presente CCNL, agli operai sono riconosciuti, senza alcuna distin-
zione di genere o di altro elemento, i minimi di paga base oraria — comprensivi dell’in-
dennità di caropane per i lavori gravosi — indicati nella tabella Allegato A, che costitui-
sce parte integrante del presente articolo.
In relazione agli orari contrattuali di lavoro, si conviene che il valore orario dell’indennità
di cui alla suddetta tabella sia determinato come segue:
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• per gli operai di produzione: in misura pari a 1/173 della contingenza mensile;
• per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, nonché
per guardiani, portieri e custodi — anche qualora usufruiscano di alloggio presso
lo stabilimento, il cantiere, il magazzino o nelle relative adiacenze, predisposto an-
che in carovane, baracche o strutture analoghe — in misura pari a 1/208 della con-
tingenza mensile;
• per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base: il valore orario
dell’indennità di contingenza è determinato in misura pari a 1/173 della contin-
genza mensile.
Articolo 31 bis - Elemento variabile della retribuzione
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 32 - Lavoro a cottimo
L’eventuale prestazione lavorativa a cottimo, sia in forma individuale sia collettiva, è di-
sciplinata dalle seguenti disposizioni.
Per quanto concerne le tariffe di cottimo, esse devono essere stabilite in modo tale da ga-
rantire, al complesso dei lavoratori impegnati a cottimo nella medesima lavorazione e nei
periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all’8% dei minimi di paga base,
nonché ai concottimisti una maggiorazione retributiva non inferiore al 5% dei medesimi
minimi.
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore ovvero, in caso di
cottimo collettivo, a tutti i componenti della squadra, prima dell’avvio delle lavorazioni a
cottimo e, ove possibile, affisse all’albo di cantiere.
Devono inoltre essere rese note le seguenti informazioni:
• la composizione della squadra, in caso di cottimo collettivo, con indicazione no-
minativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
• la descrizione delle lavorazioni da eseguire;
• l’indicazione dei servizi di cantiere messi a disposizione della squadra;
• l’unità di misura adottata per la determinazione della tariffa e per la liquidazione
del cottimo;
• la tariffa di cottimo per unità di misura.
21
Affinché le tariffe di cottimo concordate tra le parti possano assumere carattere definitivo,
è necessario il superamento di un periodo di assestamento, inteso come il tempo stretta-
mente necessario alla normalizzazione del cottimo. Al termine di tale periodo, le tariffe
divenute definitive devono essere comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
La modifica o la sostituzione delle tariffe di cottimo divenute definitive a seguito del pe-
riodo di assestamento può avvenire esclusivamente in presenza di variazioni nelle condi-
zioni di esecuzione delle lavorazioni e in funzione delle stesse. In tal caso, la nuova tariffa
acquista carattere definitivo solo dopo il decorso di un ulteriore periodo di assestamento,
secondo quanto previsto al comma precedente.
Qualora il lavoratore, operando a cottimo o partecipando al cottimo in qualità di concotti-
mista, non consegua il minimo previsto al secondo comma per cause indipendenti dalla
propria capacità e volontà, gli deve essere comunque garantito il raggiungimento di tale
minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi devono avvenire in proporzione alla
retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nell’esecuzione del cottimo da
parte dei lavoratori partecipanti.
Per i cottimi di durata prolungata, il calcolo del guadagno è effettuato a lavorazione ulti-
mata, con ripartizione dell’importo complessivo in quote uguali nei periodi ordinari di
paga di cui al secondo comma; al lavoratore devono essere riconosciuti acconti in misura
non inferiore al 90% della retribuzione, maggiorata della percentuale contrattuale di cot-
timo. Qualora il lavoratore venga adibito dal cottimo al lavoro ad economia, non ha diritto
al mantenimento dell’utile di cottimo, salvo il caso in cui, a parità di condizioni operative,
l’impresa richieda il mantenimento del medesimo livello produttivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la liquidazione degli operai a cottimo è effet-
tuata secondo le disposizioni previste dal presente contratto collettivo.
Il lavoratore deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in ragione
dell’organizzazione del lavoro, sia vincolato al rispetto di un determinato ritmo produttivo
ovvero quando la valutazione della prestazione sia effettuata sulla base dei risultati deri-
vanti dalla misurazione dei tempi di lavorazione.
Ai concottimisti — intesi come i lavoratori specificamente vincolati al ritmo produttivo di
operai a cottimo e soggetti a una prestazione lavorativa superiore rispetto a quella del la-
voro ad economia — deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, una
maggiorazione minima del 5%, secondo quanto sopra previsto.
Articolo 33 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
In caso di contratto di appalto, l’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve es-
sere dotata delle macchine e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle lavorazioni
oggetto dell’appalto o del subappalto; resta comunque consentito l’utilizzo di macchinari
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e attrezzature presenti in cantiere, qualora ciò sia richiesto da esigenze connesse alla rea-
lizzazione dell’opera complessiva (quali, a titolo esemplificativo, gru, ponteggi e impianti
di betonaggio).
L’impresa artigiana che, nell’esecuzione di opere rientranti nell’ambito di applicazione
del presente contratto collettivo, affidi in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili
o affini, è tenuta a imporre all’impresa appaltatrice o subappaltatrice l’applicazione, nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle suddette lavorazioni, del trattamento economico e
normativo previsto dal presente CCNL e dagli accordi territoriali vigenti.
La medesima impresa è altresì obbligata a comunicare agli enti competenti per il cantiere
interessato la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, nonché a tra-
smettere la dichiarazione di quest’ultima attestante l’adesione al contratto collettivo na-
zionale e agli accordi locali di cui al comma precedente.
Analoga comunicazione deve essere effettuata agli enti preposti alle assicurazioni obbli-
gatorie di previdenza e assistenza, nonché alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro
aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
L’impresa artigiana appaltante o subappaltante è inoltre tenuta a fornire, per il tramite
della propria Associazione, al Sindacato territoriale, la denominazione dell’impresa ap-
paltatrice o subappaltatrice, l’indicazione delle opere affidate, la durata presunta dei la-
vori e il numero dei lavoratori impiegati, trasmettendo altresì la dichiarazione di adesione
dell’impresa medesima al contratto nazionale e agli accordi locali.
La comunicazione alle organizzazioni sindacali competenti per territorio — per il tramite
dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali
stipulanti — deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell’inizio dell’ese-
cuzione delle lavorazioni affidate in appalto o subappalto.
Ferme restando le disposizioni di cui sopra, l’impresa artigiana appaltante o subappaltante
risponde in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice, esecutrice dei lavori aventi
ad oggetto principale una o più lavorazioni edili o affini rientranti nell’ambito di applica-
zione del presente contratto, per garantire ai lavoratori di quest’ultima, impiegati nelle la-
vorazioni affidate e per l’intera durata delle stesse, il trattamento economico e normativo
previsto dal presente articolo.
Qualsiasi azione o richiesta diretta a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o su-
bappaltante i diritti derivanti dal presente articolo deve essere proposta, a pena di deca-
denza, entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni rese dall’operaio nell’ambito delle
lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, il tentativo di con-
ciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o
subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
La disciplina di cui ai commi precedenti si applica altresì all’imprenditore che svolge atti-
vità di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affi-
damento in appalto della fase esecutiva a imprese edili o affini.
23
Il rappresentante sindacale è tenuto a intervenire nei confronti dell’impresa, per il tramite
dell’Organizzazione territoriale dell’artigianato aderente alle Associazioni nazionali sti-
pulanti, al fine di assicurare il pieno rispetto della disciplina relativa all’impiego di mano-
dopera negli appalti e subappalti.
La presente disciplina non trova applicazione nei confronti delle imprese alle quali si ap-
plicano contratti collettivi di lavoro diversi da quelli relativi al settore edile e affini.
Articolo 34 – Ferie
La durata annuale delle ferie è determinata in quattro settimane di calendario (pari a 160
ore di orario normale per gli operai di produzione), con esclusione dal computo dei giorni
festivi di cui al punto 3) dell’art. 36.
Qualora l’operaio non abbia maturato un anno di anzianità, egli ha diritto a un periodo fe-
riale frazionato, nella misura di un dodicesimo del periodo annuo sopra indicato per cia-
scun mese intero di servizio maturato presso l’azienda.
Il periodo di godimento delle ferie è stabilito in funzione delle esigenze produttive, previo
accordo tra le parti, e può essere determinato con riferimento al cantiere, alla squadra ov-
vero al singolo lavoratore.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, gli accordi integrativi territoriali
disciplinano la distribuzione del periodo feriale nell’arco dell’anno, individuando altresì i
periodi nei quali, di norma, le ferie possono essere fruite.
Resta inteso che il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie.
Si rinvia, inoltre, alle disposizioni della normativa vigente che non prevedono alcuna in-
dennità sostitutiva delle ferie, risultando pertanto coerenti con quanto stabilito dall’art. 10
del decreto legislativo n. 66/2003.
La sopravvenienza di malattia durante il periodo di ferie ne determina la sospensione nei
seguenti casi:
• malattia comportante ricovero ospedaliero di durata superiore a tre giorni;
• malattia con prognosi superiore a dieci giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si produce a condizione che il lavoratore adempia agli obblighi di
comunicazione, certificazione e a ogni ulteriore adempimento necessario ai fini dell’effet-
tuazione della visita di controllo dello stato di malattia, secondo quanto previsto dalla nor-
mativa vigente e dalle disposizioni contrattuali.
FERIE E LAVORATORI MIGRANTI
Al fine di agevolare il rientro presso le proprie residenze dei lavoratori migranti, fermo
restando quanto previsto dalla contrattazione territoriale e compatibilmente con le esi-
genze tecnico-organizzative dell’impresa, gli stessi possono richiedere al datore di lavoro
di fruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti entro i 12 mesi successivi al ter-
mine dell’anno di maturazione. Resta comunque fermo l’obbligo di concordare con
l’azienda, entro il 30 aprile di ciascun anno, il periodo di fruizione delle ferie.
24
Rimane altresì fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di orario di la-
voro, con riferimento al diritto alla fruizione di almeno due settimane consecutive di ferie
nell’anno di maturazione.
Articolo 35 - Gratifica natalizia
Gli operai hanno diritto, per ciascun anno di anzianità continuativa maturata presso l’im-
presa, a una gratifica di importo pari a 173 ore di retribuzione di fatto.
In caso di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavora-
tore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi interi di servi-
zio prestati presso l’impresa.
La corresponsione della suddetta gratifica avviene secondo le modalità previste dall’art.
37 del presente CCNL.
Articolo 36 - Festività
Sono considerati giorni festivi:
• tutte le domeniche;
• le giornate di riposo compensativo per lavoro prestato di domenica;
• le seguenti festività nazionali:
o 1° gennaio (Capodanno);
o 6 gennaio (Epifania);
o lunedì successivo alla Pasqua;
o 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
o 1° maggio (Festa del lavoro);
o 2 giugno (Festa della Repubblica);
o 15 agosto (Assunzione);
o 1° novembre (Ognissanti);
o 8 dicembre (Immacolata Concezione);
o 25 dicembre (Natale);
o 26 dicembre (Santo Stefano);
o la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è situato il cantiere.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali sopra
elencate, le Associazioni territoriali provvederanno a individuare, di comune accordo, una
giornata sostitutiva.
25
Il trattamento economico per le festività è corrisposto dall’impresa al lavoratore, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, nella misura di 8 ore degli elementi della retribu-
zione.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, per i quali
trovi applicazione l’orario normale settimanale di 48 ore ai sensi dell’art. 25, il tratta-
mento economico per le festività è determinato nella misura di 10 ore.
Ai sensi della legge, il trattamento economico relativo alle festività deve essere integral-
mente corrisposto anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa non imputabile alla
volontà del lavoratore, purché — con riferimento alle festività religiose — tale sospen-
sione non si protragga da oltre due settimane.
Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è riconosciuto dall’impresa un trat-
tamento economico pari a 8 ore di retribuzione, calcolata sugli elementi previsti dal pre-
sente contratto.
Articolo 37 - Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 38 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Ai fini dell’applicazione delle percentuali di maggiorazione di seguito previste, si consi-
dera lavoro supplementare o straordinario quello prestato oltre l’orario stabilito dal pre-
sente contratto collettivo.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito entro il limite massimo di 250 ore annue.
L’azienda può richiedere lo svolgimento di prestazioni straordinarie, previo preavviso al
lavoratore di almeno 48 ore, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, indifferibilità o occa-
sionalità.
Qualora, per inderogabili e oggettive esigenze tecnico-produttive, l’azienda disponga pre-
stazioni di lavoro straordinario nella giornata di sabato, è tenuta a darne preventiva comu-
nicazione — per il tramite dell’Organizzazione territoriale artigiana cui aderisce — alla
Rappresentanza sindacale unitaria territoriale, al fine di consentire eventuali verifiche.
