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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45027/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UU62F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio in merito alla pena individuata in concreto per la contestata contravvenzione, unico aspetto che competeva alla Corte territoriale in sede di rinvio, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione dato conto della scelta tra la pena detentiva e pecuniaria, con conseguente ponderazione della irrogata e quantificata pena pecuniaria anche in ragione della consistenza del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UU62F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio in merito alla pena individuata in concreto per la contestata contravvenzione, unico aspetto che competeva alla Corte territoriale in sede di rinvio, risulta manifestamente infondato, avendo la decisione dato conto della scelta tra la pena detentiva e pecuniaria, con conseguente ponderazione della irrogata e quantificata pena pecuniaria anche in ragione della consistenza del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/
Sentenza Cassazione n. 45027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris