CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] attività “ “ASA” R.G.N. 23884/2017 - controricorrente - nonchè contro - resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di Riposo città di Sondrio (di seguito anche solo Fondazione) e ha dichiarato che «nulla (era dovuto) a titolo di contributi all’[OSCURATO:PERSONA] (in base) all’accertamento ispettivo notificato il 12.12.2012»; 2. a fondamento del decisum , in estrema sintesi, la Corte di appello ha posto il difetto di prova, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], della natura dell’attività svolta dagli ASA, ai fini di un diverso inquadramento e del maggiore premio richiesti; 3. ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] con due motivi; 4. ha resistito, con controricorso, l a Fondazione in epigrafe; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria; 6. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 7. p reliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso; 8. a tale riguardo, va osservato che, a i fini della tempestività della notifica del ricorso per cassazione, rileva la data di consegna del plico all'ufficialegiudiziario e non quella successiva di consegna del plico medesimo all’ ufficio postale; nella fattispecie, la richiesta di notifica all’ufficiale giudiziario è avvenuta nell’ultimo giorno utile (11. 7 2017) come è validamente documentato e attestato. L a rituale costituzione della Fondazione ONLUS supera, poi, ogni altro eccepito vizio di notifica; 9. nel merito, con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. L’omissione è riferita al fatto che il personale «ASA»(assistenti socio-assistenziali) non potevano -e non possono- normativamente svolgere attività di carattere sanitario per cui non era necessaria alcuna prova specifica al riguardo; 10.con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione del DM 12.12.2000, norma delegata in forza degli artt. 39,40 e 41 del d.P.R. nr. 1124 del 1965 (T.U. assicurazione infortuni sul lavoro), con riferimento agli artt. 4,5,6 ed alle voci di tariffa «0311-0312», per non avere la Corte di appello correttamente inquadrato il personale ASA della Fondazione alla corrispondente voce di tariffa («0312») dicui alle tabelle del 12 dicembre 2000; 11.il C ollegio giudica fondato il secondo motivo, con assorbimento del primo; 12.il profilo controverso concerne l'inquadramento, ai fini del regime tariffario dei premi [OSCURATO:PERSONA], dell'attività svolta dagli enti che, come la F ondazione controricorrente, erogano servizi (anche) attraversole prestazioni fornite dal personale ASA; 13.si tratta di una questione già affrontata da questa Corte, sia pure in relazione a strutture gestite da Fondazioni diverse da quella in causa (Cass. nn. 10114 e 10206 del 2022); 14.i precedenti citati, al cui supporto motivazionale si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ. , hanno ritenuto che l’attività degli « ASA » , nell’ambito dei servizi erogati da strutture come quelle de lla Fondazione controricorrente (case di riposo), configur asse u na lavorazione autonoma, piuttosto che complementare, con applicazione del tasso di tariffa corrispondente alla lavorazione «0312»; 15.la Corte ha, in particolare, ritenuto che , in relazione al servizio erogato dalle case di riposo, fosse configurabile , ai fini del sistema tariffario [OSCURATO:PERSONA], un'attività «complessa», con due attività autonome (quella strettamente sanitaria e quella socio-assistenziale), benché tra loro interagenti, in quanto ciascuna tesa a realizzare, attraverso cicli di operazioni differenti, l'obiettivo della struttura, ovvero quello di garantire agli ospiti il duplice servizio sanitario e assistenziale (e non, principalmente, quello sanitario, come nelle strutture ospedaliere o nelle cliniche o case di cura); 16.giudica il Collegio che la raggiunta conclusione vada confermatain questa sede, con le precisazioni che seguono; 17.l’attività degli ASA - come ricostruita nei precedenti giudizi in esito, altresì, agli accertamenti di fatto- è coerente con le fonti normative di riferimento (v. già DPR nr. 761 del 1979, art. 1, co 4, e DM Sanità 10.2.1984, pubblicato sulla G.U. 15.2.1984); 18.ratione temporis, anche in relazione alla fattispecie concreta, vengono in rilievo le tabelle di cui al DM 12 dicembre 2000e non quelle del DM 27 febbraio 2019 che hanno portato alla ridefinizione di alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all’aggregazione in un’unica voce di tariffa di più lavorazioni esistenti , all’eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attualie all’istituzione di nuove voci , riferite a lavorazioni che si sono diffuse in epoca recente e che corrispondono a nuove forme produttive o di erogazione dei servizi; 19.ne consegue l’inesattezza della statuizione della Corte di appello, perché non coerente con il sistema applicativo delle tariffe dei premi delineato dal DM 12 dicembre 2000 e con i principi di questaCorte. Pertanto, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano. PQM La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese di legittimità,