A fini informativi, con cadenza bimestrale, le Organizzazioni territoriali dell’artigianato
forniscono, congiuntamente alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale, dati rela-
tivi al lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per lavoro notturno si intende quello prestato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino; per la-
voro festivo si intende quello svolto nei giorni festivi, con esclusione del lavoro domeni-
cale compensato mediante riposo sostitutivo.
26
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le se-
guenti:
1. Lavoro straordinario 35%
2. Lavoro festivo 45%
3. Lavoro festivo straordinario 55%
4. Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 28%
5. Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 12%
6. Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 14%
7. Lavoro notturno del guardiano 8%
8. Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono
lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte
16%
9. Lavoro notturno straordinario 40%
10. Lavoro festivo notturno 50%
11. Lavoro festivo notturno straordinario 70%
12. Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i
turnisti 8%
Le suddette percentuali sono calcolate, per gli operai retribuiti a economia, sugli elementi
della retribuzione; per i lavoratori a cottimo, si tiene conto altresì dell’utile effettivo di
cottimo.
In caso di superamento del limite delle 48 ore settimanali mediante prestazioni di lavoro
straordinario, deve essere effettuata apposita comunicazione alla Direzione Provinciale
del Ministero del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4 del decreto legi-
slativo n. 66/2003, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni
amministrative vigenti.
La media delle 48 ore settimanali è calcolata su un periodo di riferimento pari a 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti connessi alla comunicazione del lavoro straordinario, per unità
produttiva deve intendersi il cantiere.
Articolo 39 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte,
in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli
elementi della retribuzione e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo
contrattuale di cottimo.
Gruppo A) Lavori vari
27
TABELLA UNICA NAZIONALE SITUAZIONE
EXTRA
TABELLA
UNICA
NAZIONALE
SITUAZIONE
EXTRA
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando
le lavorazioni continuino oltre la prima
mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)
4
5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici
demolitori non montati su supporti
(limitatamente agli operai addetti alla manovra
dei martelli)
5
5
3) Lavori di palificazione o trivellazione
limitatamente agli operai addetti e
normalmente sottoposti a getti di acqua o fango
5
12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori
per armamento ferroviario
8
15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti,
con o senza motore, in mare, lago o fiume
8
17
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe
8
17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli
stabilimenti di prefabbricazione, quando
l’elevata temperatura degli stampi stessi, per il
riscaldamento prodotto elettricamente, con
vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli
stessi operai addetti condizioni di effettivo
disagio
10
10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di
prefabbricazione, con l’impiego di sostanze
nocive per la lubrificazione di stampi portati ad
elevata temperatura con conseguente
nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da
determinare per gli operai addetti condizioni di
effettivo disagio
10
10
28
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono
od impiegano sostanze nocive, oppure a
condizioni di elevata temperatura od in altre
condizioni di disagio, limitatamente agli operai
edili che lavorano nelle stesse condizioni di
luogo o di ambiente degli operai degli
stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno
speciale trattamento. La stessa indennità spetta
infine per i lavori edili che, in stabilimenti
industriali che producono o impiegano
sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei
quali non è richiesta normalmente la presenza
degli operai
degli stabilimenti stessi e nei quali si
riscontrano obbiettive conduzioni di nocività.
11
17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione
(bilancini, cavallo o comunque in sospensione)
12
20
11) ) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta
a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi
presentino condizioni di effettivo disagio
13
20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza
del 60% ed oltre
13
22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti
16
23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono
intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi
protettivi disposti dall'impresa l'operaio è
costretto a lavorare con i piedi immersi dentro
l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)
16
28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta
17
35
29
16) Costruzione di camini in muratura senza
l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione
di sopramano, a partire dalla altezza di m 6 dal
piano terra, se isolato o dal piano superiore del
basamento, ove esista, o 17 35 dal tetto del
fabbricato stesso
17
35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10
metri
17
35
18) Lavori per fognature nuove in galleria
19
35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con
profondità superiore a metri
20
35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature
preesistenti
21
40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10
metri
22
40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti
27
55
Sono ricomprese tra le situazioni cosiddette “extra” le seguenti province: Bologna, Fer-
rara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo allo stato plastico, qualora il lavoratore sia
tenuto a operare con i piedi immersi nel materiale, l’impresa ha l’obbligo di fornire idonei
dispositivi protettivi, quali zoccoli o stivali in gomma.
Gruppo B – Attività in galleria
Al personale impiegato nelle lavorazioni in galleria spetta, oltre alla normale retribuzione,
una specifica indennità, la cui misura è definita dalle Associazioni territoriali competenti
per ambito, entro i limiti massimi di seguito indicati:
• per il personale addetto ad attività di riparazione o manutenzione ordinaria delle
gallerie e degli impianti nei tratti già ultimati, nonché per i lavori di armamento
ferroviario: fino al 18%.
In assenza di nuove determinazioni adottate dalle Associazioni territoriali secondo quanto
sopra previsto, resta confermata l’indennità percentuale attualmente applicata.
30
Qualora le lavorazioni in galleria si svolgano in condizioni di particolare gravosità —
quali, a titolo esemplificativo, la presenza di intensi getti d’acqua in pressione che inve-
stano direttamente gli operai, l’esecuzione di gallerie o pozzi con avanzamento dal basso
verso l’alto con pendenza superiore al 60%, ovvero gallerie caratterizzate da sezione par-
ticolarmente ridotta o con fronte di avanzamento situato a distanza superiore a un chilo-
metro dall’imbocco — le parti interessate possono richiedere alle competenti Associa-
zioni territoriali la determinazione di un’ulteriore indennità, in misura comunque non su-
periore al 20%.
Nel caso di gallerie sviluppate su più ambiti territoriali nei quali risultino applicate diffe-
renti percentuali di indennità di cui al primo comma, le parti interessate possono promuo-
vere, presso le Associazioni territoriali competenti, la definizione di percentuali uniformi,
sulla base di criteri di ponderazione ritenuti adeguati alle specificità del caso.
Articolo 40 - Trasferta
A) Disposizioni generali
Al lavoratore in servizio, al quale venga disposto di svolgere temporaneamente la propria
attività in un luogo diverso da quello abituale, spetta il rimborso delle eventuali maggiori
spese di trasporto sostenute.
Qualora il lavoratore sia assegnato a un cantiere differente rispetto a quello di assunzione,
ubicato oltre i limiti territoriali previsti dall’accordo locale, egli ha diritto a una diaria pari
al 10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, restando ferme eventuali percentuali più elevate stabilite a livello territoriale.
Ai lavoratori dipendenti da imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione
di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le disposizioni di cui ai commi prece-
denti, fatta salva la corresponsione delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia,
qualora il lavoratore sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività presso
un impianto situato in un comune diverso da quello di assunzione, con una percorrenza
aggiuntiva superiore a 10 chilometri rispetto ai confini del comune medesimo, allo stesso
spetta una diaria del 10%, calcolata sugli elementi della retribuzione, per ogni ora di la-
voro effettivamente prestata.
Non è dovuta alcuna diaria nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga nel comune
di residenza o di abituale dimora del lavoratore, ovvero quando la nuova destinazione
comporti per quest’ultimo un effettivo avvicinamento alla propria residenza o dimora abi-
tuale, tale da determinare un concreto beneficio.
Nei casi in cui spetti la diaria, il lavoratore è tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro
all’orario stabilito per l’inizio dell’attività.
In caso di pernottamento fuori sede, l’impresa è obbligata a rimborsare le spese di viaggio
e a provvedere all’alloggio e al vitto, ovvero al rimborso delle relative spese, qualora non
siano state preventivamente concordate in forma forfettaria. In tale ipotesi, non è dovuta
la diaria prevista dal presente articolo.
31
Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di
provenienza, il trattamento economico complessivo spettante al lavoratore in trasferta —
costituito dal minimo di paga base, dall’indennità di contingenza, dall’indennità territo-
riale di settore e dalla quota soggetta a contribuzione del trattamento di trasferta previsti
dal contratto integrativo di provenienza (secondo livello di contrattazione) — non può ri-
sultare inferiore al trattamento complessivo derivante dall’applicazione del minimo di
paga base, dell’indennità di contingenza, dell’elemento economico territoriale e dell’in-
dennità territoriale previsti nella circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
L’eventuale differenza è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. Il lavora-
tore in trasferta resta iscritto alla Cassa edile artigiana di provenienza, salvo il caso di can-
tieri con durata superiore a tre mesi al di fuori della medesima circoscrizione territoriale.
In tale ipotesi, l’impresa è tenuta a iscrivere i lavoratori presso la Cassa edile della nuova
circoscrizione a decorrere dal secondo periodo di paga successivo all’inizio della tra-
sferta, a condizione che, in tale periodo, la trasferta copra l’intero mese.
Resta comunque facoltà dell’impresa procedere all’iscrizione del lavoratore presso la
Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori anche per il periodo di trasferta antecedente
al termine sopra indicato.
Restano in ogni caso iscritti alla Cassa edile di provenienza i lavoratori dipendenti da im-
prese operanti nei seguenti ambiti: costruzione di linee e condotte, manutenzione e ripara-
zione stradale, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e posa in opera di
strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, re-
cupero e manutenzione, risanamento ambientale, nonché restauro artistico e monumen-
tale. Le Associazioni nazionali stipulanti possono integrare tale elenco.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, l’impresa esecutrice di opere pub-
bliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell’avvio dei lavori, alle Casse edili com-
petenti per il territorio in cui si svolgono le lavorazioni. Le parti convengono altresì che
l’impresa deve comunicare alla medesima Cassa l’elenco dei lavoratori inviati in trasferta,
indicando il cantiere di destinazione; tale comunicazione deve avvenire con la medesima
periodicità prevista per i lavoratori iscritti alla Cassa edile di provenienza.
Nei casi sopra indicati, l’impresa è inoltre tenuta a trasmettere alla Cassa edile compe-
tente per territorio la documentazione relativa alle denunce periodiche delle retribuzioni
corrisposte e ai versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per i lavoratori
in trasferta.
In mancanza di tale adempimento, su richiesta della Cassa edile territorialmente compe-
tente, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la suddetta documentazione.
In applicazione della clausola sociale vigente per le opere pubbliche, spetta alla Cassa
edile del luogo di esecuzione dei lavori il rilascio del certificato di regolarità contributiva
su richiesta dell’impresa o del committente.
Tale certificazione è rilasciata sulla base dell’attestazione di regolarità contributiva rela-
tiva ai lavoratori in trasferta, rilasciata dalla Cassa edile di provenienza.
32
Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure sopra richiamate, nel caso di
trasferta di durata inferiore a tre mesi, la Cassa edile artigiana di provenienza — alla
quale l’impresa risulta iscritta — è legittimata al rilascio dell’attestazione di regolarità
contributiva per i lavoratori interessati dalla trasferta.
B) Disposizioni per gli addetti ai lavori di armamento ferroviario
Nell’ambito delle lavorazioni relative all’armamento delle linee ferroviarie, per “cantiere”
si intende l’intero tratto di linea oggetto di uno specifico contratto di appalto, anche qua-
lora lo stesso sia articolato in più tronchi o lotti. Per “posto di lavoro” si intende, invece, il
punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nel corso dell’esecuzione delle
lavorazioni, nell’ambito del cantiere, ove il lavoratore è tenuto a svolgere la propria atti-
vità.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi sul posto di lavoro all’orario stabilito dal cantiere, munito
degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.
È stabilito che all’operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario — indipendente-
mente dalla natura, pubblica o privata, del committente, nonché dall’estensione del can-
tiere e/o dalla collocazione del posto di lavoro rispetto al comune di assunzione — è rico-
nosciuta un’indennità di cantiere ferroviario pari al 15%, calcolata sugli elementi della re-
tribuzione per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.
La suddetta indennità si intende comprensiva, in via forfettaria, delle spese di trasporto
degli attrezzi qualora gli stessi non siano messi a disposizione sul posto di lavoro, nonché
sostitutiva e assorbente della diaria prevista dalle disposizioni generali del presente arti-
colo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di trasferimento del lavo-
ratore da un cantiere a un altro e/o da un comune a un altro.
Qualora l’impresa richieda al lavoratore il pernottamento in loco, è tenuta a garantire il
vitto e l’alloggio, ovvero a rimborsare le relative spese, qualora le stesse non siano state
previamente determinate in misura forfettaria.
Articolo 41 - Elementi della retribuzione
Ai fini dell’applicazione del presente contratto collettivo, si conviene quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria
Per minimi di paga base oraria si intendono quelli stabiliti nella tabella allegata al pre-
sente contratto.
