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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 09406/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10107/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 349, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 331/2017 depositata il 26/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,Società per azioni esercizio aeroportuali , chiese la condanna del Ministero delle infrastrutture e trasporti al risarcimento dei danni per il mancato adeguamento annuale dei diritti aeroportuali nella misura pari al tasso di inflazione programmata, ai sensidell’art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996.

Dopo la definizione della questione di giurisdizione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, con indicazione di appartenenza della regiudicanda a l giudice ordinario , i l T ribunale di Milano, nel contraddittorio col Ministero, ha accolto la domanda per la somma di 31.618.447,21 EUR.

La sentenza, gravata dal Ministero, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milanoe avverso la relativa decisione è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ha proposto anche un motivo di ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato anche una memoria, ma solo per riportarsi al controricorso.Ragioni della decisione I.– Col primo mezzo l’avvocatura ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 189 e 190, l. n. 662 del 1996, e del d.lgs. n. 430 del 1997.

Assume che la legge n. 662 del 1996ha introdotto, mediante l’art. 2, comma 190, una disciplina transitoria in attesa dell’adozione di un apposito decreto(art. 10, comma 10, della l. n. 537 del 1993) .

Tale disciplina è incentrata su aumenti annuali, fissati con decreto del Ministero, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal governo nel documento di programmazione economico- finanziaria.

A tal riguardo sostiene che la condotta dell’amministrazione è stata conforme a legge, essendo stato adottato il d.m. n. 140/T del 2000 col fine di rideterminare in via provvisoria la misura dei diritti aeroportuali, subordinatamente all’adozione, da parte del gestore, di un sistema di contabilità analitica certificato per centro di costo e di ricavo, per modo da superare il sistema dell’automatismo.

In questo senso il decreto, nel fissare la nuova misura dei diritti aeroportuali, avrebbe apportato gli aumenti in misura di gran lunga superiore all’inflazione programmataper gli anni tra il 1999 e il 2005.

II. -Il motivo è inammissibile.

L’ultimo inciso della parte ricorrente, a proposito della rilevanza degli aumenti apportati col decreto appena detto, è generico e in contrasto con quanto affermato dalla sentenza.

Nell’insondabilità del riferimento alla portata satisfattiva degli aumenti si risolve in un sindacato di fatto.

III. - Dopodiché va ricordato che l ’art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996 aveva stabilito che a decorrere dal gennaio 1997, ferma restando l'entità dei diritti aeroportuali già fissata per gli anni precedenti, tali diritti (istituiti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e poi dal d.l. n. 251 del 1995, convertito con legge n. 351 del 1995, maggiorati nella misura fissa del 5% rispetto all'entità stabilita per l'anno 1994) dovessero essere aumentati annualmente, in misura corrispondente al tasso d'inflazione programmato dal governo, con appositi decreti ministeriali.

La corte d’appello, dopo aver segnalato che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda sul rilievo che i decreti di adeguamento erano stati emanati con colpevole ritardo, in guisa da lasciare scoperte alcune mensilità delle annualità di riferimento, ha respinto il gravame del Ministero rilevando “l’estrema genericità e inconferenza” del motivo colà speso, in ordine alla mera allusione a una non meglio specificata ipotesi di concorso di Sea nella mancata liquidazione delle tariffe aggiornate.

Ha aggiunto che non poteva esigersi un attivarsi della Sea nel senso del recupero di incrementi di diritti tardivamente accertati, specialmente considerando la perdurante inerzia del Ministero su tale punto.

IV. - La doglianza del ricorrente, così come l’argomentazione a suo sostegno, è eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza, interamente e puntualmente incentrata sulla genericità di quanto affermato nell’appello afronte della decisione del giudice di primo grado, viceversa basata sull’assunto che la sentenza sopra richiamata delle Sezioni Unite (Cass. Sez.

U n. 20566 - 13) , per quanto relativa alla questione di giurisdizione, era da considerare vincolante anche in ordine al ritenuto fondamento della domanda.

Su tale risolutivo profilo, della affermata genericità del gravame, niente è detto nel ricorso per cassazione.

V. –Col secondo motivo l’amministrazione denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., essendo errato – a suo dire - il ragionamento della corte territoriale in ordine alla responsabilità extracontrattuale, perché non si sarebbe tenuto in alcun conto il fatto che l’azione ex art. 2043 cod. civ. richiede l’allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria;prova che la ricorrente assume non esser stata fornita.Il motivo è inammissibile.

Si lamenta che la Sea non abbia assolto all’onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

Ma l’affermazione è assertiva e di pieno merito , praticamente finalizzata a revisionare il giudizio, esattamente opposto , reso dal giudice a quo.

Come tale non può trovare ingresso in questa sede.

VI. -Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

Non viene in rilievo il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. Sez. 6-L n. 1778-16, Cass. Sez.

