CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 3ovanovic [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza in data 05/07/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte citi appello di Napoli del 5 luglio 2022, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti donniciliari. 1.1. Con un primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, perché il giudizio d'appello si è svolto secondo il rito cartolare, nonostante la sua difesa avesse formulato istanza di trattazione orale: dal che deriverebbe la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.. 1.2. Anche la seconda doglianza consiste nella violazione del citato art. 23- bis, con la conseguente nullità della sentenza per violazione del già ricordato art. 178, lett. c), per non essere state comunicate alla difesa le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale distrettuale. In proposito, si deduce che non si è verificata alcuna sanatoria di tale nullità in conseguenza della mancata presentazione delle conclusioni scritte da parte del difensore, essendo queste ultime soltanto Facoltative e non potendo, perciò, il mancato esercizio di tale facoltà implicare un'accettazione degli effetti dell'atto nullo. 1.3. Da ultimo si lamenta il vizio di motivazione in punto di esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute soltanto con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, senza tenere nel dovuto conto l'ammissione d'addebito compiuta da esso imputato. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice d'appello, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. 3. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La disciplina dettata in relazione all'emergenza pandemica è incentrata sulla trattazione cartolare del giudizio di appello, salvo che il difensore formuli tempestivamente richiesta di trattazione orale. Ma la richiesta deve essere presentata utilizzando uno degli indirizzi pec, indicati, con riguardo ai vari uffici giudiziari, nell'allegato al provvedimento adottato dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, che in particolare, con riferimento alla Corte di appello di Napoli corrisponde all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] e non a quello [OSCURATO:EMAIL] in concreto utilizzato, non risultando in ogni caso che la richiesta fosse giunta alla concreta attenzione della Corte di appello.2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. La doglianza si incentra sulla mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale. Orbene, deve in proposito rilevarsi che dalla verifica degli atti processuali, consentita in ragione della natura dell'eccezione formulata, risulta che la requisitoria del Procuratore generale fu comunicata al difensore in data 30 giugno 2022. Deve aggiungersi che il tipo di eccezione, incentrata sul dato, di per sé non corrispondente alla reale dinamica della vicenda processuale, della mancata comunicazione, non impone alcuna ulteriore verifica circa il concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa eventualmente correlato all'epoca della comunicazione, dovendosi inoltre rilevare che comunque la parte interessata non ha formulato alcuna tempestiva eccezione, prima della data fissata per la decisione (sul punto si rinvia da un lato a Sez. 2, n. 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941, dall'altro a Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048). 3. E' infine precluso il terzo motivo, che si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha reputato congruo il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva in ragione della scarsa significatività dell'ammissione di un addebito incontestabilmente già emerso. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili ci colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente .31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i