2) Paga base oraria di fatto
Per paga base oraria di fatto si intende il trattamento retributivo riconosciuto all’operaio a
titolo individuale (“ad personam”), costituito dal minimo contrattuale aumentato
dell’eventuale superminimo.
3) Elementi della retribuzione ai fini del calcolo
Ai fini dell’inquadramento dei lavoratori, nonché per l’applicazione delle disposizioni
33
contrattuali che vi fanno espresso riferimento, devono essere assunti a base di calcolo i
seguenti elementi retributivi:
a) per gli operai retribuiti a economia:
• paga base di fatto;
• indennità di contingenza;
• indennità territoriale di settore;
• elemento economico territoriale;
b) per gli operai retribuiti a cottimo:
• paga base di fatto;
• indennità di contingenza;
• indennità territoriale di settore;
• elemento economico territoriale;
• utile minimo contrattuale di cottimo;
• utile medio ed effettivo di cottimo, ove previsto.
Per i capisquadra, oltre agli elementi sopra indicati, deve essere inclusa nella base di cal-
colo anche la specifica maggiorazione riconosciuta per lo svolgimento di tale funzione.
Oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3), ai fini del calcolo deve essere considerato
ogni ulteriore emolumento avente carattere continuativo, con esclusione delle somme cor-
risposte a titolo di rimborso spese.
Articolo 42 - Modalità di pagamento
La retribuzione deve essere corrisposta con periodicità settimanale, quattordicinale, quin-
dicinale ovvero mensile, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Qualora il pe-
riodo di paga sia fissato su base quattordicinale, quindicinale o mensile, possono essere
erogati acconti settimanali in misura non inferiore, indicativamente, al 90% della retribu-
zione e degli assegni per il nucleo familiare maturati.
Indipendentemente dalla periodicità adottata, il saldo delle competenze deve essere effet-
tuato entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga di riferimento.
In caso di ritardo nel pagamento della retribuzione oltre il suddetto termine, il lavoratore
ha facoltà di recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il licen-
ziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. In presenza di comprovate e
particolari circostanze, tale termine può essere prorogato mediante accordo tra le Associa-
zioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Qualora il pagamento della retribuzione avvenga in luogo diverso dal cantiere, al lavora-
tore deve essere consentito di interrompere l’attività lavorativa in tempo utile per raggiun-
gere il luogo di pagamento all’orario stabilito per la cessazione del lavoro.
34
La corresponsione della retribuzione deve avvenire immediatamente al termine della pre-
stazione lavorativa ovvero durante i periodi di sospensione giornaliera dell’attività.
All’atto del pagamento deve essere consegnato al lavoratore un prospetto paga o docu-
mento equivalente contenente tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente.
Eventuali contestazioni relative alla corrispondenza tra la somma percepita e quella risul-
tante dal documento retributivo, nonché alla qualità della moneta, devono essere solle-
vate, a pena di decadenza, al momento stesso dell’erogazione della retribuzione.
Articolo 43 - Trattamento in caso di malattia
L’assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno in cui si verifica l’evento,
salvo ipotesi di comprovato impedimento; il lavoratore o l’apprendista è altresì tenuto a
trasmettere il relativo certificato medico entro due giorni dall’inizio dell’assenza.
In caso di malattia, il lavoratore non in periodo di prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di nove mesi continuativi, senza interruzione dell’anzianità di servi-
zio. Qualora l’anzianità superi i tre anni e mezzo, tale periodo è elevato a dodici mesi
consecutivi. In presenza di più episodi morbosi o di ricadute della medesima patologia, il
diritto alla conservazione del posto è riconosciuto per un periodo massimo complessivo di
nove mesi nell’arco di venti mesi consecutivi, ovvero di dodici mesi nell’arco di venti-
quattro mesi consecutivi per i lavoratori con anzianità superiore a tre anni e mezzo.
Decorso tale periodo, qualora l’impresa proceda al licenziamento, ovvero la malattia —
debitamente accertata — non consenta la ripresa dell’attività lavorativa, al lavoratore
spettano l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico previsto dalle di-
sposizioni contrattuali vigenti. Qualora, invece, l’impresa non receda dal rapporto, lo
stesso resta sospeso, fermo restando il decorso dell’anzianità ai fini del preavviso.
Il lavoratore che si ammali durante il periodo di preavviso ha diritto, oltre al trattamento
economico previsto, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso mede-
simo.
Per quanto concerne il trattamento economico erogato dagli enti assicuratori in caso di
malattia, si rinvia alla disciplina generale in materia di assistenza agli operai dell’indu-
stria.
Durante l’assenza per malattia, entro i limiti di conservazione del posto previsti dal pre-
sente articolo, l’azienda è tenuta a corrispondere mensilmente al lavoratore e all’apprendi-
sta non in prova un trattamento economico giornaliero determinato moltiplicando le quote
orarie sotto indicate della retribuzione — composta da minimo di paga base, indennità
territoriale di settore, elemento economico territoriale e indennità di contingenza — per il
numero di ore risultante dalla divisione per sei dell’orario settimanale contrattuale vigente
nella circoscrizione durante il periodo di assenza.
Le suddette quote orarie sono determinate applicando alla retribuzione oraria i seguenti
coefficienti:
1. per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 6 giorni: 0,5495;
35
2. per il 1°, 2° e 3° giorno, qualora la malattia superi i 12 giorni: 1,0495;
3. dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;
4. dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;
5. dal 181° al 365° giorno, limitatamente alle giornate non indennizzate dall’INPS:
0,5495.
Le parti convengono che, a livello di contrattazione collettiva regionale, nel rispetto delle
regole e delle procedure del sistema di relazioni sindacali, possano essere individuati
coefficienti diversi rispetto a quelli di cui ai punti 1) e 2), nonché le relative modalità di
applicazione ed erogazione.
Per i giorni di carenza relativi ad assenze per malattia di durata inferiore a sette giorni, la
percentuale del 4,95% relativa ai riposi annui è integralmente corrisposta dall’impresa al
lavoratore.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i quali si ap-
plicano i minimi di paga base oraria, le quote orarie sono determinate applicando alla re-
tribuzione oraria i medesimi coefficienti sopra indicati.
Il trattamento economico giornaliero così determinato è corrisposto dall’impresa per sei
giorni alla settimana, con esclusione delle festività.
In caso di ricaduta nella medesima malattia, ovvero in altra patologia ad essa connessa e
riconosciuta come tale dall’INPS, ai fini dell’applicazione dei coefficienti si fa riferi-
mento alla disciplina prevista dal medesimo Istituto.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di
malattia è determinato moltiplicando le quote orarie per il numero di ore giornaliere risul-
tanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale pattuito.
Qualora nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia si siano verificate as-
senze ingiustificate — soggette a sanzioni disciplinari ai sensi del presente CCNL — il
trattamento economico dovuto dall’impresa è ridotto in misura pari a 1/173 per ogni ora
di assenza ingiustificata; per gli operai di cui al nono comma, la riduzione è pari a 1/208
per ogni ora di assenza.
Per i casi di tubercolosi resta ferma l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti.
La malattia insorta durante il periodo di prova comporta la sospensione del rapporto di la-
voro per tutta la durata dell’evento morboso, comunque entro i limiti temporali del pe-
riodo di prova stesso.
Articolo 44 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
In caso di malattia professionale, il lavoratore non in periodo di prova ha diritto alla con-
servazione del posto per un periodo di nove mesi continuativi, senza interruzione dell’an-
zianità di servizio. In presenza di più episodi morbosi o di ricadute della medesima pato-
logia, tale diritto è riconosciuto per un periodo massimo complessivo di nove mesi
nell’arco di dodici mesi consecutivi.
36
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea che impedisca in modo totale ed effet-
tivo lo svolgimento dell’attività lavorativa, e comunque non oltre la data indicata nel cer-
tificato definitivo di idoneità alla ripresa del lavoro rilasciato dall’Istituto competente.
Decorso tale periodo, qualora l’impresa proceda al licenziamento, ovvero qualora l’infer-
mità derivante dall’infortunio o dalla malattia professionale, debitamente accertata, non
consenta la ripresa dell’attività lavorativa, al lavoratore spettano l’indennità sostitutiva del
preavviso e il relativo trattamento economico.
Il lavoratore che subisca un infortunio o contragga una malattia professionale durante il
periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei
mesi, senza interruzione dell’anzianità. Una volta intervenuta la guarigione clinica, ov-
vero decorso tale termine, il rapporto di lavoro si intende risolto, restando fermo il diritto
del lavoratore al trattamento economico spettante.
Per quanto concerne il trattamento economico erogato dagli enti assicuratori in caso di in-
fortunio o malattia professionale, si rinvia alla disciplina generale prevista per gli operai
dell’industria.
Durante l’assenza per infortunio o malattia professionale, entro i limiti di conservazione
del posto previsti dal presente articolo, l’impresa è tenuta a corrispondere mensilmente al
lavoratore non in prova un trattamento economico giornaliero determinato moltiplicando
le quote orarie sotto indicate della retribuzione — composta da minimo di paga base, in-
dennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e indennità di contingenza
— per il numero di ore risultante dalla divisione per sette dell’orario settimanale contrat-
tuale vigente nella circoscrizione durante l’assenza.
Le quote orarie sopra indicate sono determinate applicando alla retribuzione oraria i se-
guenti coefficienti:
• dal primo giorno successivo all’evento infortunistico o alla data di insorgenza
della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
• dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per la giornata in cui si verifica l’infortunio, la percentuale del 4,95% relativa ai riposi an-
nui è corrisposta integralmente dall’impresa. Per il primo, secondo e terzo giorno succes-
sivi, tale percentuale è riconosciuta nella misura del 60% (pari al 2,97%).
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i quali tro-
vano applicazione i minimi di paga base oraria, le quote orarie di cui sopra sono determi-
nate applicando alla retribuzione oraria i medesimi coefficienti indicati.
Il trattamento economico giornaliero così determinato è corrisposto dall’impresa per tutte
le giornate indennizzate dall’INAIL, comprese le domeniche.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero è cal-
colato moltiplicando le quote orarie per il numero di ore giornaliere risultanti dalla divi-
sione per sette dell’orario settimanale concordato.
37
Qualora nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia profes-
sionale si siano verificate assenze ingiustificate — soggette a sanzioni disciplinari — il
trattamento dovuto dall’impresa è ridotto nella misura di 1/173 per ogni ora di assenza in-
giustificata; per gli operai di cui al comma relativo ai lavori discontinui, la riduzione è
pari a 1/208 per ogni ora di assenza.
Qualora l’infortunio o la malattia professionale insorgano durante il periodo di prova, il
lavoratore è ammesso a proseguire il periodo stesso qualora sia in grado di riprendere l’at-
tività entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è riconosciuto il tratta-
mento economico sopra previsto, a condizione che, al termine della prova, il lavoratore
venga confermato in servizio.
Ai fini del rimborso o del conguaglio da parte delle Casse edili nei confronti dell’impresa,
si applicano i seguenti coefficienti:
• dal primo giorno successivo all’infortunio o dall’inizio della malattia professio-
nale fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
• dal 91° giorno in poi: 0,045.
Articolo 45 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore non in periodo di prova è riconosciuto, in occasione del matrimonio, un
congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario.
Una volta adempiuti gli obblighi previsti a carico del lavoratore nei confronti dell’INPS,
l’impresa provvede ad anticipare l’importo corrispondente alle giornate di congedo, con
facoltà di trattenere quanto lo stesso Istituto è tenuto a erogare al lavoratore a titolo di in-
dennità per il medesimo evento.
Mediante accordi a livello territoriale, la quota del trattamento economico rimasta a ca-
rico dell’impresa può essere posta a carico delle Casse edili.
Articolo 56 – Aspettativa
Al lavoratore non in periodo di prova che ne faccia richiesta può essere accordato, com-
patibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’impresa e per una sola volta
nell’arco dell’anno, un periodo di aspettativa di durata non inferiore a quattro settimane
consecutive, per motivi di studio ovvero per esigenze personali o familiari, senza corre-
sponsione di retribuzione e senza maturazione dell’anzianità a qualsiasi effetto.
Nel caso di lavoratore straniero che debba effettuare l’uscita e il successivo rientro nel
territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso anche in forma frazio-
nata, con una durata minima di due settimane per ciascun periodo.
È altresì consentito, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’im-
presa, cumulare il periodo di aspettativa con le ferie e i riposi annui.
38
La richiesta di aspettativa deve essere formulata per iscritto, a pena di nullità, con indica-
zione delle relative motivazioni.
L’impresa è tenuta a comunicare per iscritto alla Cassa edile artigiana il periodo di aspet-
tativa concesso, nonché le motivazioni che lo giustificano.
Le parti convengono che la concessione dei suddetti periodi di aspettativa rientra tra gli
eventi rilevanti ai fini del rispetto dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 29 della legge 8
agosto 1995, n. 341.