Lav. n. 20682-20). p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 60.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfeta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10107/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 349, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 331/2017 depositata il 26/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,Società per azioni esercizio aeroportuali , chiese la condanna del Ministero delle infrastrutture e trasporti al risarcimento dei danni per il mancato adeguamento annuale dei diritti aeroportuali nella misura pari al tasso di inflazione programmata, ai sensidell’art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996. Dopo la definizione della questione di giurisdizione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, con indicazione di appartenenza della regiudicanda a l giudice ordinario , i l T ribunale di Milano, nel contraddittorio col Ministero, ha accolto la domanda per la somma di 31.618.447,21 EUR. La sentenza, gravata dal Ministero, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milanoe avverso la relativa decisione è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso e ha proposto anche un motivo di ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato anche una memoria, ma solo per riportarsi al controricorso.Ragioni della decisione I.– Col primo mezzo l’avvocatura ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 189 e 190, l. n. 662 del 1996, e del d.lgs. n. 430 del 1997. Assume che la legge n. 662 del 1996ha introdotto, mediante l’art. 2, comma 190, una disciplina transitoria in attesa dell’adozione di un apposito decreto(art. 10, comma 10, della l. n. 537 del 1993) . Tale disciplina è incentrata su aumenti annuali, fissati con decreto del Ministero, nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal governo nel documento di programmazione economico- finanziaria. A tal riguardo sostiene che la condotta dell’amministrazione è stata conforme a legge, essendo stato adottato il d.m. n. 140/T del 2000 col fine di rideterminare in via provvisoria la misura dei diritti aeroportuali, subordinatamente all’adozione, da parte del gestore, di un sistema di contabilità analitica certificato per centro di costo e di ricavo, per modo da superare il sistema dell’automatismo. In questo senso il decreto, nel fissare la nuova misura dei diritti aeroportuali, avrebbe apportato gli aumenti in misura di gran lunga superiore all’inflazione programmataper gli anni tra il 1999 e il 2005. II. -Il motivo è inammissibile. L’ultimo inciso della parte ricorrente, a proposito della rilevanza degli aumenti apportati col decreto appena detto, è generico e in contrasto con quanto affermato dalla sentenza. Nell’insondabilità del riferimento alla portata satisfattiva degli aumenti si risolve in un sindacato di fatto. III. - Dopodiché va ricordato che l ’art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996 aveva stabilito che a decorrere dal gennaio 1997, ferma restando l'entità dei diritti aeroportuali già fissata per gli anni precedenti, tali diritti (istituiti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e poi dal d.l. n. 251 del 1995, convertito con legge n. 351 del 1995, maggiorati nella misura fissa del 5% rispetto all'entità stabilita per l'anno 1994) dovessero essere aumentati annualmente, in misura corrispondente al tasso d'inflazione programmato dal governo, con appositi decreti ministeriali. La corte d’appello, dopo aver segnalato che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda sul rilievo che i decreti di adeguamento erano stati emanati con colpevole ritardo, in guisa da lasciare scoperte alcune mensilità delle annualità di riferimento, ha respinto il gravame del Ministero rilevando “l’estrema genericità e inconferenza” del motivo colà speso, in ordine alla mera allusione a una non meglio specificata ipotesi di concorso di Sea nella mancata liquidazione delle tariffe aggiornate. Ha aggiunto che non poteva esigersi un attivarsi della Sea nel senso del recupero di incrementi di diritti tardivamente accertati, specialmente considerando la perdurante inerzia del Ministero su tale punto. IV. - La doglianza del ricorrente, così come l’argomentazione a suo sostegno, è eccentrica rispetto alla ratio decidendi della sentenza, interamente e puntualmente incentrata sulla genericità di quanto affermato nell’appello afronte della decisione del giudice di primo grado, viceversa basata sull’assunto che la sentenza sopra richiamata delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U n. 20566 - 13) , per quanto relativa alla questione di giurisdizione, era da considerare vincolante anche in ordine al ritenuto fondamento della domanda. Su tale risolutivo profilo, della affermata genericità del gravame, niente è detto nel ricorso per cassazione. V. –Col secondo motivo l’amministrazione denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., essendo errato – a suo dire - il ragionamento della corte territoriale in ordine alla responsabilità extracontrattuale, perché non si sarebbe tenuto in alcun conto il fatto che l’azione ex art. 2043 cod. civ. richiede l’allegazione e la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria;prova che la ricorrente assume non esser stata fornita.Il motivo è inammissibile. Si lamenta che la Sea non abbia assolto all’onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria. Ma l’affermazione è assertiva e di pieno merito , praticamente finalizzata a revisionare il giudizio, esattamente opposto , reso dal giudice a quo. Come tale non può trovare ingresso in questa sede. VI. -Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza. Non viene in rilievo il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. Sez. 6-L n. 1778-16, Cass. Sez. Lav. n. 20682-20). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 60.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfeta
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