Articolo 57 - Anzianità professionale edile
Sono previsti, a favore degli operai, specifici istituti di tutela collegati all’anzianità pro-
fessionale maturata nel settore edile.
Le imprese che applicano il presente CCNL sono tenute ad adottare le disposizioni e gli
strumenti già disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferi-
mento alle Casse edili e agli Enti bilaterali del settore.
Articolo 58 - Conservazione degli utensili
Il lavoratore è tenuto a mantenere in buono stato macchinari, utensili, attrezzature e ogni
altro bene a lui affidato, senza apportarvi modifiche se non previa richiesta e autorizza-
zione dei superiori gerarchici.
Eventuali interventi effettuati arbitrariamente su strumenti di lavoro, macchine o attrezza-
ture, ovvero su qualsiasi bene messo a disposizione, legittimano l’impresa a rivalersi sulle
competenze spettanti al lavoratore per il risarcimento del danno, previa contestazione
dell’addebito.
Per il reperimento degli utensili e dei materiali necessari allo svolgimento dell’attività la-
vorativa, il lavoratore deve rivolgersi al proprio diretto superiore. In caso di cessazione
del rapporto di lavoro, egli è tenuto a restituire al magazzino, ovvero al personale incari-
cato, tutti i beni ricevuti in consegna temporanea.
Articolo 59 - Preavviso
Il recesso dal rapporto di lavoro, sia per licenziamento sia per dimissioni dell’operaio che
abbia superato il periodo di prova, può avvenire in qualsiasi giorno, nel rispetto di un ter-
mine di preavviso che, tenuto conto delle peculiarità del settore edile, è fissato in una set-
timana per gli operai con anzianità continuativa fino a tre anni e in 10 giorni di calendario
per quelli con anzianità superiore a tre anni.
Ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, in assenza di preavviso, la parte recedente è te-
nuta a corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso non lavorato.
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Nelle ipotesi in cui il lavoratore interrompa il rapporto in modo informale e risulti irrepe-
ribile, ovvero, pur essendo stato convocato per iscritto dal datore di lavoro, non si presenti
sul luogo di lavoro, il protrarsi dell’assenza per oltre cinque giorni può essere considerato
dal datore di lavoro quale manifestazione tacita della volontà di dimettersi.
Da tale momento decorre l’ulteriore termine di cinque giorni previsto dalla normativa vi-
gente entro il quale il datore di lavoro è tenuto a effettuare la comunicazione obbligatoria
di cessazione del rapporto alle autorità amministrative competenti.
Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere formalizzati per iscritto.
Articolo 60 - Indennità in caso di morte
In caso di decesso del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva
del preavviso devono essere corrisposti, ai sensi dell’art. 2122 del codice civile, al co-
niuge, ai figli e, qualora risultino a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e
agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle suddette somme, in assenza di accordo tra gli aventi diritto, è effet-
tuata in base al bisogno di ciascuno.
È nullo qualsiasi accordo stipulato anteriormente alla morte del lavoratore avente ad og-
getto l’attribuzione o la ripartizione delle predette indennità.
Articolo 61 – Controversie
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 62 - Reclami
Tenuto conto delle specificità del settore edile e della circostanza che, al termine delle la-
vorazioni, l’organizzazione del cantiere può essere integralmente smobilitata, ogni conte-
stazione relativa alla retribuzione nonché qualsiasi pretesa connessa al rapporto di lavoro
devono essere avanzate dal lavoratore, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi
dalla cessazione del rapporto stesso.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 2113 del codice civile, come modificato
dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni.
In ogni caso, le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette
ai termini di decadenza stabiliti dal presente articolo.
Articolo 63 - Trattamento di fine rapporto
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Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai fini
della relativa rivalutazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120
del codice civile, come richiamati dall’art. 1 della medesima legge n. 297/1982.
A decorrere dal 1° luglio 1983, ai fini della determinazione del trattamento di fine rap-
porto, la retribuzione utile — secondo quanto previsto dal citato art. 2120 del codice ci-
vile — è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
• minimo di paga base;
• indennità di contingenza, nei termini stabiliti dalla legge n. 297/1982;
• indennità territoriale di settore;
• elemento economico territoriale;
• superminimi individuali (“ad personam”), sia di merito sia collettivi;
• trattamento economico previsto dall’art. 21;
• utile derivante da cottimo e concottimo;
• indennità sostitutiva di mensa;
• indennità di trasporto;
• indennità per lavori speciali disagiati di cui all’art. 23, lett. B), C), D) e F);
• indennità per lavori in alta montagna;
• indennità di cantiere ferroviario di cui all’art. 24, lett. B);
• percentuali relative ai riposi annui di cui all’art. 7.
Il trattamento di fine rapporto è determinato, per ciascun anno di servizio, in misura pari
al 100% della retribuzione utile divisa per 13,5.
Articolo 53 - Casse edili
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GLI
IMPIEGATI
Articolo 54 - Assunzione
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
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Il rapporto d'impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve
specificare:
• la data di assunzione;
• la categoria e il livello cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le
mansioni cui deve attendere;
• la durata dell'eventuale periodo di prova;
• l'apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
• il trattamento economico iniziale;
• il numero posizione nel libro matricola.
Articolo 55 - Documenti
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
• la carta d'identità o altro documento equipollente;
• la scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego;
• i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;
• i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
• i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
• numero del codice fiscale.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione
agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
L’Azienda può richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Di ogni documento che trattiene, la stessa Azienda deve necessariamente rilasciare apposita
ricevuta.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali
successivi cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa,
questa vi provvederà tempestivamente.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all 'impiegato, che ne rilascerà
ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
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Articolo 56 - Periodo di prova
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova indicato nella sottostante tabella:
Inquadramento periodo
7o livello (categoria super) 6 mesi
6o livello (categoria prima) 5 mesi
5o livello (seconda categoria) 4 mesi
4o, 3o, 2o, 1o, 2 mesi
Tale periodo di prova, a pena di nullità, deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono
ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo
di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il
periodo di prova resta sospeso fino a guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o
infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova
sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del
rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza che ciò
comporti alcun preavviso né indennità. In caso di risoluzione del rapporto per volontà
dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla
metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato, che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella
stessa impresa, con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di
prova già prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla
disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla
data di inizio del periodo di prova stesso.
Articolo 57 - Orario di lavoro
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanal i di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi,
entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo,
salvo giustificati motivi di impedimento.
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Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al
lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui
all'art. 68 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza
delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni
l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di
sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, la regolamentazione dell'orario
di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6, e dagli accordi integrativi
dello stesso.
L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88
ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente
prestato. Agli effetti di cui sopra si computano le ore di asse nza per malattia e infortunio,
debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per
gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso,
tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti
oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento
economico sostitutivo.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art.
1, della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alla festività n azionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli
impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi
individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a
concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia
in sede europea che in sede nazionale.
Articolo 58 - Elementi del trattamento economico globale
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli
impiegati sono seguenti:
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• stipendio mensile: s'intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
• superminimi;
• indennità di contingenza;
• premio di produzione territoriale;
• Elemento economico territoriale;
• indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario;
• aumenti periodici di anzianità;
• compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
• provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;
• indennità di cassa e di maneggio di denaro;
• indennità sostitutiva di mensa;
• indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria;
• ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto
a :
o titolo di rimborso spese anche se in misura forfettaria;
o rateo della tredicesima mensilità;
o rateo del premio annuo;
o rateo del premio di fedeltà.
Per determin are la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale
assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli
elementi stessi per 173.
Articolo 59 - Stipendio minimo mensile
Agli impiegati è corri sposto lo stipendio minimo mensile di cui alla allegata tabella che
forma parte integrante del presente contratto.
Articolo 60 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di
orario
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro,
non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del
45
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli
impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla
limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa
dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi
(art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello
stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza, del pr emio di produzione e
dell'Elemento economico territoriale.
E' in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale
superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura
delle mansioni.
Articolo 61 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua
proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al reca pito, alla
sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese
di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le
parti.
Articolo 62 - Indennità per lavori in alta montagna, in c assoni ad aria compressa ed
in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di
lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria,
spetta:
• per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento
economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi
e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. Le
percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e
7 dell'art. 58;
• per lavori in galleria: una indennità di € 7,75 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per
lo stesso titolo, anche da superminimi in atto ad eccezione di quelli che siano dati a titolo
di merito o per altri motivi specifici.
Articolo 63 - Indennità di cassa e maneggio denaro
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All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere
corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di
contingenza della sua categoria. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a
beneficio dell'impiegato.
Articolo 64 - Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in
ciascuna circoscrizione territoriale.
Articolo 65 - Aumenti periodici di anzianità
L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o
gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società ovvero
consorzio o associazione temporanea di imprese o società di progetto), ad uno scatto
biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sotto indi cati per
ciascuna categoria:
Qualifica Euro
impiegato 1ª super (7° livello) 16,73
impiegato 1ª (6° livello) 15,42
impiegato 2ª A (5° livello) 12,55
impiegato 2ª B (4° livello) 11,54
impiegato 3ª (3° livello) 10,78
impiegato 4ª (2° livello) 9,86
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo
stesso titolo e non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né
gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da
maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo i n cifra
degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile
agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
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Articolo 66 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla
legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di
impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per
iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo
del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare
all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello
in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti
del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Tipologia Maggiorazione
lavoro straordinario diurno 35%
lavoro festivo 45%
lavoro straordinario 55%
lavoro notturno non compreso in
turni periodici
34%
lavoro diurno compreso in turni
periodici
10%
lavoro straordinario notturno 47%
lavoro festivo notturno (escluso
quello compreso in turni periodici)
50%
lavoro notturno festivo straordinario 70%
Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino e le
percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria. Qualora l'impiegato sia retribuito
in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per
base la parte fissa.
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Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una
prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del
proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la
prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime
normale se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Articolo 67 – Trasferta
All'impiegato che venga occasionalmente e temporaneamente inviato in missione per
esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese
che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
• nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15%
sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);
• nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per
• l'intera giornata, una indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;
• nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà
all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 15% di cui sopra, un compenso
forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque
riguardare lunghi periodi, l'impresa, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio, potrà
convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfetario.
Articolo 68 - Mutamento mansioni
All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria
superiore alla sua, l’Azienda dovrà corrispondere un compenso di importo non inferiore
alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della
predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientr anti in una categoria
superiore, l’impiegato passerà, a tutti gli effetti, nella categoria superiore salvo che si tratti
di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie,
servizio militare o per altre cause che comport ino per l'impresa l'obbligo della
conservazione del posto. Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria,
l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di
almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria
di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla
differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
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Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle
mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato
anche non continuativamente.
In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore,
deve raggiungere rispettivamente sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria
e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.
Articolo 69 - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere
consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni
previste dalla legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto
a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura
del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
L'impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto col
diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso
di licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve
comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispond enza della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta,
devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può superare il 10% dello stipendio minimo
mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 70 - Giorni festivi e riposo settimanale
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
• le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
• le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
• le seguenti festività:
• Capodanno;
• 6 gennaio Epifania;
• lunedì successivo alla Pasqua;
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• 15 agosto Assunzione;
• 1° novembre Ognissanti;
• 8 dicembre Immacolata Concezione;
• 25 dicembre Santo Natale;
• 26 dicembre S. Stefano;
• Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.
Qualora le festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali o
infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà considerato dalle Associazioni territoriali un
giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività agli impiegati è dovuto, in
aggiunta alla normale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di
fatto. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo
previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra
stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni
regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo
mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
Articolo 71 – Ferie
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro
settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi. In caso di ferie frazionate,
cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale
è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su se i giorni, sei giorni
lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della
corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elem enti di cui all’art. 58 del presente
contratto n. 1 -12). In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia,
l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i
mesi compiuti di servizi o prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche
per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate
e l’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
51
Dato lo specifico scopo dell'istituto delle ferie, non è ammessa la rinuncia da parte
dell'impiegato al godimento delle ferie.
Qualora l’impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, egli avrà diritto
al rimborso per le spese effettivamente sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale
ritorno alla località dove stava godendo delle ferie, e l’azienda è tenuta a corrispondere tale
rimborso.
L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come
ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo
già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per
l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del
versamento dell'anticipo stesso.
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti e
compatibilmente con le necessità tecnico -organizzative dell'azienda, gli stessi po ssono
chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti
nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo
di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle
stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla
fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.
Articolo 72 - Tredicesima mensilità
L'impresa deve corrispondere una tredicesima.
Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere
corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i
mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere
considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Articolo 73 - Premio annuo
Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto
all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità.
Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del
rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi
dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
52
La frazione di mese non su periore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere
considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Articolo 74 - Premio di fedeltà
All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta
ed effettiva di servizio di venti anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari
ad una mensilità.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità
convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in
servizio dell'impiegato.
L'impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato non per motivi
disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi de l premio stesso quanti sono i mesi interi di
servizio prestato all'epoca della maturazione del precedente premio.
Articolo 75 - Trattamento in caso di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattr'ore salvo i casi di
giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro tre giorni il relativo
certificato medico.
Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di
interruzione di servizio dovuto a malattia all'impiegato non in prova spetta, oltre alla
conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico:
• per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e
corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi;
• per an zianità di servizio fino a sei anni compiuti: conservazione del posto e
corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi e del 50% per i
restanti mesi;
• per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per
mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi,
del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i
seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1); b) mesi
dodici in un periodo di diciotto mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2); c) mesi
quindici in un periodo di ventiquattro mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
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Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente, l'impiegato ha
diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50%
per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'impresa, se procede al licenziamento
dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato
di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego.
Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso,
salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del
posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.
All'impiegato in prova, colpito da malattia, non compete il trattamento del presente articolo.
La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata
ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti
disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Articolo 76 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso
trattamento previsto in caso d i malattia, salvo per quanto riguarda la conservazione del
posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla
data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla
ripresa di lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'attività dell'edilizia nei casi di infortunio o di
malattia professionale verificatisi sul lavoro, che comportino l'assenza dal lavoro
dell'impiegato oltre i limiti, l'impresa è tenuta a corrispo ndere all'impiegato il 50% del
trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di
degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca durante l'assenza di lavoro di un trattamento economico a
carico dell'INAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto
dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo
di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi
precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare
le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della
posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni
compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà
l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola
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differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo anteced ente
al passaggio di categoria.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di
legge e di contratto collettivo.
Articolo 77 - Congedo matrimoniale
Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permes so di 15 giorni
consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti percepiti nel normale periodo di
lavoro.
Articolo 78 - Aspettativa
All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione
e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato che, entro 15 giorni della scadenza del periodo di aspettativa, non si presenta
per riprendere servizio, è considerato dimissionario.
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti m eno i motivi che hanno
giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15
giorni.
Articolo 79 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la
rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 2120 cod. civ. sub art. 1 della legge n. 297/1982.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero
le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
L'indennità di anzianità deve calcolarsi computando anche le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della
indennità di contingenza. Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media
degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
E' in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al
presente articolo quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del
rapporto di lavoro per eventual i atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza,
assicurazioni varie) compiuti dall'impresa.
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Articolo 80 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati sono tenuti ad osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina
del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente
dipendono.
Al fine di evitare equivoci o confusione circa le persone alle quali ciascun impiegato è
tenuto a rivolgersi per avere disposizioni riguardanti il lavoro e la produzione, l'impresa
avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione
tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il
controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto,
con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle lo ro funzioni e non svolgere attività
contraria agli interessi dell'impresa.
Risolto il contratto di impiego, essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale,
delle notizie ottenute durante il servizio.
Articolo 81 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti
senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
• per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova non hanno superato i
cinque anni di servizio:
a) mesi 2 per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
b) mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti
tecnici di 4° livello;
c) mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo impiego;
• per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:
a) mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
b) mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di 4°
livello;
c) mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
• per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
a) mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
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b) mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti t ecnici di 4°
livello;
c) mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi
come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva
comunicazione e la metà o la fine del mese.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà. In mancanza di preavviso, il
recedente è tenuto verso l'altra parte ad una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del
codice civile.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità
sostitutiva del preavviso in caso di mancato rispetto del relativo obbligo da parte del
lavoratore medesimo.
La parte che riceve il preavviso può interrompere il rapporto sia all'inizio che nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto.
Durante il periodo di preavviso, l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la
ricerca di una nuova occupazione la cui distribuzione e durata saranno stabiliti dall'impresa
in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad
personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in
base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Articolo 82 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'impiegato le indennità devono essere corrisposte in favore del coniuge,
dei figli e, se vivono a carico dell'impiegato, dei parenti entro il terzo grado ed degli affini
entro il secondo grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di
previdenza compiuti dall'impresa.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo
il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del codice civile.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l 'attribuzione e la ripartizione
delle indennità.
In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità
permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno
di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, e del
D.L.L. 1° agosto 1945, n. 708, relativi al "Fondo anzianità agli impiegati".
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Articolo 83 - Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l' impresa ha
l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con
l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze,
della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI
IMPIEGATI
Articolo 85 - Classificazione dei lavoratori
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:
Livelli Categorie Parametri
7° Impiegati di 1ª super 205
6° Impiegati di 1ª 180
5° Impiegati di 2ª - operai 5° livello 150
4° Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª e operai di 4° livello 139
3° Impiegati di 3ª e operai specializzati 130
2° Impiegati di 4ª e operai qualificati 115
1° Impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni 100
La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di
retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai
singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti,
rispettivamente, per gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordi
interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.
7° livello
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla direzione,
con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità
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e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei
risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
6° livello
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni
direttive che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale con
discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle
direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità.
• Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori
di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito
dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione
tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative
che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e
amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il
coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio
dell'opera, imposta e coor dina i lavori e le professionalità anche specialistiche del
cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la
direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza.
• Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere
edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate dei beni architettonici.
• Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei
lavori di scavo arc heologico ha la responsabilità della corretta conduzione del
cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali,
diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la
metodologia tecnico scientifica. C ura il coordinamento dell'intervento e delle
diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera.
• Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti
stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici
di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.
5° livello
Appartengono a questo livello operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che
assolvono mansioni di concetto richiede nti iniziativa ed una determinata autonomia
funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una
specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza
supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i
sotto indicati impiegati operai:
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• Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione
del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei
lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i
fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà
disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia operai, nell'ambito delle direttive
impartite dall'impresa.
• Tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti ed allo
sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.
• Disegnatore di concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del
controllo e dei disegni. Impiegati amministrativi di seconda categoria.
• Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti
dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge
tale lavoro con continu ità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti
affidatigli.
• Impiegato che cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e
contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso
Istituti ed Enti di a ssicurazione, di previdenza e di assistenza dei lavoratori e cioè
con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
• Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
• Lavoratori che, oltre alle caratteristiche d i "tecnico consollista" traducono in
programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale
elemento d'uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi
informatici.
Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgo no un ruolo di coordinamento e di
gestione di cantieri con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.
Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega
dell'azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti per l'approvvigionamento.
• Restauratore di beni culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di
restauro di manufatti e opere vincolate. E' in possesso di conoscenze storiche,
grafiche e normative in materia di recupero del patri monio. Ha competenze sui
processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul
monitoraggio e controllo di gestione dello stesso. Ha capacità di coordinamento
esecutivo di più individui nella gestione del lavoro. Operatore in possesso dei
requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
• Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze
storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto
archeologico; opera in un singolo settore di scavo anche coordinando più individui.
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• Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione
operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue
la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere. Ha
conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico,
maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con
formazione specialistica al ruolo.
• Assistente di cantiere del recupero: Impiegato tecnico e amministrativo che esegue
elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti,
procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori
affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti
tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare. Ha
esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantier e di edilizia
generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.
• Progettista CAD, impiegato capace di sviluppare, sulla base di indicazioni tecniche
impartite dalla dirigenza aziendale, elaborati progettuali utilizzando le tecniche di
disegno e progettazione assistita del calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici.
• Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti
stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici
di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.
• Capo specialista conduttore di macchine complesse: è colui che, oltre ad operare su
macchine complesse per lavori di fondazioni e consolidamenti, coordina alt ri
operatori in possesso di specifico patentino con autonomia e responsabilità
operativa.
4° livello
Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o
esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche
ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri
lavoratori.
Sono inquadrati in tale livello i sotto indicati lavoratori:
• Programmatore EDP, impiegato che interpreta le specifiche di programma e
progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della
fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni ed istruzioni di linguaggio di
codifica: predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla
certificazione del programma.
• Operai di quarto livello sono coloro che, essendo altamente specializzati, dirigono
e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o
direttore tecnico e partecipano anche alla esecuzione del lavoro c on competenza e
materia.
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• Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia
esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle
lavorazioni e direzioni cui sono addetti. Esempio: operatore di macchine di
particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale
manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti
macchinari.
• Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo
nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambito delle nuove tecnologie di
industrializzazione.
• Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di
carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura
e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di
elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
• Lavoratore che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la
elaborazione di schemi e studi predeterminati.
• Addetto alla preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento
armato che interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari
componenti nelle diverse disposizioni, impartisce manda ti ai lavoratori per il
montaggio.
• Addetto, con carattere di continuità, al coordinamento ed alla preparazione di muri
di sostegno con la tecnica della "terra armata" (cioè con la posta ad incastro di
pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato
opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati
successivi sub paralleli), il quale, interpretando i disegni, provvede
all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elemen ti
individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni
operative generali fornite dal responsabile del cantiere
• Operatore per il recupero architettonico: lavoratore che, nell'ambito di lavori di
recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica
esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle
problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno.
E' in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel
quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.
• Operaio edile con esperienza plurienna le nel recupero e/o in possesso di diplomi
specialistici di formazione professionale.
• Operatore per il restauro di beni culturali: lavoratore che esegue interventi
specialistici guidati su manufatti e opere vincolate. Possiede conoscenze dei
principi di re stauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei
materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni
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metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti,
materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.
• Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.
• Operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta
specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni
metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
Lavoratore che possiede ampia e comprovata esperienza e professionalità che presta
la sua opera nella conduzione di macchine operatrici cosiddette greder
motolivellatore e vibrofinitri ci, che è in grado di intervenire in riparazioni e
manutenzione di queste e, in autonomia, esegue compiti affidatigli dai superiori per
responsabilità.
• Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione
di gallerie in sotterraneo.Lavoratore che con ampia autonomia funzionale, conduce
e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai
lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona
conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento. Riparatore meccanico o
elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine
pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario. Lavoratore che, possedendo
elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo organizzativa, conduce gru
a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le
priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al
montaggio e smontaggio.
• Addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse
realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito. Colui
che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere
espletare le mansioni dell'opera io specializzato del settore, conosce il disegno ed
esegue rilievi; conosce ed applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i
contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
• Operatore Derrik o Blondin. Tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio,
la assiematura, la curvatura di elementi di tubazione su impianti industriali o su
linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti.
• Giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e
CO2 di qualità di 10 e 20 passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio
al carbonio.
• Operai che eseguono lavori di riparazione muraria e restauro di archi, piattabande,
volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con
l'adozione di tecniche specifiche (cuci e scuci).
• Decoratore restauratore che utilizzi tecniche artistiche.
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• Posatore restauratore di rivestimento capace di eseguire con autonomia funzionale
e su disegno lavori che portano particolari difficoltà.
• Operatore d i centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di
calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di
controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e
pesatura in conformità al le istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione
preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie
funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla
compilazione dei documenti di trasporto, a l mantenimento di contatti con i clienti
per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in
entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto
all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompi sta, palista nonché alla
ordinaria manutenzione dell'impianto.
• Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con
tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e
organizza lavori di sua specialità d iversificati in piena autonomia e responsabilità
operativa e di procedure. Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio
di 3° livello e le ulteriori seguenti:
- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose,
ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del
progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni
e agli imprevisti riscontrati in parete;
- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnicoprogettuali.
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono
mansioni di concetto che comporta no un'adeguata autonomia nell'ambito delle direttive
impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo tecnico e
amministrativo.
• Impiegati tecnici: assistente tecnico è colui che pur svolgendo, in linea di massima,
compiti analoghi a quelli dell'assistente di categoria superiore, compie tuttavia la
propria opera in cantieri in cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto
preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o
particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente
di categoria superiore.
• Addetto ai calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico amministrativa dei
lavori.
• Disegnatore particolarista.
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• Impiegati amministrativi:
• Addetto all'ufficio amministrativo del personale.
• Addetto ai servizi contabili.
3° livello
Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una
generica preparazione professionale.
Profili
• Operatore EDP impiegato che pr ovvede alla preparazione e all'avviamento
dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a
consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e
di rettifica.
• Disegnatore esecutivista, colui che predispone, da un progetto articolato, elaborati
particolari su indicazioni o direttive del livello superiore.
• Impiegato d'ordine che svolge all'interno dell'impresa operazioni esecutive di tipo
amministrativo (esempio fatturazione, compilazione do cumenti accompagnatori,
semplice scrittura contabile, prima nota, registro delle presenze e/o segnatore).
• Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni
ricevute e senza diretta responsabilità curano calcoli e compu ti relativi alla
contabilità tecnicoamministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e
il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Esempio: addetto a calcoli,
impiegato alle paghe e ai contributi, addetto alla contabilità fisca le o di cantiere.
Cura contratti e preventivi sempre sotto direzione
• Operai specializzati: per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai
qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale
competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica. A
titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o
cantine composte o casseformi per armature speciali in o pere di cemento e
di natanti.
- Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri,
colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro,
messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in
mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica; montaggio e
rivestimento di scule in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di
davanzali e stipiti.
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- Camionista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
- Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di
servizio in legno o in ferro.
- Ferraiolo capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di
armatura di ferro per costruzioni in cemento armato.
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio,
smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti
componenti.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali
travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di
fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale.
- Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati
prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento
armato e precompresso.
- Addetto alla guida di mezzi di trasporto dell'azienda, destinato
all'approvvigionamento, smistamento mezzi, materiali, collocazione
maestranze sui cantieri, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria
del mezzo; provvede anche alla sua riparazione con la eventuale sostituzione
di pezzi di ricambio.
- Imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate
di galleria, effettuandone la posa in opera.
- Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispone e
sorveglia l'armamento.
- Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede
alla posa della mina ed al suo brillamento.
- Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di
lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.
- Cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi
tipo, forme di gesso ed in cemento, su modello o disegno.
- Operaio ornatista o modellista: capace di eseguire ornati o modelli
richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore.
- Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di
lavori in gesso o altri agglomerati sia al banco che sul posto.
- Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittur a,
ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e
marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera.
66
- Tappezziere di parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o
similari).
- Vetrocementista: capac e di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in
vetrocemento.
- Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro,
ceramica: marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari
difficoltà di esecuzione.
- Posatore di rivest imenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in gres,
vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione;
- Parquettista: che sa posare in opera ogni tipo di parquette.
- Linoleista che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.
- Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali
pregiati quali vetro, klinker e ceramica mosaico.
- Scalpellino: che sa eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati
semplici, sia su marmo, che su pietra.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno
due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione o
coibentazione per costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:
a) manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
b) manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e
con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose
applicate a fiamma;
c) manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda,
solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio
meccanico;
d) esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili,
per formazione delle pendenze, per riparazione su strati isolanti;
e) posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o
celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti. Deve
essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere,
prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere
disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro alle
categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E' pure addetto alla
esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di
vernici (riflettenti e colorate) sui manti impermeabili, alla
granigliatura e sab biature degli asfalti colati e dei manti
impermeabili in genere.
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- Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee
ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai,
partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Dat e le particolari
mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si
conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 spettante all'operaio
specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora
lavori a cottimo). Quando la mansione di caposquadra si eserciti su più
gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%
(quattordici per cento).
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla
l'esattezza del livello dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento
per la posa dei deviatori.
- Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere, anche
per i lavori per l'armamento ferroviario o in officina o su natanti, ordinarie
riparazioni e installazioni.
- Autista e motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina
e capace di provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in
genere; anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer,
scraper, ruspa e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con
mazza battente superiore a dieci quintali, che provvede alla conduzione e
manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che
sia capace di montarle e smontarle.
- Macchinista di locomotiva a vapore per decauvill e macchinista di rulli
compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di
ordinaria manutenzione della stessa.
- Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura
critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di
valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la
costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di
complessità e con delibera funzionale.
- Installatore: Colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e
segnalamenti in genere. MontatoreAddetto al montaggio di stazi oni
elettriche primarie. Tesatore linee AT - MT;
- Amarragista linee AT - MT
- Addetto al tracciamento linee di livellamento delle basi dei tralicci
- Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore
elettrico.
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- Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di
motori, per l'esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in
questa voce sono compresi: il capitano e cioè: il marinaio autorizzato o
padrone del comando, il capo puntone, il capo draga, il motorista di prima,
il macchinista ed il fuochista autorizzati.
- Nostromo di prima.
- Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli
di opere subacquee.
- Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrai ntende
al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.
- Operatore cartongessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di
opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature,
utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in gener e che esegue anche su
disegno.
- Decoratore, verniciatore, applicatore di parti speciali: suddividere e
distinguere, specificando le professionalità che prevedono l'utilizzo di
tecniche artistiche, da quelle non artistiche sono proprie dei pittori edili che
prevedono una ampia competenza su specifici materiali e tecnologie.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista capace di eseguire e ripristinare e su
disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico,
clinker, marmo) che per essere ese guito richiedono particolare conoscenza
dei materiali e delle nuove tecnologie (conei autobloccanti, marmi alla
veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati
nel recupero architettonico sull a base delle direttive dei suoi superiori, in
possesso di competenze tecnico-pratiche e conoscenze conseguite anche nel
sistema di formazione professionale.
- Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche
disposizioni esegue la vori specializzati nelle aree archeologiche
comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti:
lavoratore che, nell'ambito di lavori di ristrutturazione e realizzazione, dopo
adeguata e certificata formazione teorico -pratica, ese gue operazioni di
bonifica e smaltimento di materiali nocivi.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore:
operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento
della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel
secondo livello, provvede anche al coordinamento e al controllo delle
consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
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- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento
con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue
e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive
specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione. Realizza le
tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio d i 2° livello e le ulteriori
seguenti:
i. disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o
pendii naturali;
ii. ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;
iii. redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni
schematici di particolari
iv. esecutivi inerenti il lavoro;
v. rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
vi. disbosco su pendii e pareti rocciose;
vii. effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.
2° livello
Appartengono al 2° livello i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori
che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.
Profili
• Lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive.
Esempio:
- Centralinisti telefon ici, addetti alla perforazione e verifica di schede
meccanografiche, stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo
di documenti contabili con il movimento del materiale.
- Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali
capacità conseguite con normale tirocinio.
• Operai qualificati: Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci
di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.
A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:
- Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici
della categoria.
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- Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc.
perfettamente a livello in angoli e rigature.
- Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la
capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi
obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in g rado di
provvedere a dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte
asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti
in piano e verticale.
- Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di
rampe, scale, ecc.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete
o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno.
- Addetto alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di
elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per
l'armatura di struttura in cemento armato precompresso.
- Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori in armamento di galleria,
pozzi, di scavi, di fognature.
- Minatore capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per
scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il
fochino.
- Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro.
- Cementista per pietra artificiale.
- Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra e
marmo.
- Lucidatore in pietra artificiale.
- Squadratore in tufo.
- Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazionee lavori
normali di cantiere
- Stuccatore comune di soffitti e pareti.
- Stuccatore da banco comune.
- Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di
tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e
71
comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni
riportate per gli operai specializzati).
- Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature.
- Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali
diversi da quelli indicati per gli specializzati.
- Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento.
- Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli
specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari
difficoltà.
- Parquettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune.
- Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato.
- Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestiment i a mosaico, non a
disegno.
- Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per
pavimentazione.
- Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli
impianti fissi.
- Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate,
ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.
- Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le
opportune pendenze.
- Scalpellino stradale.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario.
- Colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatori.
- Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che
con mezzi meccanici.
- Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con
martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione).
- Colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico.
- Colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici.
- Colui che con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o
stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario
o deviatori.
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- Colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere
durante lo svolgimento del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato
dall'azienda ferroviaria. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è
munito di abilitazione.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore pesatore:
operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di
dosatura e pesatura, compila i documenti d i trasporto e provvede alla
manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento
con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue
e organizza lavori ordinari della s ua specialità, sotto la guida di operai con
qualifica superiore a partire da direttive generali. Realizza le seguenti
tipologie di lavorazioni:
i. pulitura di pareti rocciose con reti protettive;
ii. montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di
protezione;
iii. opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi
di servizio o di piattaforme mobili;
iv. perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su
slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e
ancoraggi;
v. provvede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e
di cantiere.
- Saldatore: capace di eseguire lavori normali con apparecchiature elettriche
o ossiacetileniche.
- Motorista o meccanico elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed
alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori
dell'armamento ferroviario.
- Guardiafili: colui che effettua la tesature delle linee dei conduttori elettrici
e/o inseriti in cicli di lavorazione, esegue giunzioni o collegamenti di cavi o
reti telefoniche di normale difficoltà.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e
segnalamenti in genere.
- Montatori di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- Addetto, nel settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di
officina.
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- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
- Aiuto tesatore linee AT -MT.
- Aiuto amarragisca linee AT - MT.
- Installatore: addetto alla installazione di impianti speciali telefonici, elettrici
di segnalamento in genere.
- Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- Autista o motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di
provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio:
capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria
manutenzione della stessa.
- Meccanico ed elettricista comune.
- Fuochista e conduttore di generatori a vapore, motorista di seconda su
natanti per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche
conduttore di locomobili a vapore con patente di 4° grado.
- Conduttore di coperta, di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a
produzione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;
- Fabbro di cantiere.
- Lattoniere e tubista comune.
- Nostromo di seconda.
- Guida palombaro.
- Campanaropipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle
manovre nella camera di equilibrio.
- Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
- Addetto alla potatura di piante di giardini e parchi con conoscenza dei
sistemi di innesto e simili.
- Operatore cartogessista, controsoffittatore: addetto alla realizzazione di
opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature,
utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per
telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale
necessario al finanziamento di sistemi a rete.
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1° livello
Appartengono alla categoria gli impiegati qui di seguito specificati:
• Dattilografi.
• Centralinisti telefonici.
• Addetti a mansioni di scritturazione e copia.
• Addetti alla perforazione di schede meccanografiche ed all'inserimento dati
• nell'elaboratore.
Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che
non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica
mansione.
Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti per iodici di anzianità
decorre dalla data di assunzione.
• Operai comuni
• Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di
livelli
Superiori.
• Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico,
quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti
al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine
o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.
• Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia
egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto
la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi,
le lavorazioni complementari di canti ere, quali: la correzione di malte al piano di
lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il
servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per
l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo
per l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione; la scelta, la
preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti
solai di particolare conformazione; l'esecuzione di la vori murari semplici
(sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei
serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura
per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi).
• Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere,
parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione:
75
- al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti
competenti già predisposte;
- al montaggio in opera, i n cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di
solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per
elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di
materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tasserine, piastrelle
in cottogres, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri
manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale,
ecc.;
- alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per
l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio testati per l'armatura di
strutture in cemento armato precompresso; al montaggio in opera, in
cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie,
capriate, cornicioni, ecc., nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti,
viadotti ed altre opere di edilizia speciale;
- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi
prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
• Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi,
asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.
• Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonché
la profilatura di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiature (non armamento)
degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchiettatura.
• Calcinato o calcinaiolo.
• Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati.
• Massicciatore stradale.
• Spalatore di neve senza impiego di mezzi meccanici.
• Addetto alla pulizia ed innalzamento dei giardini.
• Battitore o aiutante posatore stradale.
• Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.
• Aiuto decoratore, aiuto verniciatore che esegue come aiutante e sotto la guida di
operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
76
• Gettatore o tubista in cemento.
• Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie.
• Addetto all'uso di martelli pneumatici.
• Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria
compressa.
• Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi
preformati.
• Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di
superfici di getti.
• Aiutante posatore di coperture impermeabili. Bitumatore o catramista stradale.
• Canneggiatore.
• Addetto ai lavori di armamento ferroviario.
• Colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami.
• Colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo
stringimento, lo smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o
deviatoi.
• Colui che colloca in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni
di montaggio del binario o dei deviatori, o che dopo lo smontaggio del binario o dei
deviatori esegue le operazioni inverse.
• Colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami.
• Colui che nei lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere.
• Colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie
secondarie.
• Addetto al funzionamento del macchinario (come beton iere, benne raschianti,
montacarichi, biocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.).
• Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito
esclusivamente alla frenatura.
• Aiuto pontatore.
• Aiutante fuochista.
• Addetto a trasporti con decauville.
• Addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di diserbamento nell'armamento
• ferroviario.
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• Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e
ne cura la selezione, conservazione e dist ribuzione, anche se addetto ai magazzini
di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di
cantiere di prefabbricazione.
• Carrettiere, barcaiolo, battellante.
• Marinaio.
• Cuciniere o aiutante di cucina.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata
in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle
denominazioni usate dalle parti.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all' industria edilizia (ingegneri, architetti e simili),
in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili),
e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia
(geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali)
non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza
per i diplomati, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
• agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una
maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile;
• agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una
maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla impresa all'atto dell'assunzione o
del conseguimento di esso.
Caposquadra
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale,
ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto
dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più
operai di qualsiasi categoria o qualifica, e part ecipi egli stesso direttamente all'esecuzione
dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello
stesso, una maggiorazione del dieci per cento da computarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3 dell'ar t. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo
qualora lavori a cottimo).
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore
a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra
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sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 (compreso l'utile minimo
contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Commissione paritetica
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Patentino per operatori macchine complesse
I lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei
consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino.
Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e
dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato¬Regioni del
22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la
sicurezza).
Le parti demandano a OP E.S.B.I.I., a Fenimprese, Futuro Impresa e a Confsal Fisals la
progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il
rilascio di attestati di abilitazione o patentino.
Le parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche
in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.
Articolo 86 - Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con
funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di
responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione
specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli
obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza
ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Assicurazione
Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad
assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa
nello svolgimento delle proprie mansioni, con l'esclusione del caso di colpa grave o dolo.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
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Indennità di funzione
Al personale con qualifica di quadro verrà corrisposta una indennità di funzione di importo
pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a
concorrenza del 50% dell'importo predetto.
Cambiamento di mansioni
Il lavoratore che svolga mansioni proprie della qualifica di quadro, qualora ciò non sia
dovuto alla sostituzione di un altro lav oratore assente con diritto alla conservazione del
posto, avrà diritto alla relativa qualifica trascorso un periodo di 6 mesi.
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le
disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena
attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.
Articolo 87 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.
Articolo 88 - Chiamata e richiamo alle armi
Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto
alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di serviz io, sempreché si sia
messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S.
13 settembre 1946, n. 303.
Articolo 89 - Diritti
Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori
padri si fa riferimento alle norme di legge.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1° comma,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
Occupazione femminile
Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di
cui alla legislazione vigente, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile
80
nell'ambito degli Osservatori nazionale e regionali previsti dal Sistema di informazione,
formulando programmi di formazione professionale.
Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici
in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota
da parte del Comitato tecnico, che permettano l'approfondimento delle problematiche delle
sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione
delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a
verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del
lavoro.
Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno
aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di
handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
• compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o
riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di
sottoporsi a progetti terapeutico -riabilitativi. Quanto sopra si riferisce
esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura
sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre,
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime
strutture sanitarie pubbliche;
• il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale
svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavorator i extracomunitari, le parti
concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti
scuola in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola, per il tramite delle Associazioni
territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.
Tossicodipendenti
Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo stato
di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione
81
presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeuticoriabilitative
e socioassistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge n. 162 del 26 giugno 1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con periodicità
trimestrale, la documentazione idonea ad attes tare la prosecuzione del programma
terapeuticoriabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione
o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa si intende
contestualmente terminata ed il lavoratore è ten uto a riprendere immediatamente l'attività
lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive, concorderanno un periodo
di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere
al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per
le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o i periodi di
aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai
4 mesi.
Articolo 90 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni
suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni
comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino
offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una
situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze
sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la R.S.U. o le
Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali
condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Art. 90 bis – Mobbing
Le parti, concordando sull’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità della persona, si impegnano affinché venga evitata ogni fo rma di violenza
psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna quindi a fare quanto in suo potere per
prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di tal genere, posto in
essere sia dai superiori nei confronti dei sottoposti, sia da lavoratori/lavoratrici nei confronti
di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare
all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare r iferimento alla
individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare
82
l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti
firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali situazioni.
Art. 90 ter - Molestie sessuali
Al fine di favorire un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, le
parti concordano sulla necessità di ritenere del tutto inaccettabile qualsiasi comportamento
indesiderato basato sul sesso e, comunque, lesivo della dignità personale, anche ai sensi del
decreto legislativo n. 145/2005.
A tal fine, debbono essere considerate molestie sessuali tutti quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi
lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro dovrà predisporre tutte le misure per prevenire il verificarsi di tali
comportamenti e sarà tenuto alla promozione e diffusione della cultura del rispetto della
persona, nel quadro della salvaguardia e tutela della personalità psicofisica del lavoratore a
norma dell’art. 2087 c.c.
Articolo 91 - Sicurezza del lavoro
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le
imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione al la
localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni
a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e
proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri auto nomi, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e le
altre norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero
minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione
degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda -
vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizi igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuat e
anche con strutture metalliche o in legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi
provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, gli alloggiamenti ed i servizi
devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di
entrambi i sessi.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate entro e non oltre i 15 giorni
lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non
ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
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È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati
analitici concernenti:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2°
comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
• infortuni sul lavoro;
• malattie professionali;
• assenze per malattie e infortunio.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in
caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il registro dei dati ambientali e biostatistici, la cui adozione è demandata alle Associazioni
territoriali, è' istituito secondo un fac-simile predisposto a livello nazionale.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali
norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo
all'istituto Servizio sanitario nazionale.
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica de lla
prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici,
organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico, si dovrà approfondire
l'analisi costi -benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorar e in
sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente
vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale la cooperazione finalizzata allo sviluppo di strategie di
prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti concordano, infine, che le direttive della Unione Europea, attuali e future,
riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto
di riferimento per l'attività di ricerca, sperim entazione ed elaborazione che si andrà ad
individuare. Tali direttive dovranno essere prese come riferimento per una nuova
regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute
nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto te cnologico del settore delle costruzioni con
particolare riguardo alle piccole imprese ed all'artigianato.
Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad
elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di
idonee iniziative.
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Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va
esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e
formazione per la sicurezza.
La formazione professionale deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale
negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella
formazione per l'attività produttiva.
Le parti ind ividuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli
rivolti a:
• lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
• lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato;
• tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
• lavoratori occupati.
Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
Le parti concordano sulla funzionalità del "Piano di Sicurezza" nell'ambito dei diversi
approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica. Le parti
convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza
sindacale.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o
destinata quale capogruppo, mette a disposizion e della rappresentanza sindacale di cui
sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti
delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell' art. 8 L. 55/90 e dell'art. 9 DPCM 55/91, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa
prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche
produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, al le tecnologie prescelte,
alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di
dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene
e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto
in fasi successive.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
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Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche
connessi alla struttura della tariffa dei prem i dovuti all'INAIL e concordano di assumere
nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
Art. 91 bis – Rappresentante per la Sicurezza
Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Collettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 93 – Aspettative
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono essere accordati brevi
permessi ed aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per
il tempo di assenza dal lavoro. Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per
motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere c oncesse aspettative
non retribuite nella misura massima di una settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere
richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte
dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da
considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di
cui alla normativa vigente.
Articolo 94 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e prof essionale dei lavoratori edili, le
imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi
retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi
nell'ordinamento scolastico e universitario, c on riguardo alle facoltà di architettura,
economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di
studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente contratto
collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti o università pubblici o
legalmente riconosciuti. I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata
inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.
Articolo 94 bis – Welfare Aziendale
Le parti concordano nell’int roduzione di un sistema di welfare aziendale, utilizzabile
mediante piattaforma digitale on-line debitamente approntata che le aziende metteranno a
disposizione dei propri lavoratori secondo le modalità previste dal presente articolo e da un
apposito Regolamento che ne esplichi la puntuale operatività.
Il ricorso al sistema di welfare aziendale, potrà avvenire anche in assenza di
piattaforma online, secondo uno specifico regolamento che ne esplichi le modalità
operative
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Entro il 1° giugno di ciascun anno, le aziende potranno mettere a disposizione dei
lavoratori strumenti di welfare elencati in via esemplificativa in calce, del valore di €
250,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di
calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra indicato, i lavoratori che, superato il periodo di prova,
risultino in forza all’azienda dal 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro
il 31 Dicembre di ciascun anno.
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non
consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01-31.12).
Sono esclusi dai beneficiari delle misure di welfare aziendale i lavoratori in
aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun
anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part -time e sono
comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in
azienda previsti sia per effetto di un regolamento unilaterale, lettera di assunzione o altre
modalità di formalizzazione, sia derivanti da contrattazione collettiva.
In caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare
i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicaz ione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende
potranno confrontarsi con la RSA o RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei
lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni
e4 servizi coerenti con le caratteristiche specifiche dei dipendenti, finalizzata a migliorare
la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di
educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le strutture territoriali delle OO.SS. Stipulanti, forniranno adeguate informazioni,
rispettivamente a imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina, e, altresì, ne
monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della
disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire
congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le parti concordano sin d’ora sul recepimento di quanto stabilito in tema di welfare
aziendale dalla normativa italiana e comunitaria.
1) Spese sostenute dall’Azienda nell’interesse del lavoratore o dei propri
familiari
Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese
sostenute con le seguenti finalità:
• Istruzione ed educazione
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- Corsi di lingua straniera;
- Corsi di formazione di qualsivoglia natura;
- Scuole private;
- Università e testi universitari;
- Altri servizi di educazione e istruzione;
• Culto
• Assistenza sociale e sanitaria
- Strutture odontoiatriche;
- Strutture Ospedaliere;
• Ricreazione
- Viaggi di qualsivoglia natura;
- Palestre;
- Circoli ed eventi sportivi;
- Cinema;
- Centri benessere;
- Concerti;
- Teatro;
- Biblioteche;
- Altri servizi ricreativi.
• Beni e servizi in natura
- Buoni Carburante;
- Buoni spesa alimentare;
- Buoni e servizi acquistati tramite Amazon;
• Servizi di trasporto collettivo
- Servizi di abbonamento a TPL, regionale o interregionale;
2) Spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dei propri familiari, richieste a
rimborso
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Rientrano in tali spese, tutti i beni e i servizi che il lavoratore acquista in favore die
propri familiari purché vengano effettuati con le seguenti finalità:
• Educazione;
• Istruzione;
• Assistenza a familiari anziani (oltre i 75 anni compiuti) o non autosufficienti
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Asili nido;
• Scuole materne;
• Servizi di Babysitting;
• Visite di istruzione scolastiche;
• Scuole di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche o private in Italia e
all’estero;
• Trasporto scolastico;
• Servizi di mensa;
• Testi scolastici e universitari;
• Gite didattiche e visite di istruzione scolastiche;
• Ludoteche e centri estivi e invernali;
• Badanti;
• Strutture ospedaliere;
• Residenze Sanitarie Assistite e Case di Riposo;
• Altri servizi di assistenza;
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente è possibile effettuare il rimborso delle
spese sostenute da parte del lavoratore per il pagamento degli interessi di prestiti e mutui
stipulati dal lavoratore.
Articolo 95 - Assenze e permessi
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio
dell'assenza stessa, salvo caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della
retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.
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L'importo della multa, tuttavia, non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecut ivi o ripetendosi per tre volte
in un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato.
In ogni caso, l'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della
retribuzione.
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
In caso di assenza per malattia, l'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità del
lavoratore da parte degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo
delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è
tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative
o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato
tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di asse ntarsi dal domicilio per visite,
prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore
darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade
dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa edile per l'intero per
i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente
ingiustificato.
Articolo 96 - Provvedimenti disciplinari
A) Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
con richiamo verbale;
• con ammonizione scritta;
• con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
• con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
• con il licenziamento.
B) Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
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• ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
• non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
• arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione
occulti scarti di lavorazione;
• sia trovato addormentato;
• introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
• si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
• in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro
ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
C) Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
D) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei
seguenti casi:
• insubordinazione non lieve verso i superiori;
• reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque,
data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di
lavoro;
• rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa
di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
• trafugamento di disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;
• lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
• lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti
per proprio uso o per conto terzi;
• assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni
successivi al festivo nel periodo di un anno, ovvero ripetendosi per cinque volte nel
periodo di un anno;
• recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luog o a due sospensioni
nei dodici mesi precedenti.
• Violazione della normativa anti -mobbing e contro le molestie sessuali, contenuta
negli artt. 90 bis e 90 ter del presente CCNL.
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E) Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti
volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei
danni.
Articolo 97 - Passaggio da operaio ad impiegato
Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di
per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e
del trattamento economico.
Articolo 98 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di
per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva ogni diritto, nei
confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal
licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità ed a quant'altro
gli compete in base al presente contratto.
Articolo 99 - Contratto a termine
Al contratto di lavoro potrà essere apposto un termine che viene individuato in base al D.L.
43/2023 (c.d. Decreto Lavoro) e relativa Legge di conversione n. 85/2023.
Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa
vigente.
Al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12
mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei
requisiti per accedere ai benefici previsti dall’ art. 29 L n. 341/1995 , anche per le seguenti
specifiche condizioni:
- avvio di un nuovo cantiere;
- proroga dei termini di un appalto;
- avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;
- assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi.
- assunzione di cassaintegrati
92
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguite dal datore di lavoro,
entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte
Per le ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo e sostitutivo anche se riferibili
all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché per la possibilità di ricorrere a contratto a
tempo determinato senza causale, si rimanda integralmente alla L. 43/2023 e ai limiti e alle
condizioni ivi imposte.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223
e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per
provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art.
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a 3 mesi;
• presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
a tempo determinato;
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n.
368/2001, così come modificato dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a
termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente ne ll'anno, cumulativamente
con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti
di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con
contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti
la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arroton date all'unità
superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno
solare precedente. Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo,
per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti,
è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
93
Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4bis,
del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i., le parti concordano che l'ulteriore
successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione
che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione
regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria
stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavo ratori territoriali, o alle R.S.U.
laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a
termine.
La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita
dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di
concertazione e informazione del vigente c.c.n.
Articolo 100 - Distacco temporaneo
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore
edile può essere temporaneamente distaccato, con mansioni equivalenti, da un'impresa
edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico - produttivo dell'impresa distaccante,
anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga
la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria
opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con
l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante ove
continuerà a svolgere la propria attività lavorativa.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori
distaccati.
In ogni caso, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della
legge n. 236/1993.
Articolo 101 - Somministrazione di lavoro
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
• punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di
nuovi lavori;
• esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non
possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
94
• impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto
a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
• impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
• sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie
non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente
inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
• per fronteggiare punte di più in tensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da
eventi specifici e definiti.
• Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche;
d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo
IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
e) per lavori con radiazioni ionizz anti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
g) per lavori subacquei con respiratori;
h) per lavori in cassoni ad aria compressa;
i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto
nei confronti delle agenzie che siano state specificam ente abilitate, a norma di legge, allo
svolgimento delle attività sopra indicate.
95
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3)
e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente co n i
contratti a termine, la soglia del 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo
indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del
6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione
a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di
somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti
la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità
superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavorator i in forza nell'anno
solare precedente. Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin
a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a
tempo determinato.
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle
imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime,
compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e
degli altri Organismi paritetici di settore.
Articolo 102 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato
contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere
superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della nor mativa vigente, da grave
handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei
mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del
D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente
indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
96
Nel contratto verranno indicati:
• la durata;
• il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
• l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a
tempo pieno o a tempo parziale.
L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento
il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e
dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è
preordinato per gli operai di quarto livello.
Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità
coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello
inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento
economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della
categoria il cui progetto individuale è preordinato.
Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di sogget ti con
professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un
livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere
finalizzato a garantire l'adeguamento dell e competenze professionali del lavoratore al
contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
• la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
• la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra
l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di
lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento
specifico, impartite anche con modalità di e -learning, in funzione dell'adeguamento delle
capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla
base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle
iniziative formative in edilizia.
97
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale
del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite s arà opportunamente effettuata a cura del
datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto
secondo quanto disposto dal presente CCNL.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle compet enze
acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione, così come per l’orario di lavoro
valgono le norme di cui al vigente c.c.n.l.
Nel caso di malattia o infortunio n on sul lavoro, il lavoratore in contratto di
inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta
giorni.
Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il c.c.n.l. e il contratto di secondo livello.
Nei casi in cui i l contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato
nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con
l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica
di carriera.
Articolo 104 - Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del
presente articolo; l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-
time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale rispetto al contratto a tempo
pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario
ridotto rispetto a quello stabilito dal presente c.c.n.l., potrà essere attuato con riferimento a
tutti i giorni lavorativi della settimana (part -time orizzontale), nonché a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (p art-time verticale)
conformemente ai principi di seguito elencati:
• volontarietà di entrambe le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
• compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità
produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali
della mansione svolta;
• reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle
esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
98
• applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del
part-time, secondo la regola della proporzionalità.
Su intesa delle parti, il lavoro a tempo parziale, verticale e orizzontale, potrà combinarsi
nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di lavoro part -time deve avvenire con atto scritto nel quale
devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese,
all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente
contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno
proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferiment o al trattamento contrattuale
dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire
con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del
rapporto origin ario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle R.S.U. o delle
Organizzazioni sindacali territoriali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un'impresa edile non
può assumere operai a tempo parziale per una percentual e superiore al 3% del totale dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non
ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Le parti convengono che le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai
a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli
addetti occupati nell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del
part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà
le R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo
parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi sopra indicati i contratti a part-time stipulati
con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad
esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato
in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento
pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part -time
motivate da gravi e c omprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di
assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che
richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il
ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, nel part -time orizzontale, anche a tempo
determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro
straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
99
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del
limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione
diretta, maggiorata di una pe rcentuale del 20%, che avrà incidenza su tutti gli istituti
retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli
accantonamenti in Cassa edile.
Si applicherà una maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare svolto dagli
impiegati, calcolata forfettariamente sugli elementi della retribuzione ed il relativo
compenso deve intendersi onnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi
contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul t.f.r.
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente
comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a
5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento
ricorrerà una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai e gli impiegati sugli elementi
della retribuzione. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per
una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole
flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi
criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni
di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle R.S.U. o in
mancanza alle Organizzazioni territoriali sindacali.
Articolo 105 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'im presa
sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del
presente contratto.
Articolo 106 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior
favore
Le disposizioni del presente contratto sono correla tive ed inscindibili tra loro e non sono
cumulabili con altro trattamento.
La previdenza ed il trattamento economico di fine rapporto, anche quando siano disgiunti,
si considerano costituenti un unico istituto.
100
Ferma restando la inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni
più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese
alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Articolo 107 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti
concordano un incremento retributivo complessivo di euro 178 a parametro 100 (operaio
comune), come specificato nella seguente tabella:
livelli 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028
7° 2.218,96 2.290,71 2.358,36
6° 1.975,08 2.038,08 2.097,48
5° 1.646,04 1.698,54 1.748,04
4° 1.533,88 1.582,53 1.628,40
3° 1.426,72 1.472,22 1.515,12
2° 1.280,15 1.320,40 1.358,35
1° 1.097,30 1.132,30 1.165,30
Art. 108 – Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si
applica dal 17/04/2026 al 16/04/2031
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata AR almeno
sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.
Articolo 109 - Lavori usuranti - Lavori pesanti
Le aziende che applicheranno Il presente CCNL dovranno adottare le normative e gli
strumenti già previsti dalla Contrattualistica Co llettiva Nazionale costituente Casse e Enti
Bilaterali dell’Edilizia.
Articolo 111 – Clausola di miglior favore
In caso di condizioni di miglior favore, anche aziendali, esse si intendono automaticamente
assorbite nel presente contratto collettivo.
101
ALLEGATI
ALLEGATO A – TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE MENSILI PER
GLI OPERAI E DI STIPENDIO MENSILE PER GLI IMPIEGATI
livelli 01/01/2026 01/01/2027 01/01/2028
7° 2.218,96 2.290,71 2.358,36
6° 1.975,08 2.038,08 2.097,48
5° 1.646,04 1.698,54 1.748,04
4° 1.533,88 1.582,53 1.628,40
3° 1.426,72 1.472,22 1.515,12
2° 1.280,15 1.320,40 1.358,35
1° 1.097,30 1.132,30 1.165,30
Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità
al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri CCNL sottoscritti nel
settore.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da
quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armoniz zeranno, sulla base del
102
principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto
previsto dal presente contratto con le soluzioni generali \ maturate per il lavoro dipendente.
ALLEGATO B – REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DELL’APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo
indeterminato.
Le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante o
contratto di mesti ere (d'ora in avanti apprendistato professionalizzante), finalizzato
all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentire il
tempestivo utilizzo dell'istituto da parte delle imprese edili che applicano il presente
contratto.
L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione
e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.
In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del
consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella
stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente
accordo.
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'artigianato e nelle piccole e medie
imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle
disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla
contrattazione territoriale in conformità con il presente CCNL.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e
malattia professionale, si fa rinvio alle relative norme contenute nel presente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dal vigente CCNL.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annui contenuta nel
presente contratto collettivo.
Art. 2 Età dell'apprendista
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età
compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
103
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età, a norma dell’art. 4 comma 1 D.Lgs. 167/2011, per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della normativa vigente.
Art. 3 Periodo di prova
Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.
Durante tale periodo ciascun a delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro
senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore
di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendist a sarà comunicata
direttamente all'interessato.
Art. 4 Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in
forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati, a pena di nullità:
- la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova;
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definiz ione del percorso
formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante
dello stesso.
È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali de gli apprendisti per il
tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso specifici accordi con le
regioni.
Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si
cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi
non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse
qualifiche.
104
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di per iodi di apprendistato precedentemente
prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i
periodi già compiuti tramite i dati registrati sul "libretto di formazione professionale edile"
o altra documentazione, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in
relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività
formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel libretto di formazione o/e
con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui
si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle
normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato
presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semes tre nel quale il
precedente periodo è stato interrotto.
Art. 6 Durata del contratto
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti
misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come
di seguito indicati:
1° GRUPPO
Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti
la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
tecniche e legislative relative all'impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare
nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Durata: 60 mesi.
2° GRUPPO
Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle
tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire,
con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di
carpenteria non rientranti nel primo gruppo.
105
Lavorazioni artistic he e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio
ferraiolo, cementista -formatore, scalpellino -ornatore, decoratore -pittore (stuccatore,
ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 51 mesi.
3° GRUPPO
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio
muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista,
moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi.
4° GRUPPO
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio
asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Durata: 36 mesi.
IMPIEGATI
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa
durata del 3° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa
durata e progressione retributiva del 2° Gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa
durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.
Art. 7 Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali
sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore,
EVR e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.
Per i gruppi 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore
inquadrato nel 3° livello.
106
Grup
pi
I
sem.
II
sem.
III
sem.
IV
sem.
V
sem.
VI
sem.
VII
sem.
VIII
sem.
IX
sem.
X
sem.
1° 74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
2° 70 74 76 79 81 86 86 91 96
3° 74 76 79 79 86 86 91 96
4° 74 76 79 84 91 96
Art. 8 Inquadramento
Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento
degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° o 5° livello,
- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello,
- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello
proprio della qualifica finale.
Art. 9 Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto
individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza
con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo
stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale,
nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel
titolare dell'impresa, in un socio o in un familiare coadiuvante.
Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi
standard nazionali, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del
contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni
dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.
Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze
generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli
107
enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali
e sindacali firmatarie il presente accordo.
Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire
intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento
della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.
Nel caso di non utilizzo della suddetta procedura l'impresa dovrà dare evidenza dei piani
formativi individuali sottoscritti, alle Organizzazioni Sindacali tramite una delle
Associazioni datoriali firmatarie, secondo le modalità che verranno concordate a livello
territoriale.
Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile
e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:
- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale;
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla
formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di
inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa
nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.
Art. 10 Formazione dell'apprendista
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve
impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico -
professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sis tema di classificazione e
inquadramento del presente CCNL.
Per garantire un'idonea formazione tecnico -professionale all'apprendista, le parti
concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di
80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08e dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla
Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di
norma, presso le Scuole edili cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente
accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni
imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore
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diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare
gli orari contrattuali e di legge.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro
(on the job), aula, formazione a distanza (e -learning), seminari, esercitazioni di gruppo,
testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti
dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.
La form azione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità
dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, così come
regolamentata dalla legislazione regionale, per un monte ore complessivo non superiore a
120, per la durata del triennio.
Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in
caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Art. 11 Tutore o Referente aziendale
L'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni
contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per
l'apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI.
Il tutor o referente aziend ale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare
dell'impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona
designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inq uadramento pari o preferibilmente superiore a quello che
l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o
dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e
sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizi one un referente
per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Art. 12 Attribuzione della qualifica
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la
qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.
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Art. 13 Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini
contrattuali, saranno registrate nel Libretto personale di formazione professionale edile o
documento equipollente.
Art. 14 Disciplina del recesso
Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza
di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere da l contratto, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal termine del
suddetto periodo.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di apprendistato.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato,
il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Art. 15 Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di
apprendistato
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es.
malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontari a del rapporto, è
possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo
dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di
calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno pre si in considerazione cumulativamente più
periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di
calendario.
Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve
comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni
della proroga.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione
retributiva dell'apprendista.
110
Organizzazione firme
FUTURO IMPRESA
FENIMPRESE
CISALP